Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 è stato pubblicato l’elenco annuale ISTAT 2015 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dalle PA, previsto dall’art. 1 c. 3 della Legge 196/2009.
L’elenco include nella categoria delle “Altre amministrazioni locali” numerosi nuovi soggetti, quali aziende speciali, consorzi, fondazioni, società commerciali che sono considerati dall’ISTAT delle vere e proprie “amministrazioni pubbliche”, sulla base del procedimento istruttorio definito in base al Regolamento UE n. 549/2013.
L’inclusione nell’elenco ISTAT non è indolore, in quanto ai soggetti ivi presenti si applicano tutta una serie di ulteriori specifiche limitazioni che il legislatore ha previsto nel corso degli ultimi anni per le amministrazioni pubbliche, che hanno lo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. A solo titolo di esempio, basti pensare che, come già detto in precedenza, l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014, vieta alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e a quelle incluse nell’elenco ISTAT di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza: i) incarichi di studio e di consulenza; ii) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo (esclusi quelli di membri delle giunte).
Contro l’inclusione nell’elenco ISTAT può essere effettuata opposizione, secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 169 della Legge 228/2012; tuttavia, l’esito positivo dell’opposizione non è affatto scontato, in considerazione del fatto che l’inclusione dell’elenco avviene in base alla definizione di “amministrazione pubblica” fornita dal paragrafo 20.05 del citato Regolamento UE n. 549/2013, secondo il quale “Il settore delle amministrazioni pubbliche comprende tutte le unità delle amministrazioni pubbliche e tutte le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e sono controllate da unità delle amministrazioni pubbliche. Comprende inoltre altri produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, come definiti nei paragrafi da 20.18 a 20.39.”.