In applicazione dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016 accade sempre più spesso che le società “in house” siano chiamate dalle Amministrazioni pubbliche controllanti a presentare delle proposte economiche (preventivi) per lo svolgimento di determinati servizi.
Queste proposte devono essere assoggettate all’imposta di bollo?
La normativa in vigore
L’art. 2 della Tariffa – Allegato A – Parte I al D.P.R. n. 642/72 prevede l’obbligo dell’imposta di bollo per tutte le scritture private contenenti convenzioni e dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, compresi, quindi, i contratti commerciali.
L’opinione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 96/E del 16/12/2013 ha risposto a un’istanza d’interpello avente ad oggetto il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). In tale occasione, l’Agenzia ha avuto modo di affermare, fra l’altro, che “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.” Tale posizione è stata confermata nella risposta all’interpello interpretativo n. 35/2018 e si ritiene applicabile anche alle offerte economiche presentate fuori dal MEPA.
Quindi, un’offerta economica che non viene seguita dall’accettazione da parte dell’Amministrazione pubblica non è di per sé soggetta all’imposta di bollo.
Ma cosa succede se l’offerta economica viene accettata?
È necessario distinguere le seguenti fattispecie:
- contratto concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale: l’Amministrazione risponde alla società “in house” comunicando l’accettazione della sua offerta. Le parti non sottoscrivono un documento comune. In questo caso l’imposta di bollo si applica solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 24 della Tariffa Allegato A – Parte II;
- contratto concluso mediante sottoscrizione per accettazione dell’offerta economica: l’Amministrazione sottoscrive per accettazione l’offerta della società “in house” che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto. In questo caso, è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del citato art. 2, della Tariffa – Allegato A – Parte I, mediante applicazione sull’offerta accettata di una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate, salvo specifiche ipotesi di esenzione. Tale impostazione è stata confermata nella citata risoluzione 96/E del 16/12/2013;
- contratto concluso mediante sottoscrizione di scrittura privata, a prescindere dalla sua registrazione: applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del citato art. 2, della Tariffa – Allegato A – Parte I, mediante applicazione di una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate, salvo specifiche ipotesi di esenzione.
Si può quindi conclusivamente affermare che l’imposta di bollo sull’offerta economica presentata da una società “in house” all’Amministrazione pubblica controllante è dovuta fin dall’origine solo se il contratto viene concluso fra le parti mediante sottoscrizione di tale offerta.
Invece, se il contratto viene concluso mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata, sarà quest’ultima ad essere soggetta all’imposta di bollo, mentre l’offerta economica, ancorché richiamata nell’atto di affidamento, non sarà soggetta all’imposta, in quanto di per sé non è sufficiente a creare, modificare o estinguere il rapporto giuridico.
Quanto sopra riportato è applicabile anche nel caso in cui il fornitore non sia rappresentato da una società “in house”, ma da un qualsiasi altro operato economico.