In seguito della riforma dell’istituto del ravvedimento operoso, attuata con la modifica dell’art. 13 del D.lgs. 472/1997, introdotta dalla Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), è stato ampliato il novero delle ipotesi di regolarizzazione spontanea dell’omissione o errore compiuto dal contribuente.
Con la pubblicazione della Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire alcuni chiarimenti in merito all’operatività del nuovo ravvedimento operoso; in particolare, il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso:
- fino al termine dell’ordinario periodo di accertamento e non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- indipendentemente dalla circostanza che la violazione sia già stata costatata, o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salva la notifica di un atto di liquidazione, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni d’irregolarità (ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n.600/1973 e dell’art. 54-bis del DPR 633/1972 e successive modificazioni).
Con la Circolare n. 23/E/2015 viene ribadito che le nuove opportunità di regolarizzazione sopra descritte, sono applicabili solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, tra i quali rientrano anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce.
Per espressa previsione normativa, le nuove ipotesi introdotte dalle lettere b-bis) e b-ter) del co.1 dell’art. 13 D.lgs. 472/1997 (sanzione ridotta rispettivamente ad 1/7 del minimo o 1/6 del minimo) sono applicabili ai soli tributi amministrati dalle Entrate; anche l’ipotesi introdotta alla lettera b-quater) (sanzione ridotta ad 1/5 del minimo), facendo riferimento alla regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvenuta dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione (PVC) – art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, deve ritenersi implicitamente applicabile ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Di seguito sono indicate le varie ipotesi di regolarizzazione con le rispettive sanzioni, applicabili dall’01/01/2015:
- entro 30 gg dal mancato pagamento del tributo: 1/10 del minimo – nei primi 15 gg la sanzione viene ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (1/10 x 1/15 x gg) – art.13, co. 1, lett.a), D.lgs. 472/1997;
- entro 90 gg dalla violazione o, se prevista, dal termine per la presentazione della dichiarazione: 1/9 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.a-bis), D.lgs. 472/1997);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore: 1/8 del minimo – art.13, co. 1, lett.b), D.lgs. 472/1997;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore: 1/7 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.b-bis), D.lgs. 472/1997;
- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore: 1/6 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.b-ter), D.lgs. 472/1997);
- dopo la constatazione della violazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale: 1/5 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.b-quater), D.lgs. 472/1997).