Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 luglio 2006, n. 153
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza(Testo in vigore dal 15 agosto 2009)
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare [esclusivamente] con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti. (3)
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. (2) (4)
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data. (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario: “1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.
2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 entro ulteriori dodici mesi.
4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.”.
(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 720, L. 27.12.2006, n. 296, e poi dall’art. 4. D.L. 03.06.2008, n. 97 con decorrenza dal 03.06.2008. Si riporta di seguito il testo previgente: “3. Al fine di assicurare l’effettivita’ delle precedenti disposizioni, le societa’ di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita’ non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita’ non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attivita’ non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma”.
(3) Il presente comma prima modificato dall’art. 18, D.L. 29.11.2008, n. 185, come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 28.01.2009, n. 2 (G.U. 28.01.2009, n.22 – S.O. 14), con decorrenza dal 29.01.2009, è stato, poi, così modificato dall’art. 48, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Si riporta di seguito il testo previgente: “1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti.”.
(4) Le parole “trenta mesi ” riportate nel presente comma sono state così sostituite dall’art. 20, D.L. 30.12.2008, n. 207 così come modificato dalla legge di conversione, L. 27.02.2009, n. 14 (G.U. 28.02.2009, n. 49 – S.O 28), con decorrenza dal 01.03.2009.