L’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. “Decreto Rilancio”), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede la possibilità di beneficiare di una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficientamento energetico.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il 6 agosto scorso i relativi decreti attuativi, che definiscono sia i requisiti tecnici per beneficiare del superbonus, sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.
L’Agenzia delle Entrate dovrebbe pubblicare a breve ulteriori provvedimenti attuativi.
Condizioni base per beneficiare della detrazione
Per poter beneficiare della detrazione del 110% gli interventi devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dallo specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico ed è necessario conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oggetto d’intervento (se non è possibile, deve essere conseguita la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica).
Inoltre, per non perdere il diritto alla detrazione, è sempre necessario che l’immobile oggetto degli interventi si trovi in una situazione di regolarità da un punto di vista edilizio e urbanistico: infatti, secondo costante giurisprudenza, non si possono realizzare miglioramenti o manutenzioni straordinarie su manufatti non pienamente legittimi (Cassazione sentenza n. 30168/2017), mentre sugli immobili abusivi sono ammesse soltanto le modifiche necessarie al loro mantenimento (Corte costituzionale, sentenza n. 529/1995).
Immobili oggetto d’intervento
Possono essere oggetto d’intervento sia gli immobili abitativi, che quelli ad uso non abitativo.
Per gli immobili abitativi, le persone fisiche possono beneficiare della detrazione del 110% sia per l’abitazione principale che per le seconde case, purché limitatamente a due unità immobiliari, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili e ville di lusso).
Oltre al proprietario dell’immobile, ha diritto alla detrazione anche il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto e abitazione), di un diritto personale di godimento (esempio: l’inquilino nella locazione o il comodatario nel contratto di comodato) o di una concessione demaniale, il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto degli interventi, che ha effettivamente sostenuto le relative spese (la convivenza nell’unità immobiliare interessata deve esistere alla data di inizio dei lavori o prima che si sostengano le spese detraibili).
Qualora su una stessa unità immobiliare vi sono più potenziali soggetti che hanno diritto alla detrazione (per esempio: nudo proprietario e usufruttuario), il limite della spesa massima agevolata deve essere suddiviso fra gli aventi diritto in base alle spese effettivamente sostenute da ciascuno.
Anche gli immobili non abitativi possono essere oggetto di interventi agevolabili, purché le spese siano sostenute da soggetti che non operino nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e che, quindi, sia soddisfatta la condizione soggettiva (vedi paragrafo successivo). A tali condizioni, danno diritto alla detrazione del 110% anche le spese sostenute per l’efficientamento energetico di fondi commerciali situati al pianterreno di edifici abitativi, capannoni, palazzine adibite ad uffici, ecc..
Soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione
La detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico può essere sfruttata dai seguenti soggetti:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati su massimo di due unità immobiliari (quindi a prescindere dal concetto di abitazione principale o meno), fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; pertanto, i professionisti e i titolari di reddito d’impresa possono usufruire della detrazione solo per gli immobili detenuti a uso privato e nell’ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni degli edifici;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) e società “in house providing” aventi le stesse finalità;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’ 10 del D.lgs. 460/1997;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’ 6 della L. 266/1991;
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’ 7 della L. 383/2000;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’ 5, comma 2, lettera c), del D.lgs. 242/1999, ma limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Interventi agevolabili e importo massimo delle spese
Gli interventi che possono usufruire dell’agevolazione sono divisibili in due grandi categorie:
- interventi di isolamento termico;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Questi tipi di interventi sono detti “principali o trainanti”, in quanto, se effettuati, consentono la detrazione delle spese sostenute anche per altri interventi “secondari o trainati”.
Interventi di isolamento termico
Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (sub a) devono interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono essere realizzati sia su edifici composti da più unità immobiliari, che su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (semplificando, si tratta nella maggior parte dei casi delle c.d. “villette a schiera”).
Nella pratica il risultato si ottiene attraverso la realizzazione del c.d. “cappotto termico”, che consiste nell’apposizione di materiale isolante (vedi D.M. 1° ottobre 2017) lungo le pareti esterne disperdenti dell’edificio (solai, pilastri e infissi), con incremento dello spessore delle pareti stesse e conseguente modifica di infissi, davanzali, ringhiere ecc.. È possibile anche apporre il materiale isolante nelle pareti interne delle singole abitazioni, se esistono pareti libere per garantire il risultato del 25% richiesto dalla normativa. Altra tecnica possibile è quella del c.d. “insufflaggio”, cioè l’inserimento di materiale isolante all’interno delle intercapedini delle pareti vuote.
Per tutti questi tipi d’interventi, le spese massime agevolabili sono le seguenti:
– edifici unifamiliari e villette a schiera: massimo euro 50.000;
– edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari: massimo euro 40.000 ad unità immobiliare;
– edifico composti da più di 8 unità immobiliari: massimo euro 30.000 ad unità immobiliare.
Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Sono interventi che prevedono la sostituzione degli impianti esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari; per i Comuni montani, a determinate condizioni, è agevolabile anche l’allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Sono agevolabili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’impianto a pompa di calore consiste in un compressore alimentato ad energia elettrica (anche prodotta con pannelli fotovoltaici), che pompa energia da un ambiente a temperatura più bassa a uno a temperatura più alta, con l’obiettivo di riscaldare o raffreddare l’edificio. Per riscaldare adeguatamente un ambiente nel quale sono apposti i pannelli radianti a pavimento o a soffitto è sufficiente produrre acqua calda a 40 gradi centigradi, mentre se l’ambiente è riscaldato da radiatori occorre raggiungere la temperatura di 60/65 gradi centigradi. In questo secondo caso, per conseguire il risultato di efficienza energetica è necessario abbinare all’impianto a pompa di calore anche l’isolamento termico dell’edificio.
Per tutti questi tipi d’interventi, le spese massime agevolabili sono le seguenti:
– edifici unifamiliari e villette a schiera: massimo euro 30.000;
– edifici composti fino a 8 unità immobiliari: massimo euro 20.000 ad unità immobiliare;
– edifico composti da più di 8 unità immobiliari: massimo euro 15.000 ad unità immobiliare.
A determinate condizioni sono agevolabili anche gli interventi di sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle nelle aree non metanizzate, nonché per i Comuni montani l’allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Interventi secondari o trainati
Come anticipato, gli interventi “principali o trainanti”, appena illustrati, possono consentire di ottenere l’agevolazione anche per altri interventi “secondari o trainati”, le cui spese diventano agevolabili solo a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “principali o trainanti”; si tratta in particolare di:
- interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
- interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi principali o trainanti siano vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali vigenti, la detrazione del 110% si applica comunque agli interventi secondari o trainati anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.
A determinate condizioni sono agevolabili anche:
– le spese sostenute per la demolizione e ricostruzione, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
– le spese sostenute per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Come utilizzare la detrazione
Per usufruire del superbonus del 110% il contribuente dispone di tre diverse strade:
- cessione della detrazione (per esempio, al fornitore che ha realizzato l’intervento, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).
- sconto in fattura da parte del fornitore, con possibilità da parte di quest’ultimo di recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- compensazione diretta, fra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo (si ricorda che, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. La quota annuale della detrazione che non dovesse trovare capienza nell’imposta lorda di ciascun anno viene persa, in quanto non può essere né utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso).
Le prime due possibilità consentono di anticipare il vantaggio monetario già nel corso dei lavori e quindi, sotto l’aspetto temporale, si presentano molto più convenienti rispetto all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi (compensazione diretta).
L’opzione effettuata deve essere comunicata esclusivamente in via telematica dal soggetto che rilascia il visto di conformità, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
L’asseverazione tecnica necessaria per usufruire della detrazione può essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento (Sal) e la scelta in favore dello sconto o della trasformazione in credito d’imposta da cedere può essere esercitata in relazione a ciascun Sal, a condizione che questi ultimi non siano più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento. Pertanto, con il ricorso ai Sal il contribuente ha la possibilità di monetizzare subito il vantaggio fiscale. Il visto di conformità dovrà essere rilasciato solo al termine dei lavori, anche nel caso di Sal.
I crediti d’imposta che si originano dall’acquisto della detrazione a cui ha diritto il contribuente che ha effettuato gli interventi sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal contribuente che ha realizzato gli interventi (5 anni) e la quota di credito d’imposta eventualmente non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non trovano applicazione, per espressa previsione normativa, il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a euro 700.000 (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), il limite di euro 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a euro 1.500.
I fornitori e i soggetti che hanno acquistato il diritto alla detrazione (credito d’imposta) rispondono solo per l’eventuale errato utilizzo del credito d’imposta, ma non per le irregolarità degli interventi da cui si è generato il credito. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno eseguito i lavori (e non nei confronti di coloro che hanno acquistato il credito d’imposta).
