anac Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/anac/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Tue, 08 Dec 2020 12:13:56 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 L’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza https://www.alessandromanetti.com/lattestazione-dellassolvimento-degli-obblighi-di-trasparenza/ Mon, 16 Mar 2020 14:59:43 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1786 L’art. 14, comma 4, lettera g) del D.lgs. 150/2009 stabilisce che l’organismo indipendente di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe, promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, secondo criteri e modalità stabiliti dall’ANAC (ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.lgs. 33/2013). Quali soggetti sono tenuti alla pubblicazione Sono tenuti […]

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assolvimento degli obblighi di trasparenzaL’art. 14, comma 4, lettera g) del D.lgs. 150/2009 stabilisce che l’organismo indipendente di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe, promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, secondo criteri e modalità stabiliti dall’ANAC (ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.lgs. 33/2013).

Quali soggetti sono tenuti alla pubblicazione

Sono tenuti alla pubblicazione dell’attestazione tutte le amministrazioni pubbliche, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, le società e agli altri enti di diritto privato partecipati, ma non in situazione di controllo (limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte), nonché gli ordini professionali.

Termini di pubblicazione per il 2020

A causa dell’emergenza da virus COVID-19, con il comunicato del Presidente del 12/03/2020 l’ANAC ha rinviato dal 30/04/2020 al 31/07/2020 il termine di pubblicazione dell’attestazione degli Organismi indipendenti di valutazione circa l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. L’attestazione dovrà riferirsi alla valutazione della situazione al 30/06/2020.

Novità

Da quest’anno, inoltre, l’attestazione dovrà anche evidenziare l’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione o società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Per ulteriori approfondimenti sugli obblighi di attestazione, vedi Delibera ANAC n. 213 del 04 marzo 2020.

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Anticorruzione e trasparenza per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/anticorruzione-e-trasparenza-per-le-societa-e-gli-enti-di-diritto-privato-in-controllo-pubblico/ Wed, 13 Dec 2017 18:19:49 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1508 Con la deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Le nuove Linee guida […]

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Con la deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Le nuove Linee guida sostituiscono totalmente le precedenti disposizioni, che erano prevalentemente contenute nella determinazione n. 8/2015, e risentono delle modifiche al quadro normativo operate dal D.Lgs. 97/2016 e dal D.Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017.

 

L’obbligo di trasparenza

Il nuovo art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, prevede che la medesima disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza si applica, “in quanto compatibile”, anche a:

  1. enti pubblici economici e ordini professionali;
  2. società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs. 175/2016 (escluse le società quotate);
  3. enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tralasciando per brevità gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche delle altre due categorie.

Le società in controllo pubblico sono definite alla lettera m) dell’art. 2 del D.Lgs. 175/2016 come le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della precedente lettera b), cioè la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice Civile (maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali). Alla lettera b) è previsto inoltre che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Quindi, anche una società a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria può essere considerata “non in controllo pubblico”, qualora nessuna delle sue Amministrazioni pubbliche socie sia in grado di esercitare il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e, contemporaneamente, non sussistano previsioni statutarie o patti parasociali che prevedano il consenso unanime di tutti i soci pubblici per l’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche.

Le società “in house”, invece, sono sempre soggette al controllo pubblico, in quanto il controllo è uno dei tre pilastri sul quale poggia l’intera costruzione di tale istituto giuridico. Addirittura, in questi casi, il controllo esercitato dall’Amministrazione pubblica deve essere “analogo” a quello esercitato nei confronti dei propri servizi interni e, quindi, rafforzato, rispetto a quello previsto dall’art. 2359 del Codice Civile.

Gli enti privati in controllo pubblico, invece, sono le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • hanno un bilancio superiore a € 500.000 (requisito che si considera integrato laddove il totale attivo dello stato patrimoniale o il totale del valore della produzione superi tale importo);
  • la loro attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni (si deve fare riferimento al rapporto tra contributi pubblici e valore della produzione; nel concetto di contributi pubblici rientrano sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente e in conto capitale, che i corrispettivi);
  • la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni.

Per l’individuare i soggetto tenuti all’applicazione della trasparenza, il primo anno di riferimento da considerare è l’esercizio 2016. Una volta soddisfatti i suddetti requisiti, gli enti sono comunque tenuti a garantire l’applicazione della normativa in materia di trasparenza per almeno un triennio.

