decreto attuativo riforma madia Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/decreto-attuativo-riforma-madia/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Tue, 04 Jul 2023 20:51:43 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 I limiti alle assunzioni di personale nelle società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/gli-elenchi-del-personale-in-esubero-delle-societa-in-controllo-pubblico/ Mon, 08 Jan 2018 13:34:32 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1517 Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del […]

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Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del personale in esubero che sarà formato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ma andiamo con ordine.

L’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) stabilisce che entro il 30 settembre 2017 le società a controllo pubblico avrebbero dovuto effettuare una ricognizione del personale in servizio, al fine di individuare eventuali eccedenze, anche in relazione alle scelte effettuate dalle Amministrazioni pubbliche controllanti ai sensi dell’art. 24 (mantenimento della partecipazione, cessione, ovvero scioglimento e messa in liquidazione della società). Sarebbe stato opportuno che le società avessero formalizzato gli esiti, positivi o negativi, della ricognizione attraverso l’adozione di una deliberazione dell’organo amministrativo. In caso di esito positivo (presenza di personale eccedente rispetto alle effettive esigenze), l’art. 25 prevede che l’elenco del personale, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, deve essere trasmesso alla Regione di competenza, che ha l’onere di formare e gestire l’elenco degli esuberi per sei mesi, agevolando processi di mobilità in ambito regionale. Decorsi sei mesi, l’elenco del personale non ricollocato passerà in gestione all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) e, conseguentemente, la possibilità di ricollocamento si sposterà dal livello regionale a quello nazionale.

Per agevolare il ricollocamento del personale dichiarato in esubero al comma 4 dell’art. 25 del T.U. è previsto che fino al 30 giugno 2018 (termine che verrà verosimilmente prorogato) le società a controllo pubblico possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco del personale in esubero gestito dalla Regione di competenza. La violazione di questa disposizione comporta la nullità dei rapporti di lavoro instaurati e costituisce una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile.

L’art. 16, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 100/2017 ha modificato l’art. 25 del T.U., prevedendo che il suddetto obbligo decorre dalla data di pubblicazione del decreto con cui dovevano essere stabilite le modalità di formazione dell’elenco degli esuberi (previsto al comma 1 dell’art. 25), decreto che è stato pubblicato prima di Natale sulla G.U. del 23/12/2017. Quindi, fino a tale data le società in controllo pubblico hanno potuto effettuare liberamente le assunzioni del personale necessario, sia a tempo determinato, che indeterminato, previa adozione di un provvedimento (verosimilmente un regolamento, da pubblicare obbligatoriamente sul sito internet della società) che garantisca che la selezione dei candidati avvenga nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’art. 19, comma 2, del T.U.. Dopo tale data, invece, le società in controllo pubblico potranno effettuare l’assunzione del personale a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco regionale degli esuberi, mentre nulla cambia per le assunzioni a tempo determinato, che rimangono svincolate dall’elenco.

Nel caso in cui le società abbiano necessità di effettuare l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile nell’elenco regionale, le stesse possono essere autorizzate dalla Regione di competenza e, successivamente, dall’Anpal, ad effettuare procedure di assunzione proprie.

E’ chiaro che il procedimento ideato dal legislatore ha come primo effetto immediato quello di bloccare le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico e, più in generale, effetti contrattivi sulla spesa per il personale. Infatti, il decreto del 9 novembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato pubblicato solo in data 23 dicembre 2017 ed è quindi entrato in vigore da tale data. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che trascorreranno alcuni mesi prima che l’Anpal comunichi le modalità di gestione dei dati e le Regioni riescano a formare l’elenco del personale in esubero. Di conseguenza, alle società che hanno necessità di effettuare assunzioni per garantire la continuità dei servizi non rimarrà altro che aspettare, oppure, nell’attesa, procedere con assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, deve essere tenuto presente che anche questi tipi di assunzioni sono soggette a limitazioni: il D.Lgs. 81/2015 (il c.d. “jobs act”), oltre a prevedere una durata che non può superare 36 mesi complessivi, stabilisce che i contratti a tempo determinato possono essere stipulati nel limite del 20% delle assunzioni a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio (salvo si tratti di assunzioni necessarie per svolgere nuove attività), limite che può essere aumentato fino al 30% dalla contrattazione collettiva.

