A partire dal 1° luglio 2017 le società in controllo pubblico dovranno versare direttamente all’Erario l’IVA esposta sulle fatture emesse dai loro fornitori in “scissione dei pagamenti”, secondo le modalità previste dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, come modificato dal recente decreto del 27 giugno 2017. L’art. 3, comma 1 del suddetto decreto, prevede che l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico, diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. Le pubbliche amministrazioni e società in controllo pubblico possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima. Quindi, per semplificare un po’ le cose, potrebbe essere opportuno per le società in controllo pubblico considerare l’IVA esigibile alla data di ricezione della fattura che, per ulteriore semplicità, potrebbe coincidere con la data di emissione della fattura da parte del fornitore (sempre che il pagamento della stessa sia fatto in data successiva, altrimenti l’esigibilità viene anticipata al momento del pagamento).
La regola generale prevede che le pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 17-ter sopra citato mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
Tuttavia, con le modifiche introdotte dal recente decreto del 27 giugno scorso, viene data la possibilità alle pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali di annotare le relative fatture anche nel “registro IVA vendite” entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tal caso, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese in cui si è avuta l’esigibilità dell’imposta.
Quindi, per esempio, se nel mese di luglio 2017 una società in controllo pubblico ha ricevuto una fattura da un fornitore emessa in data 01/07/2017, di € 100 d’imponibile, oltre € 22 per IVA, sarà necessario:
- registrare la fattura entro il 15 agosto, sia nel registro IVA acquisti, che nel registro IVA vendite;
- far partecipare l’IVA esposta in fattura alla liquidazione del mese di luglio (sia come credito, che come debito);
- pagare al fornitore solo l’imponibile di € 100.
Da ciò consegue che se la società ha avuto negli ultimi tempi una posizione IVA costantemente a credito (per esempio, a causa dell’emissione a sua volta di fatture di vendita in split payment), il ricevimento e la gestione delle fatture dei fornitori in “scissione dei pagamenti”, come sopra descritto, comporteranno una progressiva riduzione della posizione creditoria.
A livello di sistema gestionale contabile sarà necessario prevedere uno specifico codice operazione IVA, che consenta di effettuare:
- la registrazione delle fatture ricevute dai fornitori contemporaneamente nel registro IVA acquisti e nel registro IVA vendite;
- la corretta gestione delle liquidazioni periodiche IVA;
- lo storno dalla scheda del fornitore dell’IVA versata all’Erario.
Deve infine essere richiamata l’attenzione sul fatto che l’art. 2, comma 3 del decreto del 27 giugno 2017, prevede che, al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi gestionali, le società soggette allo split payment possono annotare le fatture, la cui IVA diventa esigibile dal 1° luglio al 30 novembre, e provvedere al primo versamento, entro il 18 dicembre 2017. L’utilizzo di tale possibilità rischia tuttavia di rendere ancora più complicata la gestione del nuovo adempimento; pertanto, il consiglio è di attivarsi velocemente per aggiornare il sistema gestionale e gestire le fatture ricevute dai fornitori fin da subito con le nuove modalità.