Il regime forfetario in sintesi
Questo regime contributivo si caratterizza per la possibilità di determinare il reddito imponibile a forfait rispetto ai ricavi conseguiti, per l’obbligo di versare all’Erario un’imposta di minore impatto rispetto a quella ordinaria e per i ridottissimi obblighi contabili e fiscali. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente apprezzato da tutte le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione. Il regime forfetario è disciplinato dall’art.1, commi 54-88 della L. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Chi può accedere al regime forfettario?
Il regime forfetario è il regime naturale di tutte le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, un’arte o una professione in forma individuale. Però è necessario che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una causa di esclusione.
Anche i soggetti già in attività possono accedere al regime forfetario.
Non possono invece adottare il regime forfetario le società (di persone o di capitali), le cooperative e le associazioni.
Quali sono i requisiti per accedere al regime forfettario?
Per poter accedere al regime forfetario i soggetti già in attività o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, devono possedere i seguenti requisiti:
1. nell’anno precedente a quello di accesso al regime forfetario devono avere conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro (nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si deve fare riferimento alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
2. nell’anno precedente a quello di accesso al regime forfetario non devono avere sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, complessivamente superiori a 20.000 euro lordi.
Per avvalersi del regime forfetario non sono previsti limiti di età e non ci sono limiti di durata. Il regime forfetario può essere applicato fino a quando sono presenti e sussistono i suddetti requisiti.
Quali sono le cause di esclusione dal regime forfetario?
Non possono avvalersi del regime forfetario o decadono dalla possibilità di avvalersi di tale regime:
1. coloro che nell’anno precedente a quello di accesso al regime hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempreché in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro);
2. coloro che partecipano, contemporaneamente all’esercizio della propria attività, a società di persone o ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
3. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
4. coloro che non sono residenti in Italia, salvo alcune eccezioni;
5. coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
6. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
Quanto dura il regime forfettario?
Il regime forfetario non prevede una scadenza, ma cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge o qualora si verifichi una causa di esclusione.
La Legge di bilancio per il 2023 ha previsto tuttavia l’uscita immediata dal regime forfetario nel caso in cui i ricavi/compensi percepiti superino i 100.000 euro in corso d’anno. Infatti, al superamento di questo limite in corso d’anno scatta l’obbligo di applicare l’IVA a partire dalle operazioni effettuate oltre tale limite. Invece, coloro che superano in corso d’anno la soglia di 85.000 euro, ma non quella di 100.000 euro, sono obbligati ad uscire dal regime a partire dall’anno successivo.
Come si calcola il reddito e la tassazione nel regime forfetario?
Nel regime forfetario il reddito imponibile viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata, che varia dal 40% all’86% (vedi allegato 4 alla L. 190/2014). Nella determinazione del reddito non rilevano né le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, né le sopravvenienze attive e passive.
Il reddito imponibile determinato forfetariamente, al netto dei contributi previdenziali obbligatori, viene poi moltiplicato per il 15% (5% per le nuove attività produttive per i primi 5 anni) e, in questo modo, si ottiene l’imposta da versare all’Erario. Si tratta di un’imposta unica, che è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Facciamo un esempio:
- compensi percepiti nel 2022: 60.000 euro;
- coefficiente di redditività per l’attività esercitata: 78%
- contributi previdenziali obbligatori versati nel 2022: 10.000
Quindi: (60.000 x 78%) – 10.000 = 36.800 reddito imponibile
36.800 x 15% = 5.520 imposta sostitutiva
Per le nuove iniziative economiche il regime forfetario prevede ulteriori vantaggi?
Sì, in questi casi l’aliquota dell’imposta sostitutiva scende al 5% per i primi 5 anni di attività.
Però, per poter beneficiare di questo importantissimo vantaggio è necessario che:
1. non sia stata esercitata attività artistica, professionale ovvero d’impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti a quello di inizio dell’attività;
2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (non si prendono in considerazione i periodi di pratica o tirocinio obbligatori);
3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime.
Quali sono le semplificazioni contabili e fiscali del regime forfetario?
Le semplificazioni sono tantissime. Coloro che applicano il regime forfetario:
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti;
- non detraggono l’IVA pagata sugli acquisti;
- non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e le fatture ricevute;
- non liquidano l’IVA e non la versano;
- non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA e le altre comunicazioni periodiche ai fini IVA;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (resta fermo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie);
- non applicano gli “indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA);
- non subiscono le ritenute d’acconto sui compensi percepiti;
- non operano le ritenute d’acconto sulle fatture dei fornitori professionisti.
