Entro il prossimo 16/06/2016 deve essere effettuato il versamento dell’acconto IMU e TASI 2016, determinato utilizzando l’aliquota e le detrazioni valide per il 2015. Come noto, il presupposto impositivo delle imposte IMU e TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili. Si devono segnalare alcune novità rispetto all’anno precedente: a decorrere dall’01/01/2016 è stata, infatti, introdotta un’esenzione TASI a favore delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Viene prevista, inoltre, una riduzione dell’aliquota gravante sugli immobili invenduti delle imprese costruttrici, che potranno scontare un’aliquota d’imposta ordinaria dello 0,1% (con limite minimo e massimo dallo 0% al 0,25% a seconda della delibera comunale). In materia IMU si segnala, invece, l’esenzione a favore dei terreni condotti da coltivatori diretti e IAP (che negli anni precedenti fruivano di un regime ad hoc) e la ridefinizione dei criteri di esenzione per i terreni che ricadono in aree montane e collinari. Tra le altre disposizioni comuni ad IMU e TASI si segnalano le seguenti novità:
- è stata prevista una riduzione del 25% delle imposte per gli immobili locati a canone concordato;
- è stata introdotta una riduzione della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale;
Con riferimento al versamento dell’imposta, infine, si segnala che le imposte IMU e TASI dovranno essere versate in due rate, la prima delle quali, entro il 16/06/2016, dovrà essere liquidata con l’applicazione delle aliquote previste per il 2015 (per il 50%), mentre la seconda dovrà essere versata entro il prossimo 16/12/2016. I Comuni avranno la possibilità, entro il prossimo 14/10/2016, di comunicare al Ministero eventuali modifiche agli importi delle aliquote d’imposta.
Chi paga l’IMU e su cosa
In generale, presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa), a prescindere dall’uso cui sono destinati ed indipendentemente dalla loro classificazione catastale.
Tuttavia, sono previste alcuni immobili esclusi dal versamento dell’IMU, nonché talune tipologie di immobili, che in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell’IMU.
L’abitazione principale e relativa pertinenza sono esclusi dall’IMU, ad eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso.
Chi paga la TASI e su cosa
L’imposta sui servizi indivisibili del Comune, introdotta dalla legge n. 147/2013, deve essere versata da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari su cui grava il contributo.
Il contributo deve essere versato sui fabbricati (così come individuati dalla disciplina IMU) e sulle aree fabbricabili, mentre non è dovuto sui terreni agricoli. Si deve precisare che l’imposta deve essere versata anche in riferimento alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili e alle aree comuni condominiali che non siano detenute/occupate in via esclusiva: nonostante fosse stata prevista una specifica esenzione in riferimento a tali ipotesi, il D.L. 16/2014 ha abrogato la norma che la prevedeva.
Fatta eccezione per i terreni agricoli, quindi, l’ambito di applicazione dell’imposta (in riferimento all’individuazione degli immobili interessati) è sostanzialmente identico all’IMU.
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l’imposta dovrà essere versata da entrambi i soggetti, nella misura stabilita dal regolamento comunale e entro gli importi minimi e massimi stabiliti per legge (corrispondenti al 10% ed al 30% dell’imposta).
In riferimento alle esenzioni d’imposta, si segnala che alcune esenzioni sono disposte per legge, mentre alcune altre sono definite con la delibera di un apposito regolamento comunale. Gli immobili adibiti ad abitazione principale sono esentati dalla TASI a partire del 2016.
Novità 2016 comuni ad IMU e TASI
Entrando nel merito delle varie modifiche applicabili a partire dal 2016, si segnala l’introduzione di due esenzioni applicabili sia all’IMU che alla TASI:
- Immobili concessi in comodato a parenti: secondo quanto previsto dalla legge n. 208/2015, le unità immobiliari (escluse A/01, A/08 e A/09) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale possono beneficiare di un’esenzione del 50% della base imponibile IMU (utilizzata anche per il calcolo della TASI, e quindi applicabile anche a tale imposta). Per beneficiare dell’esenzione: (i) viene richiesta la registrazione del contratto; (ii) viene richiesto che il comodante debba possedere un solo immobile in Italia e risieda/dimori nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- Immobili locati a canone concordato: per i comuni locati a canone concordato viene prevista un’esenzione IMU/TASI del 25%. Pertanto, qualora ne ricorrano i requisiti, i contribuenti dovranno calcolare l’imposta dovuta sul 75% del totale.