Gli organismi in controllo pubblico devono costituire sul proprio sito web una apposita sezione denominata “Società trasparente”, nella quale pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013, secondo lo schema allegato alle Linee guida in commento. Qualora l’organismo in controllo pubblico non abbia un proprio sito internet, la pubblicazione potrà avvenire in una specifica sezione del sito internet dell’Amministrazione pubblica controllante.

Viceversa, se il controllo pubblico non sussiste, ai sensi del terzo comma dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, le società a partecipazione pubblica e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, applicano la disciplina prevista in materia di trasparenza per le pubbliche amministrazioni solo limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’eventuale attività di pubblico interesse svolta, disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e solo “in quanto compatibile”. Quindi, mentre gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti alla trasparenza sia relativamente alla loro organizzazione, che al complesso delle attività svolte, gli enti di diritto privato non in controllo pubblico sono tenuti ad osservare la disciplina della trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

 

Misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza

Per quanto riguarda le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 del D.Lgs. 97/2016, ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 1 della L. 190/2012, prevedendo che sia le pubbliche amministrazioni, che gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013” sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, seppur con un regime differenziato: mentre le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), le società in controllo pubblico, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché enti pubblici economici e ordini professionali, devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Invece, le società partecipate e gli enti di diritto privato non in controllo pubblico sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

La necessità per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha spinto recentemente alcuni autori a sostenere l’obbligatorietà dell’adozione del c.d. “modello 231”. Tale affermazione non corrisponde a verità: l’adozione del “modello 231”, seppur utile e fortemente raccomandata, è e rimane una facoltà. La stessa Anac sostiene nelle Linee guida in commento (paragrafo 3.1.1), che “Il co. 2-bis dell’art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001.”.

Di conseguenza:

  • se le società in controllo pubblico, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, gli enti pubblici economici e ordini professionali hanno già adottato il “modello 231” dovranno procedere ad integrare lo stesso con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012; infatti, mentre il D.Lgs. 231/2001 ha l’obiettivo di prevenire reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, la Legge 190/2012 che ha lo scopo di prevenire anche reati commessi in danno della società o all’ente in controllo pubblico;
  • se tali soggetti, invece, non hanno ancora adottato il “modello 231” e non intendano farlo neanche in fututo (per esempio, perché troppo costoso o inadeguato rispetto ad una struttura di ridotte dimensioni), dovranno adottare obbligatoriamente un documento contenente le misure anticorruzione, tenendo presenti le funzioni svolte e la propria specificità organizzativa, motivando adeguatamente tale decisione. Quindi, in sintesi, dovranno adottare una sorta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

Le misure anticorruzione, fra l’altro, dovranno:

  • essere elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione del soggetto in controllo pubblico (l’elaborazione non può essere in nessun caso affidata a terzi!), il quale dovrà partire dalla mappatura dei rischi, in modo da individuare le aree a più elevato rischio di corruzione (prevalentemente rappresentate da appalti e gestione finanziaria);
  • essere adottate dall’organo di indirizzo del soggetto in controllo pubblico: secondo l’Anac tale organo è rappresentato dal consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti, ma a parere di chi scrive, nelle società “in house” l’organo d’indirizzo non può che essere rappresentato dall’Assemblea dei soci;
  • essere adeguatamente pubblicizzate sia all’interno del soggetto in controllo pubblico, con modalità definite autonomamente (per esempio, tramite l’invio mediante posta elettronica a tutto il personale), sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito internet del soggetto in controllo pubblico (qualora non sia presente un sito internet la pubblicazione può essere effettuata su una specifica sezione dell’Amministrazione pubblica controllante);
  • prevedere il turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione;
  • prevedere l’adozione di un codice etico o di comportamento;
  • prevedere l’introduzione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali;
  • prevedere specifici programmi di formazione del personale;
  • individuare modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività.

Per gli organismi non in controllo pubblico, pur non essendo tali soggetti compresi fra quelli soggetti alla disciplina in tema di prevenzione della corruzione, l’Anac ritiene che le Amministrazioni pubbliche partecipanti debbano almeno promuovere l’integrazione del “modello 231” con le misure volte a prevenire reati commessi in danno dell’organismo partecipato, ovvero, in caso di mancata adozione di tale modello, a promuovere l’adozione di misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Anche per gli organismi in controllo pubblico deve ritenersi operante la scelta del legislatore di unificare nella stessa figura i compiti di “responsabile della prevenzione della corruzione” e di “responsabile della trasparenza”.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve essere nominato dall’organo di indirizzo dell’organismo in controllo pubblico e i dati relativi alla nomina devono essere trasmessi all’Anac utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito dell’Autorità. L’eventuale revoca deve essere comunicata all’Anac, che può avanzare una richiesta di riesame. L’obbligatorietà della nomina dovrebbe essere prevista anche nello Statuto dell’organismo in controllo pubblico.

