Cantiere

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La delibera ANAC n. 264/2023

La delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013, mediante comunicazione tempestiva alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di tutti gli atti, dati e informazioni individuate dalla stessa ANAC nella delibera 261, sempre del 20 giugno 2023. La delibera è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024.

Come viene assolto l’obbligo di pubblicazione?

L’obbligo di pubblicazione viene assolto dalle stazioni appaltanti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale, alle quali sono obbligate a rivolgersi a partire dal 1° gennaio 2024 per lo svolgimento di tutte le gare d’appalto, le quali comunicano materialmente alla BDNCP gli atti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione.

Gli obblighi di pubblicazione si esauriscono così?

Purtroppo no. Gli obblighi di pubblicazione per le stazioni appaltanti non si esauriscono con l’utilizzo piattaforme di approvvigionamento digitale. Infatti, alle stazioni appaltanti resta comunque l’onere di pubblicare direttamente nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito internet istituzionale:

  • un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, in modo da garantire l’accesso immediato e diretto ai dati dello specifico contratto;
  • gli atti, i dati e le informazioni che non sono oggetto di comunicazione alla BDNCP, come individuati nell’allegato 1 alla delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023; si tratta di informazioni che possono avere carattere generale, cioè riferirsi a tutte le procedure, oppure essere relative alle singole procedure.

Da notare che nella delibera n. 264 del 20 giugno 2023 l’ANAC non distingue fra gare sotto o sopra soglia comunitaria, né fra affidamenti diretti o meno, ma fa solo esplicito riferimento ad alcuni articoli del Codice dei contratti; pertanto, gli obblighi di pubblicazione diretta a cura delle stazioni appaltanti devono essere valutati di volta in volta, in base alle caratteristiche della procedura effettuata.

C’è altro da ricordare?

Gli atti, i dati e le informazioni sui contratti pubblici:

  • devono essere pubblicati dalla BDNCP e dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei criteri previsti all’art. 6 del D.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità;
  • devono rimanere pubblicati nella BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante almeno per cinque anni.

In caso di mancata pubblicazione si applica la disciplina sull’accesso civico semplice, di cui all’art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e trovano applicazione le sanzioni previste agli artt. 43 e 46 di tale decreto, nei confronti del soggetto tenuto ad effettuare la pubblicazione, come individuato dal Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

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