L’art. 6 del D.L. 90/2014 ha modificato l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 in materia di divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 5 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, nonché alle autorità indipendenti, non possono attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:
- incarichi di studio e di consulenza;
- incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui sopra e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi.
Sono consentiti solo gli incarichi e le collaborazioni svolte a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
La presente disposizione non trova quindi applicazione diretta a tutti gli organismi partecipati dagli enti locali, ma solo a quelli compresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione dell’ISTAT, nonché relativamente agli incarichi che vengono conferiti presso la società non dal suo organo amministrativo, ma direttamente dall’amministrazione controllante, ipotesi piuttosto infrequente nella pratica.
Si ritiene, a titolo di esempio, che non rientri fra le ipotesi vietate dall’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 il conferimento a un soggetto collocato in quiescenza dell’incarico retribuito di amministratore di una società non compresa nell’elenco ISTAT di cui sopra, ciò perché la nomina ad amministratore non viene effettuata dall’amministrazione controllante, ma dall’assemblea dei soci, organo sociale nettamente distinto dalla precedente, ancorché composto dai suoi rappresentanti.