Le funzioni di RPCT devono essere di norma affidate ad un dirigente dell’organismo in controllo pubblico, ma nelle realtà di ridotte dimensioni prive di dirigenti o nei casi in cui questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, l’organo amministrativo è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte dal RPCT. Solo in caso di circostanze eccezionali il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. In nessun caso le funzioni del RPCT possono essere affidate a soggetti estranei all’organismo controllato.

La scelta del RPCT deve essere effettuata vagliando l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitando, per quanto possibile, la designazione di soggetti responsabili di quei settori individuati all’interno delle aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà comunque ricadere su soggetti che abbiano dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione. Restano comunque fermi i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta di integrazione e modifiche delle stesse.

Da tenere presente che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, è tenuto a pubblicare sul sito web dell’organismo in controllo pubblico una relazione sui risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base dello schema predisposto dall’Anac.

Gli organismi non in controllo pubblico non sono tenuti a nominare il RPCT.

 

L’accesso civico generalizzato

Gli organismi in controllo pubblico sono tenuti ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, non solo attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet dei dati e delle informazioni richieste nell’allegato 1 alle Linee guida in commento, ma anche garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte, che non siano già stati oggetto di pubblicazione. In questo caso trovano applicazione sia le esclusioni e i limiti previsti all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che le Linee guida approvate con la deliberazione Anac n. 1309/2016.

 

Società in liquidazione

Secondo l’Anac le società in controllo pubblico che si trovano in stato di liquidazione devono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, come specificato nelle Linee guida in commento.

Il Liquidatore è quindi tenuto a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, e a garantire la trasparenza sull’organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte. Qualora la società sia priva di personale, come spesso capita nella realtà, le funzioni del RPCT potranno essere svolte dall’Amministrazione pubblica controllante.

 

Adeguamento alle nuove Linee guida

L’adeguamento alle nuove Linee guida è stato fissato dall’Anac al 31 gennaio 2018, in concomitanza con la scadenza del termine per l’adozione dei PTPC 2018-2020. A decorrere dalla stessa data, l’ANAC eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi, così come definiti dalle Linee guida.

Relativamente alla trasparenza, per gli enti e i soggetti interamente privati previsti all’art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, il termine è stato fissato al 31 luglio 2018, salvo il riallineamento definitivo nel termine entro il 31 gennaio 2019.

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Ancora un rinvio per l’iscrizione nell’elenco dell’Anac https://www.alessandromanetti.com/ancora-un-rinvio-per-liscrizione-delle-societa-in-house-nellelenco-dellanac/ Mon, 04 Dec 2017 07:43:51 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1503 Slitta ancora una volta la data a partire dalla quale le Amministrazioni pubbliche potranno presentare la domanda d’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi “in house”. L’avvio della nuova procedura, disciplinata dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, era stata inizialmente fissata per il 28 […]

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Slitta ancora una volta la data a partire dalla quale le Amministrazioni pubbliche potranno presentare la domanda d’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi “in house”.

L’avvio della nuova procedura, disciplinata dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, era stata inizialmente fissata per il 28 giugno 2017, ma poi è stata posticipata diverse volte; adesso, con il comunicato stampa del 29/11/2017, il Presidente dell’ANAC ha spostato l’avvio al prossimo 15 gennaio 2018. Secondo Raffaele Cantone, questa volta la motivazione risiede nelle more di messa in esercizio dell’applicativo informatico necessario alla gestione del nuovo elenco.

