Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Toscana – delibera 1-2015
La sezione regionale di controllo per la Toscana, con il parere n. 1 del 7/1/2015, ha recentemente fornito un’importante interpretazione della disposizione di cui all’art. 18 comma 2-bis D.L. 112/2008, come novellato dall’art. 4 comma 12-bis del D.L. 66/2014.
La sezione ricorda infatti che tale norma prevede la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l’incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall’altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni. A parte le deroghe tassativamente elencate nel medesimo articolo, il legislatore prevede la facoltà per l’ente di prendere in considerazione anche il “settore di operatività” delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l’ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo.
Nel caso di specie affrontato dalla sezione, cioè quello di una società operante nella raccolta rifiuti, viene ritenuto che tale attività rientri nel novero di quelle essenziali dell’ente, poiché indirizzata a garantire l’igiene e la sanità pubblica. La peculiarità del servizio, con i suoi risvolti di utilità, è dunque tale da poter essere opportunamente considerata dall’ente richiedente come rientrante nell’inciso “tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera” di cui all’art. 4 comma 12-bis del D.L. 66/2014.
In conclusione, la sezione sostiene che, se è vero che il principio guida che l’ente deve perseguire è quello della “riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni”, nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l’ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati. In tale ottica, il Comune, nell’autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di contemperare l’esigenza di contenimento della spesa con l’erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. Pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del Comune che, in qualità di socio dell’organismo affidatario “in house”, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio.