Con nota prot. n. 26890 del 29/01/2021 il Ministero dello sviluppo economico ha preso posizione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 6 del D.L. 23/2020 che, come noto, consente il rinvio delle perdite maturate durante il periodo della pandemia da Covid-19.
La norma in commento è stata recentemente modificata dall’art. 1, comma 266 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), con decorrenza 1° gennaio 2021, che ne ha chiarito alcuni passaggi in precedenza poco chiari. Oggi il testo in vigore è il seguente:
“1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.”
Secondo il MISE il riferimento alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” chiarisce che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 o negli esercizi non solari che ricomprendono la data del 31 dicembre 2020. La norma non trova invece applicazione alle eventuali perdite derivanti dall’esercizio 2019.
Deve essere quindi abbandonata l’interpretazione emersa prima della modifica apportata dalla Legge di bilancio 2021, secondo la quale la previsione era applicabile anche alle perdite derivanti dal 2019, in quanto relative ud un bilancio approvato nel corso della pandemia da Covid-19.
Questa interpretazione è molto restrittiva e viene ritenuta inadeguata in un contesto emergenziale come quello attuale, ancora caratterizzato da forti difficoltà economiche e finanziarie per la maggior parte delle aziende.
Il MISE ha inoltre precisato che il termine ultimo per la copertura delle perdite dell’esercizio 2020, stabilito dall’art. 6 entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, deve essere inteso come termine massimo; pertanto, niente vieta che l’Assemblea possa procedere anche prima di tale data al ripiano delle perdite del 2020 ai sensi degli artt. 2447 e 2482-bis del Codice civile, oppure possa rilevare l’intervenuta causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 4 del Codice civile.