Si ricorda che, in base delle vigenti Linee Guida n. 7, approvate il 15 febbraio 2017 e successivamente aggiornate il 20 settembre 2017:

  • la domanda d’iscrizione può essere presentata solo a partire dalla data fissata dall’Autorità (quindi, a partire dal 15 gennaio 2018) utilizzando lo specifico canale telematico; la domanda deve essere presentata dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (il c.d. “RASA”), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente;
  • gli affidamenti diretti effettuati fino al 14 gennaio 2018 compreso possono essere considerati legittimi anche in assenza della preventiva iscrizione nell’elenco, purché siano presenti i requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016;
  • nei casi in cui il controllo sull’organismo “in house” sia esercitato congiuntamente da più Amministrazioni pubbliche (il c.d. “controllo analogo congiunto”) deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione; in pratica, la domanda potrà essere presentata dalla prima Amministrazione pubblica che si troverà a dover effettuare un nuovo affidamento diretto alla società “in house” dopo il 15 gennaio 2018, anche per conto di tutte le altre Amministrazioni;
  • l’Amministrazione pubblica non dovrà attendere la conclusione dell’istruttoria dell’ANAC per procedere legittimamente all’affidamento diretto, essendo sufficiente che sia stata presentata la domanda, ferma rimanendo la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016.

Il procedimento che verrà attivato presso l’ANAC con la presentazione della domanda non deve essere sottovaluto. Sebbene l’art. 192 concentri l’attenzione sull’Amministrazione pubblica, in realtà l’ANAC effettuerà una vera a propria istruttoria sull’organismo “in house” beneficiario degli affidamenti diretti, che sarà basata sulla documentazione allegata alla domanda (Statuto aggiornato, patti parasociali, convenzioni, ecc.) o richiesta successivamente dall’ANAC, in modo da accertare ex ante se lo stesso abbia o meno i requisiti previsti dalla normativa vigente sull’in house.

L’eventuale provvedimento di accertamento negativo comporterà l’impossibilità di effettuare nuovi affidamenti diretti all’organismo partecipato e, quindi, potrà avere pesanti ripercussioni sullo stesso in termini di prospettive future, con il rischio di mettere in serio pericolo la sua stessa sopravvivenza e gli attuali livelli occupazionali. Allo stesso tempo, il rigetto della domanda d’iscrizione nell’elenco ex art. 192 porrà degli interrogativi anche sulla legittimità degli affidamenti pregressi, visto che sono stati fatti a beneficio di un organismo partecipato che non presenta, e che probabilmente non presentava neanche in passato, i requisiti necessari per essere considerato veramente “in house”.

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Le Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico e di trasparenza https://www.alessandromanetti.com/le-linee-guida-dellanac-in-materia-di-accesso-civico-e-di-trasparenza/ Wed, 04 Jan 2017 09:10:01 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1288 Il 28/12/2016 il Consiglio dell’ANAC ha approvato le Linee guida per l’accesso civico generalizzato e le prime Linee guida per l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 97/2016, compreso l’elenco degli obblighi di pubblicazione. Relativamente alle Linee guida sulla trasparenza, tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa si segnala l’introduzione di nuove […]

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Società partecipate dagli enti locali

Il 28/12/2016 il Consiglio dell’ANAC ha approvato le Linee guida per l’accesso civico generalizzato e le prime Linee guida per l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 97/2016, compreso l’elenco degli obblighi di pubblicazione.

Relativamente alle Linee guida sulla trasparenza, tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa si segnala l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, che saranno irrogate direttamente dall’ANAC, e l’unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.

Si ricorda che l’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ha ridisegnato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del D.Lgs. 33/2013. Oggi, i destinatari degli obblighi di trasparenza sono i seguenti:

1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Inoltre, le disposizioni transitorie dettate al comma 1 dell’art. 42 del D.Lgs. 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a cui si applica il D.Lgs. 33/2013 erano tenuti ad adeguarsi alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 entro il 23 dicembre 2016, cioè entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con riferimento sia agli obblighi di trasparenza che di accesso civico generalizzato.

Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l’attività di vigilanza dell’ANAC sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta a partire dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

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In house – Le linee guida in consultazione dell’ANAC per l’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti pubblici https://www.alessandromanetti.com/in-house-le-linee-guida-dellanac-per-liscrizione-nellelenco-previsto-dallart-192-del-codice-dei-contratti-pubblici/ Sun, 11 Dec 2016 18:13:35 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1271 L’art.192 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo quanto previsto all’art. 5 di tale decreto. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito a domanda presentata dall’amministrazione aggiudicatrice e dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti […]

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tastiera_1 rielabL’art.192 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo quanto previsto all’art. 5 di tale decreto. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito a domanda presentata dall’amministrazione aggiudicatrice e dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Per tale motivo, il 5 dicembre scorso l’ANAC ha avviato la procedura di consultazione del documento prodromico alla predisposizione delle Linee guida che disciplinano la procedura di iscrizione, i requisiti necessari, le modalità e i criteri per la verifica degli stessi. Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 20/12/2016, mediante compilazione dell’apposito modello.

