Con riferimento all’estensione a partire dal 1° luglio 2017 dell’obbligo dello “split payment” a tutte le società in controllo pubblico, si ritiene opportuno che tali società inviino ai propri fornitori una circolare con la quale chiariscono le nuove modalità di fatturazione e attestano, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, del D.L. 50/2017, di essere soggette al controllo pubblico.

Si riporta di seguito un modello di comunicazione.

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Oggetto:          effetti dell’estensione dello “split payment” o “scissione dei pagamenti” alle società in controllo pubblico

Egregio Fornitore,

l’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. “manovra correttiva 2017”), convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso il meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti”, previsto all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, anche ai seguenti soggetti:

  • società in controllo pubblico delle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile;
  • società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui sopra;
  • società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana. 

….. (nome società) è una società in controllo pubblico del/dei Comune/i di …; tali Amministrazioni esercitano nei confronti della società un “controllo congiunto” ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.

Pertanto, tutti i fornitori di … (nome società), ivi compresi i prestatori di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. professionisti), dal 1° luglio 2017 dovranno emettere nei confronti della scrivente società solo fatture di vendita in “scissione dei pagamenti”; in pratica, continueranno ad esporre l’IVA nelle fatture come di consueto, ma indicheranno in calce al documento la dicitura “scissione dei pagamenti”. Per le eventuali prestazioni già in reverse charge, invece, non sono previste modifiche alle consuete modalità di fatturazione.

In base al nuovo obbligo della “scissione dei pagamenti”, l’IVA esposta sulle fatture emesse dai fornitori dal 1° luglio 2017 dovrà essere versata da ….. (nome società) direttamente all’Erario; pertanto, al fornitore non verrà più corrisposto il “totale fattura” (comprensivo dell’IVA), ma solo la differenza fra tale importo e l’IVA esposta in fattura. Conseguentemente, il fornitore dovrà registrare le fatture emesse in “scissione dei pagamenti” con modalità tali che assicurino la loro esclusione dalla liquidazione periodica dell’IVA (altrimenti l’IVA esposta sulle fatture verrebbe versata due volte all’Erario). 

L’estensione delle nuove regole anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, come quelle erogate dai professionisti, è frutto della recente abrogazione del comma 2 dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

In attesa di conferma da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si ritiene che qualora i fornitori di ….. (nome società) si dovessero trovare nella necessità di emettere delle note di variazione, quest’ultime dovranno seguire lo stesso regime della fattura a cui fanno riferimento; pertanto:

  • saranno emesse in regime IVA ordinario qualora la fattura di riferimento sia stata emessa prima del 1° luglio 2017;
  • saranno emesse in “scissione dei pagamenti” qualora la fattura di riferimento sia stata emessa dopo tale data.

Si ricorda, infine, che la società non rientra nel campo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica; pertanto, i fornitori potranno continuare ad emettere le fatture nei confronti di ….. (nome società) nel consueto formato cartaceo.

La presente comunicazione viene emessa anche in applicazione della previsione di cui all’art. 1, comma 1-quater, del D.L. 50/2017.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.