Per approfondire il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto aereo è necessario distinguere fra compagnia aerea italiana e straniera. Quanto la compagnia è stabilita in Italia, anche per mezzo di una stabile organizzazione, la stessa è considerata italiana, altrimenti è considerata straniera. La semplice nomina di un rappresentante fiscale italiano oppure l’identificazione diretta non sono elementi che consentono di considerare italiana una compagnia aerea.
Caso di compagnia aerea italiana
Quando l’emissione del biglietto aereo è effettuata da una compagnia aerea italiana, l’impresa o il professionista acquirente non deve porre in essere alcun adempimento ai fini dell’Iva. All’impresa o al professionista è sufficiente l’e-ticket emesso dalla compagnia aerea per dedurre il costo dal proprio reddito, senza necessità di richiedere l’emissione della fattura (risoluzione A.d.E. 349/E/2007).
E’ necessario distinguere le seguenti situazioni:
- per i voli interni, il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva con l’aliquota del 10%;
- per i voli esteri, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’Iva italiana;
- per i voli misti, il 38% del corrispettivo dovrà essere considerata come “non imponibile Iva” ex art. 9, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, mentre il 62% del corrispettivo dovrà essere considerato come “fuori campo Iva” ex art. 7-quater, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972.
Per l’impresa o il professionista acquirente del biglietto aereo l’IVA è sempre oggettivamente indetraibile ai sensi dell’19-bis1, lettera e) del D.P.R. 633/1972.
Caso di compagnia aerea straniera
Se l’acquisto del biglietto aereo è effettuato da una compagnia straniera le cose di complicano; è sempre necessario distinguere i seguenti casi:
- in caso di voli interni, il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva con l’aliquota del 10%;
- in caso di voli esteri, l’operazione non rileva ai fini Iva in Italia;
- in caso di voli misti, l’operazione rileva ai fini Iva in Italia per il 38% del corrispettivo.
Nei casi b) e c) (voli esteri e voli misti), ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972, il debitore dell’imposta non è la compagnia aerea, ma il soggetto passivo Iva che ha acquistato il biglietto; quindi, in questi casi, l’impresa o il professionista dovrà:
- se la compagnia estera è stabilita in un Paese extra-Ue, emettere autofattura con applicazione dell’Iva del 10% per i voli interni, oppure con indicazione del regime di non imponibilità sul 38% del corrispettivo, per i voli misti;
- integrare (cd. “reverse charge”) la fattura emessa dalla compagnia estera stabilita in altro Paese Ue, con applicazione dell’Iva del 10%, per i voli interni, oppure con indicazione del regime di non imponibilità sul 38% del corrispettivo, per i voli misti. In particolare, in questo secondo caso, la parte nazionale, pari al 38% del corrispettivo, dovrà essere considerata come “non imponibile Iva” ex art. 9, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, la parte estera, pari al 62% del corrispettivo, dovrà essere considerata come “fuori campo Iva” ex art. 7-quater, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972. Dal 1° gennaio 2019 tale procedura ha continuato ad essere gestita in forma analogica, in quanto la controparte dell’operazione è un soggetto non stabilito in Italia, quindi non tenuto alla fatturazione elettronica. Di conseguenza, l’operazione dovrà esser riepilogata nel c.d. “esterometro”.
Questi adempimenti devono essere posti in essere indipendentemente dal fatto che la compagnia straniera abbia emesso l’e-ticket o un biglietto cartaceo (in tal caso trova applicazione l’autofattura).
Per l’impresa o il professionista acquirente del biglietto aereo l’IVA è sempre oggettivamente indetraibile ai sensi dell’19-bis1, lettera e) del D.P.R. 633/72.