Una volta che saranno pubblicate le linee guida in forma definitiva, le amministrazioni pubbliche che intendono affidare un servizio direttamente a una società controllata “in house” dovranno preventivamente presentare domanda d’iscrizione al suddetto elenco.

Il documento in consultazione prevede che vengano forniti all’ANAC non solo gli elementi identificativi degli enti affidanti, ma anche tutti i dati relativi alla società affidataria, compresa la sussistenza dei requisiti in materia di “in house providing” previsti all’art. 16 del D.Lgs 175/2016 e all’art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, l’istruttoria dell’ANAC sarà finalizzata ad accertare:

  • la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016;
  • che la società abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.Lgs. 175/2016 (mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società);
  • la sussistenza in capo all’amministrazione aggiudicatrice di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. Il “controllo analogo” dovrà avere ad oggetto sia gli organi che gli atti della società partecipata e dovrà riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione. La sussistenza di tale requisito sarà accertata dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali. L’onere della prova sarà posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria;
  • l’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, mediante l’esame dell’atto costitutivo della società partecipata;
  • che lo statuto della società partecipata preveda che oltre l’80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica da soggetti deputati a esprimere all’esterno la volontà dell’amministrazione e, in caso di più soggetti pubblici soci, sarà sufficiente la presentzione di una sola domanda da parte di uno dei soci.

L’ANAC avrà 90 giorni per completare il procedimento; tuttavia, in fase di prima applicazione, l’Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

Il suddetto termine potrà essere sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. La sospensione potrà essere disposta una sola volta e per un periodo che complessivamente non potrà superare i 30 giorni.

La presentazione della domanda di iscrizione consentirà alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare, sotto la propria responsabilità, gli affidamenti diretti dei contratti alla società “in house”, ancorché il procedimento sia ancora in corso.

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Il nuovo regolamento ANAC in materia di potere sanzionatorio https://www.alessandromanetti.com/il-nuovo-regolamento-anac-in-materia-di-potere-sanzionatorio/ Fri, 25 Nov 2016 16:37:49 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1249 In seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza, che hanno definitivamente chiarito l’applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 33/2013 anche alle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, il 16 novembre scorso l’ANAC ha approvato il nuovo Regolamento per l’esercizio del potere sanzionatorio riconosciuto a tale Autorità dall’art. 47 di tale decreto. In […]

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In seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza, che hanno definitivamente chiarito l’applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 33/2013 anche alle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, il 16 novembre scorso l’ANAC ha approvato il nuovo Regolamento per l’esercizio del potere sanzionatorio riconosciuto a tale Autorità dall’art. 47 di tale decreto.

In pratica, saranno comminate dall’ANAC anche le sanzioni – comprese tra un minimo di 500 e un massimo di 10.000 Euro – legate alla mancata pubblicazione dei dati obbligatori da parte società a partecipazione pubblica partecipate come, a titolo d’esempio, quelli relativi alla situazione patrimoniale dei componenti l’organo d’indirizzo politico, i compensi degli amministratori nominati dalle Amministrazioni pubbliche controllanti, i provvedimenti relativi alla determinazione dei criteri di selezione del personale e quelli relativi al contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sostituisce quello approvato nel mese di luglio 2015 e prevede una nuova procedura di comminazione delle sanzioni che, escludendo l’intervento del Prefetto, coinvolgenrà maggiormente i Responsabili per la Trasparenza e gli Organismi Indipendenti di Valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, lasciando maggiore spazio al contraddittorio.

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L’attestazione degli OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza https://www.alessandromanetti.com/lattestazione-degli-oiv-sullassolvimento-degli-obblighi-di-trasparenza/ Fri, 05 Feb 2016 08:00:38 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1136 Con la deliberazione n. 43 del 20/01/2016 l’ANAC ha fornito le indicazioni e i modelli per consentire agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o alle altre strutture con funzioni analoghe, di attestare al 31/01/2016 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. L’Autorità, fra i diversi obblighi, ha confermato in particolare la necessità di attestare […]

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Con la deliberazione n. 43 del 20/01/2016 l’ANAC Alessandro Manetti Dottore Commercialista Prato Società partecipate dagli enti localiha fornito le indicazioni e i modelli per consentire agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o alle altre strutture con funzioni analoghe, di attestare al 31/01/2016 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

