L’art. 5 del D.L. 90/2014, introducendo il comma 567-bis all’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, ha fissato un termine per la conclusione dei procedimenti di mobilità del personale fra società pubbliche di cui ai commi 566 (mobilità fra società partecipate dalla stessa Amministrazione) e 567 (mobilità fra società partecipate da Amministrazioni pubbliche diverse), prevedendone la conclusione rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall’avvio.
Inoltre, è stata introdotta la possibilità per il personale di presentare istanza alla società da cui è dipendente o all’Amministrazione controllante, entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure, per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.