Covid-19

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L’art. 153 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede che nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 non si applicano le disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

Si ricorda che quest’ultima norma impone alle Amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, a qualsiasi titolo, di un importo superiore a 5.000 Euro, di verificare se il beneficiario di tale pagamento sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a tale importo.

Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, le Amministrazioni pubbliche/società a prevalente partecipazione pubblica sono obbligate a sospendere il pagamento e a segnalare tale circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione.

L’art. 153 sopra citato prevede anche che per le verifiche effettuate prima dell’8 marzo 2020, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DP.R. 602/73, le segnalazioni restano prive di effetto e le Amministrazioni pubbliche/società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento in favore del beneficiario.

Da segnalare che per le persone fisiche residenti alla data del 21 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, il periodo di sospensione delle verifiche inizia dal 21 febbraio 2020, anziché dall’8 marzo 2020.