L’art. 2 del decreto del 9 novembre scorso stabilisce che, al fine di consentire la formazione degli elenchi degli esuberi, le società in controllo pubblico:

  • entro il 29 novembre 2017: avrebbero dovuto individuare e dichiarare le eccedenze di personale;
  • entro il 10 dicembre 2017: le società che hanno personale in eccedenza avrebbero dovuto darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (ovvero, in caso di loro assenza, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) e alle rispettive associazioni di categoria;
  • entro il 20 dicembre 2017: le società a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, avrebbero dovuto inviare alla Regione competente, tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall’Anpal, i dati relativi ai lavoratori eccedenti (generalità, dati del contatto, data di assunzione, tipologia contrattuale, contratto collettivo applicato, categoria, qualifica e livello di inquadramento, esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida, nonché i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza).

Si tratta ovviamente di termini già scaduti alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 23 dicembre scorso, che dimostra ancora una volta – come se ciò fosse ancora necessario – i paradossi del sistema legislativo italiano.

Paradossale anche il ruolo attribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che, a fini di monitoraggio, entro il prossimo 15 gennaio 2018 dovranno trasmettere all’Anpal, in forma aggregata, parte dei suddetti dati dei lavoratori eccedenti (che molto probabilmente non hanno ancora), mentre tale Agenzia subentrerà nella gestione degli elenchi a partire dal 31 marzo 2018.

Secondo l’art. 3 del nuovo decreto il diritto dei lavoratori a rimanere iscritti nell’elenco degli esuberi viene meno se cessa il rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, ad eccezione del caso in cui i lavoratori siano cessati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la propria persona o nell’ambito di un licenziamento collettivo. In questi ultimi due casi, i lavoratori verranno cancellati dall’elenco solo se vengono successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

Le modalità con cui le società in controllo pubblico attingeranno i nominativi del personale dagli elenchi dei lavoratori eccedenti saranno definite dall’Anpal, nell’apposita sezione del suo sito istituzionale.

In conclusione, si rileva che ci troviamo di fronte al solito pasticcio all’italiana, nel quale sono stati fissati obiettivi temporali troppo ambiziosi, che non hanno fatto i conti con i tempi tecnici necessari per la pubblicazione del decreto e che daranno il via, come sempre, ad un turbinio di proroghe, generando il consueto smarrimento fra gli addetti ai lavori e la sensazione di avere compiuto l’ennesimo sforzo inutile. Si è persa così un’altra occasione per fare qualcosa di buono.

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Le assunzioni di personale da parte delle società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/le-assunzioni-di-personale-da-parte-delle-societa-in-controllo-pubblico/ Fri, 07 Apr 2017 12:19:18 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1377 Le società in controllo pubblico sono soggette a particolari vincoli in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato. L’art. 25, commi 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede infatti che, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico possono effettuare l’assunzione a tempo […]

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Le società in controllo pubblico sono soggette a particolari vincoli in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato.

L’art. 25, commi 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede infatti che, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico possono effettuare l’assunzione a tempo indeterminato solo dei lavoratori iscritti nell’elenco del personale in esubero che verrà formato dalle Regioni al termine di un procedimento di ricognizione del personale, a cui dovranno partecipare nei prossimi mesi tutte le società in controllo pubblico. La violazione di tale disposizione comporta la nullità dei rapporti di lavoro instaurati e costituisce una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile.

Il 17 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri, in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18 della legge delega n. 124/2015, ha approvato in via preliminare un decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016, che ha già ricevuto il parere positivo del Consiglio di Stato e sul quale è già stata raggiunta l’intesa con la Conferenza Unificata; pertanto, l’approvazione in via definitiva di tale correttivo dovrebbe avvenire entro breve.

Il correttivo interviene anche sull’art. 25, comma 4 sopra citato, prevedendo che il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato – se non attingendo dall’elenco degli esuberi – decorre dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità di formazione dell’elenco.

Pertanto, alla data odierna e fino alla pubblicazione di quest’ultimo decreto, le società in controllo pubblico possono ancora effettuare, almeno in linea teorica, assunzioni a tempo indeterminato, scegliendo i candidati tramite selezione pubblica; tuttavia, si tratta di una finestra temporale con una durata incerta, che potrebbe non essere sufficiente per permettere alle società di portare a conclusione le procedure di selezione avviate.

In altre parole, il rischio è che una società avvii in questi giorni la procedura di selezione del personale e, prima della sua conclusione, venga pubblicato il decreto sulle modalità di formazione dell’elenco del personale in esubero, che le obbliga ad assumere a tempo indeterminato solo quest’ultimi soggetti. Peraltro, dal punto di vista strettamente giuridico, è difficile riuscire a sostenere che le procedure di selezione avviate entro la data di pubblicazione di tale decreto, e terminate dopo tale data, possano arrivare regolarmente a conclusione e consentire alle società di stipulare legittimamente i rapporti di lavoro con i soggetti idonei al termine della selezione.

