Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA.
Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima stagione di riforme del settore pubblico.
Le deleghe che interessano di più il mondo degli organismi partecipati dagli Enti locali sono contenute agli artt. 7, 18 e 19 del testo di Legge; in particolare:
- l’art. 7 prevede ai commi 1 e 2 le deleghe per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza;
- l’art. 18 prevede il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
- l’art. 19 prevede il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL) di interesse economico generale.
Vediamo di seguito le deleghe per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie, rimandando ad altro articolo quelle per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza e per il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL).
L’art. 18 delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (28/08/2015) un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche con la finalità prioritaria di assicurare la chiarezza dell disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (i princìpi indicati ai seguenti punti da 1 a 4 sono contenuti nell’art. 16 della Legge delega):
- elaborazione di un testo unico della materia;
- coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- risoluzione delle antinomìe (compresenza di più disposizioni contraddittorie, ma che possono essere entrambe dimostrate o giustificate;
- indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure;
- distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa;
- ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale, con applicazione dei nuovi princìpi anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;
- precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti, nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;
- definizione dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l’autonomia rispetto agli enti proprietari;
- razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle diverse tipologie di società e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;
- promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso l’unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;
- attuazione dell’articolo 151, comma 8 del TUEL, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
- eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
- possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
- regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;
- con riferimento alle società partecipate dagli enti locali (si ritene tuttavia che anche i princìpi sopra indicati siano afferenti a tali società):
- per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione, nonché di procedure, limiti e condizioni per l’assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
- per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell’Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
- rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
- promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
- introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione e riduzione sopra esposti, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
- introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
- ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal TUEL, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell’esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l’adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.