grattacieliSi riportano di seguito i principali obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in corso di approvazione.

Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8):

  1. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, è di competenza del Consiglio dell’Ente (art. 7) e deve essere analiticamente motivato in merito alla stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (previste all’art. 4 del TU);
  2. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve dare conto delle ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve dare conto anche della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia e economicità della scelta;
  3. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, con particolare riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
  4. l’atto deliberativo di costituzione della società deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della società, previsti dagli artt. 2328 (per le S.p.a.) e 2463 (per le S.r.l.) del Codice Civile;
  5. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica;
  6. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere preventivamente inviato alla sezione regionale competente della Corte dei Conti, per l’acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante. La Corte dei Conti può formulare rilievi entro 30 giorni (termine perentorio), sia in ordine al contenuto obbligatorio dell’atto, che con riferimento alla sua coerenza con il piano di razionalizzazione. La Corte dei Conti può chiedere chiarimenti all’Amministrazione per una sola volta, con interruzione del suddetto termine;
  7. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere successivamente inviato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità può utilizzare i poteri previsti dall’art. 21-bis della L. 287/90 (antitrust). Non è previsto il rilascio di un parere;
  8. l’atto deliberativo è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione pubblica;
  9. sono di competenza del Consiglio dell’Ente e devono essere adeguatamente motivante anche le deliberazioni concernenti:
    • le modifiche dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività svolta dalla società;
    • la trasformazione della società;
    • il trasferimento della sede sociale all’estero;
    • la revoca dello stato di liquidazione.
  10. l’iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di ulteriori partecipazioni societarie, sia per effetto di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, che per effetto di operazioni straordinarie (art. 8 c. 1);
  11. in caso di acquisto di partecipazioni in società già costituite, l’inosservanza dell’iter deliberativo sopra descritto rende inefficace il contratto di acquisto (art. 8 c. 2);
  12. l’iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di partecipazioni in società quotate che comportino l’acquisto della qualità di socio (art. 8 c. 3);

 

Obblighi in merito alla gestione delle partecipazioni (art. 9):

  1. i diritti dell’azionista sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente, o da loro delegato;
  2. la stipula o lo scioglimento di patti parasociali è deliberata (preventivamente) dal Consiglio dell’Ente;
  3. la cessione delle partecipazioni societarie o la costituzione di vincoli su tali partecipazioni sono (preventivamente) deliberati dal Consiglio dell’Ente, a pena di invalidità dell’atto di cessione;
  4. la cessione è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, la cessione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente; in questi casi è necessaria una deliberazione motivata del Consiglio dell’Ente che dia analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita;
  5. nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto (in house providing) l’Ente locale deve garantire il requisito del c.d. “controllo analogo”, il quale sussiste:
    • nelle società a partecipazione pubblica unipersonale (un solo ente), se l’Amministrazione esercita un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
    • nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale (più Enti), se tutte le Amministrazioni pubbliche partecipati sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società. In tali casi, si applica quanto previsto dell’art. 12, par. 3 della direttiva 2014/24/UE, norma recepita dall’art. 5, c. 4 e 5 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

Obblighi in merito alla “razionalizzazione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20):

  1. le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  2. i “presupposti” che rendono necessario il “piano di razionalizzazione” di cui al punto precedente sono i seguenti:
    • le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all’art. 4;
    • le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    • partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    • partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
    • partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
    • necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    • necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4;
  3. il provvedimento con cui viene fatta l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e l’eventuale “piano di razionalizzazione” devono essere comunicati alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  4. nel caso in cui sia necessario adottare il “piano di razionalizzazione”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti; la relazione è comunicata alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  5. le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall’art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013;
  6. la mancata adozione del provvedimento, dell’eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull’attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra € 5.000 e € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Obblighi di tipo finanziario (art. 21):

  1. stanziamento di un “fondo rischi” a copertura delle perdite delle società partecipate (obbligo già previsto dall’art. 1 commi 550-552 Legge di Stabilità 2014);

Obblighi in merito alla “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie (art. 25):

  1. entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico ciascuna Amministrazione effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L’eventuale alienazione deve avvenire entro 1 anno;
  2. l’esito della ricognizione, anche se negativo, deve essere comunicato alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  3. il provvedimento con cui si effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute costituisce aggiornamento del “piano di razionalizzazione” previsto dall’art. 1 c. 612 del L. 190/2014;
  4. in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione della partecipazione entro 1 anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il caso di alienazione, la medesima è liquidata in denaro dalla società (al valore di mercato).