L’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 ha abrogato l’art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 che prevedeva il divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l’incidenza della spesa per il personale fosse stata pari o superiore al 50% delle spese correnti.
Tale divieto era stato esteso anche alle società partecipate dagli Enti locali per effetto di quanto previsto dall’art. 18 comma 2-bis dello stesso decreto (disposizione che è stata completamente riformulata dall’art. 4 comma 12-bis del D.L. 66/2014).
Dopo la suddetta abrogazione le Amministrazioni locali sono tenute solo a coordinare le politiche assunzionali dei propri organismi partecipati, al fine di garantire una graduale riduzione del loro rapporto tra spese di personale e spese correnti.