Con riferimento alle sole deliberazioni delle aliquote/detrazioni da parte dei comuni, viene previsto che questi sono tenuti, per entrambi i tributi, ad inviare al MEF le delibere entro il termine unico del 14/10/2016.
Novità 2016 in materia TASI
In materia TASI, le novità applicabili nel 2016 sono le seguenti:
- esenzione dell’abitazione principale: viene introdotta, sulla falsariga di quanto già previsto in materia IMU, l’esenzione TASI per le abitazioni principali non di lusso (per gli immobili non classificati, quindi, nelle categorie A/01, A/08 e A/09) e per le rispettive pertinenze. Si segnala che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 30/05/2016, ha fornito alcune specificazioni sul punto. Viene chiarito che la definizione di abitazione principale ai fini TASI è la medesima ai fini IMU, pertanto si applicano tutte le esclusioni IMU collegate all’assimilazione all’abitazione principale. Inoltre, il tributo non risulta più applicabile agli occupanti dell’immobile nell’ipotesi di locazione abitativa: in questo caso verserà il tributo solamente il proprietario nella misura definita dal comune con regolamento;
- fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici: viene fissata allo 0,1% l’aliquota applicabile ai fabbricati invenduti delle imprese costruttrici (c.d. immobili-merce) fino a quando non vengono venduti o locati. Il comune può ridurre l’aliquota fino ad azzerarla, oppure aumentarla fino allo 0,25%;
- ripartizione imposta tra locatore e locatario: viene stabilito che nel caso in cui il comune non deliberi la percentuale dell’imposta di competenza del locatario (ad oggi esente per effetto della parificazione ad abitazione principale), il possessore dovrà versare il 90% del tributo nel caso di mancato invio della delibera nel termine previsto o nel caso di mancata determinazione della percentuale stabilita dal Comune con regolamento del 2015.
Con riferimento alla fissazione delle aliquote, invece, è stata mantenuta la maggiorazione dello 0,08% a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.
Novità 2016 in materia IMU
In materia IMU, invece, si rilevano le seguenti novità applicabili esclusivamente a tale imposta:
- esenzione IMU terreni condotti da coltivatori diretti e IAP: viene introdotto un esonero totale relativamente al versamento dell’IMU per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e IAP (iscritti alla previdenza agricola). Pertanto, a differenza di quanto previsto negli anni precedenti, a decorrere dal 2016 non si applicano più i coefficienti ad hoc previsti in tale ipotesi ma il più conveniente esonero totale dal versamento. Si specifica che l’esenzione prescinde dall’ubicazione del terreno;
- esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane: vengono modificati i criteri per determinare l’esenzione prevista a favore dei terreni ubicati in aree collinari e montane. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, ora l’agevolazione si applica secondo i criteri determinati dalla circolare ministeriale n. 9 del 14/06/1993. Si segnala, al riguardo, che qualora nella circolare non siano presenti annotazioni con riferimento al Comune, l’esenzione si applica per tutto il suo territorio. Qualora invece sia parzialmente delimitato, si dovrà aver cura di verificare se l’esenzione sia applicabile o meno al caso concreto;
- altri terreni esenti: viene stabilito che sono esenti dal prelievo i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori individuati nell’allegato A della legge n. 448/2001, oltre ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- cooperative edilizie: viene stabilito che l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari anche non residenti (comprese pertinenze);
- esclusione imbullonati: viene prevista l’esclusione nella determinazione della rendita dei macchinari e degli impianti (c.d. imbullonati) per i fabbricati iscritti nelle categorie D ed E. L’esclusione retroagisce all’01/01 nel caso in cui la variazione sia stata presentata entro il 15/06/2016. Rispetto a tali immobili, in generale, la legge di stabilità stabilisce che a decorrere dal 01/01/2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.