Gli unici adempimenti contabili e fiscali sono:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi (fatturazione);
- integrazione delle fatture di acquisto nei casi previsti dalla legge;
- presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Come si accede al regime forfetario?
Il regime forfetario è un regime naturale; pertanto, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione accedono a tale regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
Per i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione è invece necessario, a soli fini anagrafici, flaggare l’apposita casella della dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
Successivamente, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, il contribuente dovrà effettuare l’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza delle cause ostative.
Dal regime forfetario si può uscire con semplicità?
Il regime forfetario è un regime naturale, dal quale il contribuente può uscire in qualsiasi momento optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene per comportamento concludente, ma deve esserne data comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è optato per il regime ordinario. Una volta effettuata questa opzione, la permanenza nel regime ordinario è obbligatoria per almeno un triennio.
Cosa devono indicare in fattura i contribuenti forfetari?
I contribuenti in regime forfetario non devono esporre né l’IVA, né la ritenuta d’acconto e devono riportare la dicitura “Operazione non soggetta ad IVA in quanto effettuata ai sensi dell’art.1, commi 54-88 della L. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.
La fatturazione elettronica è obbligatoria nel regime forfettario?
Anche i contribuenti in regime forfetario hanno l’obbligo della fattura elettronica, ma solo se nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro, da ragguagliare all’anno.
Dall’01/01/2024 l’obbligo è esteso, salvo proroghe, anche a coloro che hanno ricavi o compensi inferiori a tale limite.
Il mancato adempimento comporta una sanzione compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, oppure, una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro nel caso in cui la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito.
Nel regime forfetario l’applicazione del bollo è sempre obbligatoria?
No, l’imposta di bollo è dovuta solo sulle fatture d’importo complessivo superiore a 77,47 euro, siano esse cartacee o elettroniche.
Sulle fatture cartacee l’imposta di bollo può essere assolta con l’applicazione di una marca da bollo da 2 euro.
Sulle fatture elettroniche l’imposta di bollo da 2 euro viene assolta in modo virtuale, indicando “SI” il campo “Bollo Virtuale” presente nel tracciato record della fattura elettronica. Ciò consente all’Agenzia delle Entrate di elaborare trimestralmente un riepilogo dell’imposta di bollo da versare, che viene messo a disposizione del contribuente nella sua area riservata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato mediante F24 entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre di riferimento, tranne che per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare per le quali il termine di versamento è spostato al 30 settembre. È anche possibile fare il versamento tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, con possibilità di addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del contribuente.
Attenzione: se l’imposta di bollo viene riaddebitata al cliente in fattura, questa concorre alla formazione del reddito del contribuente forfettario (Agenzia delle entrate, risposta a Interpello n. 428 del 12/08/2022).
Il regime forfetario offre dei vantaggi in materia di contributi previdenziali?
I lavoratori autonomi artigiani e commercianti in regime forfetario possono anche beneficiare del regime contributivo agevolato, che si sostanzia uno sconto del 35% sui contributi previdenziali dovuti all’Inps, previa presentazione di apposita istanza da inviare telematicamente a tale istituto entro il 28 febbraio. Coloro che hanno già beneficiato dello sconto per l’anno precedente non devono presentare una nuova domanda (vedi anche circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 19).
L’agevolazione non si applica a coloro che sono iscritti alla Gestione Separata Inps.
Quali ulteriori complicazioni possono esserci?
Il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario comporta la rettifica della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis.2 del D.p.r. 633/72, che deve essere effettuata nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Pertanto, la presenza di beni strumentali d’importo elevato, magari anche acquistati di recente, può rendere meno vantaggioso il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.
In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario a quello ordinario è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Quanto chiede un Commercialista per assistere un contribuente forfetario?
Gli adempimenti civilistici e fiscali di un contribuente in regime forfetario sono molto ridotti. Pertanto, anche l’attività di consulenza e assistenza del Commercialista è ridotta ai minimi termini. Se non ci sono problematiche particolari, un compenso compreso fra i 300 e i 400 euro all’anno può essere ritenuto congruo e adeguato rispetto all’attività da svolgere e alle relative responsabilità.
I ridotti adempimenti e le nuove tecnologie di comunicazione rendono inoltre possibile al Commercialista seguire clienti residenti in tutto il territorio nazionale.