Con il comunicato stampa del 29 aprile 2015 Equitalia ha fornito alcuni chiarimenti in materia di riscossione:
Rateizzazioni
• possibilità di ottenere il piano di rateazione ordinario a 72 rate (6 anni) o il piano di rateazione straordinario a 120 rate (10 anni);
• possibilità di prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle;
• possibilità di ottenere il DURC e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le P.A. finché i pagamenti sono regolari;
• essere al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti);
• possibilità di richiedere la rateizzazione per importi non superiori ai 50mila euro con una semplice domanda, senza aggiungere altri documenti (ad esempio l’ISEE) necessari invece per rateizzare importi superiori.
Si decade dal beneficio della rateizzazione se non si pagano 8 rate anche non consecutive.
Pur ricordando che il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per chi ha perso il beneficio della rateizzazione al 31 dicembre 2014 di ripresentare istanza, entro il 31 luglio 2015, per un massimo di 72 rate (6 anni), vi è però il limite secondo il quale il nuovo piano non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché le 8 rate previste di norma).
Compensazioni
I contribuenti possono portare in compensazione per pagare gli importi delle cartelle:
• i crediti erariali (es. crediti IRPEF, IRES, IVA);
• i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture e appalti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali o gli enti del Servizio sanitario nazionale (con debiti tributari di Stato, Regioni ed enti locali, previdenziali ed assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell’Inps, notificati entro il 31 marzo 2014).
Una volta ottenuta la certificazione dei crediti dalla piattaforma informatica del MEF, i contribuenti possono presentare la documentazione agli sportelli di Equitalia, dove potranno definire l’operazione di compensazione.
Sospensioni
Il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori riportate in una cartella. Equitalia si fa carico di inoltrare all’ente stesso la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici.
Il contribuente può richiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando:
• ha già pagato l’importo richiesto;
• è in possesso di una sentenza che gli ha dato ragione;
• è in possesso di uno sgravio dell’ente creditore.
Può essere presentata richiesta di sospensione in presenza di qualsiasi causa che rende il credito non esigibile da parte dell’ente pubblico creditore. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla notifica della cartella o di ogni altro atto di riscossione. Una volta ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l’attività di riscossione e chiede una verifica all’ente creditore e se entro 220 giorni il contribuente non riceve alcuna risposta dall’ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.
Limiti per fermi, ipoteche e pignoramenti
Molte sono le tutele previste dalla legge per i contribuenti debitori; in particolare Equitalia:
• non può pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede;
• può procedere al pignoramento solo per debiti superiori ai 120 mila euro per immobili diversi dalla prima casa;
• può iscrivere ipoteca sugli immobili esclusivamente nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20 mila euro;
• può disporre il fermo amministrativo sui veicoli del debitore, a meno questi non dimostri che essi vengono utilizzati per l’attività d’impresa, per lo svolgimento della professione o per finalità assistenziali;
• può procedere al pignoramento di una quota dello stipendio o della pensione e tale quota pignorabile procede per gradi al fine di salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica: 1/10 per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro al mese, 1/7 per stipendi/pensioni tra i 2.500 e i 5.000 euro al mese, 1/5 per stipendi/pensioni oltre i 5.000 euro al mese.
In caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è possibile includere l’ultimo stipendio o pensione accreditati sul conto, che restano nella piena disponibilità del contribuente.