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(Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 06/11/2015)

Con la recente riforma del lavoro sono state riscritte la maggior parte delle norme che disciplinano le diverse tipologie contrattuali, fra cui desta un certo interesse per le società pubbliche quella relativa alla somministrazione di lavoro. Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono infatti spesso soggette a picchi stagionali di lavoro che rendono tale forma contrattuale particolarmente utile. Basti pensare, per esempio, al servizio di raccolta dei rifiuti svolto in territori a forte vocazione turistica, in cui nel periodo estivo i rifiuti urbani crescono esponenzialmente, obbligando i gestori del servizio a dotarsi di maggiore forza lavoro.

Il contratto di somministrazione è attualmente disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2015, che lo definisce come il contratto, a tempo determinato o indeterminato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Il D.Lgs. 81/2015 ha confermato che si può ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato a prescindere dall’esistenza o meno di una concreta esigenza di carattere transitorio in capo all’utilizzatore (la c.d. “acausalità”) e ha esteso tale possibilità anche al contratto di somministrazione a tempo indeterminato (il c.d. “staff leasing”). Inoltre, l’utilizzo della somministrazione a tempo determinato incontra solo i limiti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, mentre si può ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato solo nel limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. La contrattazione collettiva, anche decentrata, può comunque prevedere limiti diversi.

L’utilizzo della somministrazione da parte delle società pubbliche merita tuttavia qualche riflessione: infatti, in base al vigente art. 18 c. 2-bis del D.L. 112/2008, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo devono rispettare il principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Per garantire ciò, l’Amministrazione pubblica controllante è tenuta a definire, con proprio atto d’indirizzo, i criteri e le modalità con cui ogni organismo partecipato può raggiungere tale obiettivo, tenuto conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Nel definire tali indirizzi l’Amministrazione pubblica controllante deve però tenere conto “delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”, previsione che ci porta ragionevolmente a ritenere che sia oggetto d’indirizzo anche il ricorso o meno alla somministrazione di lavoro. Infatti, come sostenuto anche dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Puglia (delib. n. 1/2015), la previsione di cui al comma 2-bis dell’art. 18 è finalizzata al contenimento della spesa pubblica per il personale e, pertanto, assumendo un carattere generale, non può che ricomprendere tutte le forme contrattuali riconducibili a tale tipologia di spesa.

E’ quindi necessario che l’Amministrazione pubblica controllante, in sede di formulazione degli indirizzi agli organismi partecipati (attività che nella prassi può avvenire anche attraverso l’approvazione di documenti di programmazione nei quali sia esplicitata la politica del personale che la società intende adottare nell’anno o nel triennio successivo), tenga conto dei limiti previsti per la P.A. al ricorso alle forme di lavoro flessibile, fra cui possiamo ricordare:

1) l’impossibilità di ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato (il c.d. “staff leasing”), in quanto l’art. 31 c. 4 del D.Lgs. 81/2015 impedisce alla Pubblica Amministrazione tale possibilità;

2) il limite previsto all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale solo per rispondere ad “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; occorrerà quindi valutare caso per caso se sussistono tali presupposti;

3) l’impossibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali;

4) il vincolo previsto all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 che prevede che, a decorrere dal 2011, gli Enti locali devono conformarsi alla previsione secondo cui il ricorso al personale a tempo determinato o in convenzione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è consentito entro il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, salvo che l’Ente non sia in regola con l’obbligo di progressiva riduzione della spesa del personale (art. 11 c. 4-bis D.L. 90/2014). Tale vincolo, fra l’altro, viene esteso dal successivo comma 29 anche alle società non quotate inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione elaborato annualmente dall’ISTAT, che siano controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche. Circa il perimetro di applicazione di quest’ultima previsione, secondo alcune Sezioni di Controllo della Corte dei Conti non può essere data un’interpretazione esclusivamente letterale alla norma, finendo così per ricomprendere nel suo ambito soggettivo di applicazione tutte le società pubbliche, ancorché non indicate nominativamente nell’elenco ISTAT degli enti inseriti nel conto economico consolidato;

5) i vincoli tuttora esistenti per le autonomie regionali e locali in materia di riduzione della spesa per il personale e di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (art. 1 c. 557 della L. 296/2006).

Una volta ricevuto l’atto d’indirizzo, la società pubblica avrà cura di selezionare l’agenzia di somministrazione con procedura ad evidenza pubblica e di fare in modo che questa selezioni il personale somministrato rispettando i princìpi sanciti dai commi 1 e 2 del D.L. 112/2008.