Sulla base di queste previsioni, si profila quindi la possibilità per i contribuenti di eseguire gli interventi di efficientamento energetico con un impegno nullo o molto basso di risorse finanziarie e la possibilità per il sistema bancario italiano di mettere a punto prodotti specifici che prevedano il finanziamento degli interventi. In pratica, potrà accadere che:
- la banca finanzierà l’impresa incaricata di eseguire gli interventi di efficientamento energetico;
- il committente dei lavori (condominio, proprietario dell’edificio, ecc.) pagherà le fatture emesse dall’impresa mediante cessione alla stessa del proprio diritto alla detrazione delle spese sostenute;
- l’impresa cederà alla banca il diritto alla detrazione acquisito dal committente, avvantaggiandosi economicamente sulla differenza fra il valore del credito ceduto e il valore del finanziamento ricevuto;
- la banca chiuderà l’operazione di finanziamento ed utilizzerà il credito d’imposta acquisito dall’impresa in compensazione, avvantaggiandosi economicamente sulla differenza fra il prezzo di acquisto del credito e il suo valore nominale.
Asseverazione tecnica
L’asseverazione tecnica dovrà essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori e rappresenta il resoconto dei requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Il tecnico incaricato dovrà asseverare la congruità delle spese sostenute rispetto ai prezzari indicati da un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico. In attesa del provvedimento, potrà essere fatto riferimento ai prezzari regionali, ai listini della CCIAA o, in loro mancanza, ai prezzi correnti di mercato.
Le spese sostenute per l’asseverazione tecnica rientrano fra quelle agevolabili.
Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico deve essere trasmessa dal tecnico incaricato per via telematica all’ENEA, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Visto di conformità
Per poter beneficiare della detrazione è necessario richiedere il visto di conformità ad un professionista abilitato o a d un Caf (art. 35 del D.lgs. 241/1997), con il quale viene attestata la sussistenza dei presupposti necessari.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità ha anche l’onere di verificare l’avvenuto rilascio delle asseverazioni tecniche e la possibilità di trasmettere telematicamente i dati relativi all’opzione di cessione o sconto della detrazione, secondo le modalità che saranno previste nei provvedimenti attuativi.
Le spese sostenute per il visto di conformità rientrano fra quelle agevolabili.
Provvedimenti attuativi
Nell’attesa che i provvedimenti attuativi concludano il proprio iter di formazione, si può iniziare a:
- verificare la conformità urbanistica, edilizia ed amministrativa dell’edificio che sarà oggetto d’intervento;
- evidenziare le caratteristiche energetiche, impiantistiche e strutturali dell’edificio;
- analizzare gli aspetti costruttivi e tutte le questioni burocratiche;
- effettuare la valutazione di fattibilità tecnico economica iniziale dell’intervento (criticità, tempi, costi, ecc.);
- strutturare l’operazione di finanziamento dell’intervento con un istituto di credito che sia in grado di anticipare le risorse finanziarie occorrenti e, successivamente, di acquistare il credito d’imposta.
In questa fase, eventuali acconti a professionisti ed imprese possono essere pagati con bonifico “parlante”, a fronte di regolare fattura.
Altri aspetti interessanti
Estensione delle modalità di utilizzo della detrazione ad altri interventi
Ai sensi dell’art. 121, comma 2 del D.L. 34/2020, le modalità di utilizzo della detrazione viste in precedenza si applicano anche alle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi:
- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’ 16 -bis, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 917/86;
- b) efficienza energetica di cui all’ 14 del D.L. 63/2013;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all’ 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’ 1, commi 219 e 220, della L. 160/2019;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’ 16-bis, comma 1, lettera h) del D.P.R. 917/86;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’ 16-ter del D.L. 63/2013.
Caldaie a condensazione
Rientrano fra gli interventi agevolabili anche quelli di sostituzione della caldaia con una a condensazione di classe energetica “A” negli edifici unifamiliari e nelle villette a schiera.
La caldaia a condensazione funziona sfruttando il calore dei fumi di combustione che raffreddandosi producono una condensa e produce acqua calda ad una temperatura fino a 65 gradi centigradi, per cui è maggiormente compatibile con un impianto di riscaldamento a termosifoni e, quindi, non necessita del pavimento radiante.
La norma prevede solo il requisito di arrivo e non quello di partenza dell’intervento; pertanto, è agevolabile anche la sostituzione di una vecchia caldaia a condensazione con una nuova più efficiente.
È tuttavia necessario ricordare che per avere diritto alla detrazione è necessario che sia soddisfatta la condizione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, difficilmente realizzabile con la sostituzione della sola caldaia.
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
Infine, si segnala che è stata elevata al 110% anche la detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (art. 16 -bis, comma 1, del D.P.R. 917/86), relativamente alle le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo di euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Tutto questo a condizione che:
– l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra indicati;
– l’energia non auto-consumata ovvero non condivisa per l’autoconsumo sia ceduta al Gestore dei servizi elettrici (GSE).
In questi casi la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
La stessa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.