Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA.
Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima stagione di riforme del settore pubblico.
Le deleghe che interessano di più il mondo degli organismi partecipati dagli Enti locali sono contenute agli artt. 7, 18 e 19 del testo di Legge; in particolare:
- l’art. 7 prevede ai commi 1 e 2 le deleghe per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza;
- l’art. 18 prevede il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
- l’art. 19 prevede il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL) di interesse economico generale.
Vediamo di seguito le deleghe per il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL), rimandando ad altro articolo l’analisi di quelle per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza e di quelle di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie.
Con l’art. 19 il Governo è stato delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (28/08/2015) un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di SPL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (alcuni dei quali contenuti nel precedente art. 16 e comuni anche a quella della riforma della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e a quella del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie):
- elaborazione di un testo unico della materia;
- coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- risoluzione delle antinomìe (compresenza di più disposizioni contraddittorie, ma che possono essere entrambe dimostrate o giustificate;
- indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure;
- riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, dell’individuazione delle attività di interesse generale, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l’efficienza del servizio;
- individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell’Unione europea, tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;
- definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell’ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione (in house providing), e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- introduzione, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l’aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l’eliminazione del controllo pubblico;
- individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l’aggravio sui cittadini e sulle imprese;
- definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
- revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;
- previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull’inconferibilità di incarichi o cariche (D.Lgs. 39/2013);
- revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
- individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei servizi, di garantire l’eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;
- previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;
- introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;
- promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all’articolo 18 (riordino della disciplina delle partecipazioni societarie), per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;
- previsione di termini e modalità per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
- definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
- armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;
- definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale
- definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei princìpi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.
Si tratta di princìpi e criteri già noti al mondo dei SPL a rilevanza economica (ora chiamati SPL di interesse economico generale, per maggiore aderenza alla disciplina comunitaria), ma sparpagliati in varie disposizioni normative; pertanto, il maggiore sforzo richiesto all’Esecutivo sarà quello di riordinare le disposizioni oggi esistenti in un solo testo unico, di risolvere le antinomìe esistenti e di intervenire disciplinando meglio gli aspetti che, nel corso degli ultimi anni, hanno creato le maggiori incertezze agli addetti ai lavori (si pensi, per esempio, alla disciplina del subentro di un nuovo gestore a quello uscente).
Il decreto legislativo per il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL) dovrà essere adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato – Regioni e del parere del Consiglio di Stato.