L’art. 24-bis del D.L. 90/2014 ha risolto i dubbi che erano sorti in merito all’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi sulla trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, riconfermando di fatto quanto già sostenuto dal Dipartimento delle Funzione Pubblica nella circolare n. 1/2014.
La norma ha sostituito l’art. 11 “Ambito soggettivo di applicazione” del D.Lgs. 33/2013, prevedendo che la regole sulla trasparenza devono essere applicate dai seguenti soggetti:
- pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero, i cui amministratori siano da questa nominati;
- limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia, alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile da parte di pubbliche amministrazioni;
- limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
Inoltre, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sopra indicate, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’art. 1 commi da 15 a 33 della Legge 190/2012.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’ANAC e dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, successivamente, per effetto della modifica del testo di legge, si può ragionevolmente affermare che, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, la maggior parte degli organismi partecipati dagli enti locali è soggetta alle disposizioni previste dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.