L’Autorità, fra i diversi obblighi, ha confermato in particolare la necessità di attestare l’avvenuta pubblicazione delle informazioni in merito a:

  • componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 del D.Lgs. 33/2013)
  • enti controllati (art. 22 del D.Lgs. 33/2013)
  • consulenti e collaboratori (art. 15 del D.Lgs. 33/2013)
  • bandi di gara e contratti (art. 37 del D.Lgs. 33/2013)

L’Autorità, ha inoltre inserito da quest’anno anche l’obbligo di attestare l’avvenuta pubblicazione delle informazioni concernenti gli “interventi straordinari di emergenza”, previsti all’art. 42 del D.Lgs. 33/2013.

Per le verifiche sull’avvenuto assolvimento degli obblighi di trasparenza gli OIV sono tenuti ad utilizzare la griglia di rilevazione contenuta nell’allegato 2 alla deliberazione n. 43 del 20/01/2016, mentre l’attestazione dovrà essere redatta secondo il formato previsto nell’allegato 1 della stessa.

Circa la “completezza”, “aggiornamento” e “formato” dei dati da pubblicare, è necessario fare riferimento a quanto indicato negli allegati 1 e 2 della deliberazione dell’ANAC n. 50/2013.

L’attestazione rilasciata dagli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata entro il 29 febbraio 2016 sul sito istituzionale dell’Amministrazione pubblica interessata, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”. Tali documenti non devono essere trasmessi all’ANAC.

 

Si riportano di seguito i documenti d’interesse per l’assolvimento dell’obbligo di attestazione:

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 1

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 2

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 3

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 4

ANAC – Delibera 50-2013 – Linee guida aggiornamento piano della trasparenza

ANAC – Delibera 50-2013 – Linee guida aggiornamento piano della trasparenza – Allegato 1

ANAC – Delibera 50-2013 – Linee guida aggiornamento piano della trasparenza – Allegato 2

 

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Anticorruzione e trasparenza https://www.alessandromanetti.com/i-principali-documenti-dinteresse-in-materia-di-anticorruzione-e-trasparenza/ Sun, 31 Jan 2016 15:06:42 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=607 Si riportano di seguito i principali documenti d’interesse in materia di lotta alla corruzione e trasparenza: ANAC – determinazione n. 12 del 28/10/2015 ANAC – Deliberazione n. 8 del 23/06/2015 – Linee guida per società partecipate ANAC – Determinazione n. 8 del 23/06/2015 – Linee guida per società partecipate – Allegato 1 ANAC – Delibera […]

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DSC_0785 rielabSi riportano di seguito i principali documenti d’interesse in materia di lotta alla corruzione e trasparenza:

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Il modello per la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione https://www.alessandromanetti.com/892-2/ Sun, 20 Dec 2015 18:19:47 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=892 L’ANAC ha recentemente pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, e le relative istruzioni: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86 La Relazione dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 gennaio 2016 esclusivamente sul sito istituzionale degli enti, società, enti di diritto […]

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carte di creditoL’ANAC ha recentemente pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, e le relative istruzioni:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86

La Relazione dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 gennaio 2016 esclusivamente sul sito istituzionale degli enti, società, enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.

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Posticipato il termine per la predisposizione e pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione https://www.alessandromanetti.com/805-2/ Mon, 07 Dec 2015 11:34:15 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=805 Con il Comunicato del 25/11/2015, il Presidente dell’ANAC ha informato del differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), stabilito dall’art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012. Con riferimento alle novità introdotte dalla determinazione n. 8/2015 e con […]

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anticorruzione e trasparenzaCon il Comunicato del 25/11/2015, il Presidente dell’ANAC ha informato del differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), stabilito dall’art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

Con riferimento alle novità introdotte dalla determinazione n. 8/2015 e con l’approssimarsi della conclusione della fase transitoria, il Presidente dell’ANAC ha anche ricordato che:

  1. le società e gli enti in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, qualora non l’abbiano già fatto, debbono nominare tempestivamente il RPC;
  2. il RPC deve predisporre entro il 15 gennaio 2016 una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida;
  3. il completo adeguamento alle Linee guida, con l’adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016;
  4. le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall’art. 24 bis del D.L. n. 90/2014;
  5. è compito delle amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti stessi;
  6. per le società e gli altri enti diritto privati partecipati (ma non controllati), le amministrazioni promuovono, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti.

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