I suddetti vincoli non sussistono invece relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato; per questa fattispecie di rapporto di lavoro, infatti, le società in controllo pubblico sono tenute solo a seguire gli indirizzi espressi dalle Amministrazioni pubbliche controllanti e a rispettare la disciplina generale prevista in materia di durata complessiva del rapporto di lavoro, ma non vi è alcun obbligo di attingere i nominativi dei lavoratori da specifici elenchi.

Relativamente alla procedura di selezione del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, l’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico sono obbligate a stabilire, con propri provvedimenti (regolamento), criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, cioè economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, modalità di composizione delle commissioni.

In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova comunque applicazione diretta il richiamato art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001. Quindi, la normativa vigente consente alle società in controllo pubblico di autoregolamentare le procedure per il reclutamento del personale, garantendo il rispetto dei suddetti princìpi. Se ciò non avviene, le società sono costrette ad applicare le stesse regole previste in materia di concorsi pubblici e sono esposte alle seguenti sanzioni:

  • il divieto di erogare somme in favore della società in controllo pubblico da parte delle Amministrazioni pubbliche (art. 22, comma 4 del D.Lgs. 33/2013);
  • la valutazione della responsabilità dirigenziale e l’eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione pubblica (art. 46 del D.Lgs. 33/2013);
  • una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 Euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, comma 2 del D.Lgs. 33/2013).

I contratti di lavoro stipulati senza previa pubblicazione del regolamento per il reclutamento del personale e/o senza avere espletato le procedure selettive pubbliche sono “nulli”.

Infine, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, le Amministrazioni pubbliche socie delle società in controllo pubblico sono tenute a fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto:

  • di quanto stabilito in materia di mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero (art. 25);
  • delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Il decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016, in corso di approvazione definitiva, prevede che la fissazione dei suddetti obiettivi specifici debba avvenire anche “tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”. Si tratta di una puntualizzazione importante che consentirà verosimilmente alle Amministrazioni pubbliche di fissare obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale tenendo conto delle specificità delle società controllate e dei contesti in cui le stesse svolgono la propria attività.

Nel D.Lgs. 175/2016 non è stato riproposto l’obbligo per le società di attenersi al principio di riduzione dei costi del personale; pertanto, in taluni casi, potremmo assistere anche un incremento delle spese di personale per motivate esigenze, così come sostenuto, fra l’altro, dalla Corte dei Conti – Sez. reg. controllo Toscana nella deliberazione n. 1/2015.

Nelle società a partecipazione plurima di più Amministrazioni pubbliche è preferibile che quest’ultime procedano ad esprimere indirizzi ed obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale in modo unitario, piuttosto che individualmente.

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Il Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale “bollinato” dalla R.G.S. https://www.alessandromanetti.com/il-testo-unico-sui-servizi-pubblici-locali-di-interesse-economico-generale-bollinato-dalla-r-g-s/ Wed, 02 Mar 2016 09:19:18 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1144 Dopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello scorso 20 gennaio, è stato reso disponibile il testo “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato del Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Con tale decreto si completa il quadro dei provvedimenti del primo pacchetto attuativo della riforma Madia. Si […]

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DSC_0762 rielabDopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello scorso 20 gennaio, è stato reso disponibile il testo “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato del Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Con tale decreto si completa il quadro dei provvedimenti del primo pacchetto attuativo della riforma Madia.

Si ricorda che anche il suddetto Testo Unico, come gli altri provvedimenti, dovrà completare il proprio iter di approvazione con l’acquisizione dei pareri necessari, prima di essere pubblicato sulla G.U. ed entrare in vigore.

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Il Testo Unico “bollinato” delle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-testo-unico-bollinato-delle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Fri, 12 Feb 2016 13:56:50 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1094 Il Testo unico delle società a partecipazione pubblica è stato “bollinato” dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prosegue il suo iter per il ricevimento dei pareri obbligatori. Il testo ha subìto solo piccoli ritocchi e, quindi, la linea tracciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata nella sostanza confermata. Per una disamina delle principali […]

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moneteIl Testo unico delle società a partecipazione pubblica è stato “bollinato” dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prosegue il suo iter per il ricevimento dei pareri obbligatori.

Il testo ha subìto solo piccoli ritocchi e, quindi, la linea tracciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata nella sostanza confermata.

Per una disamina delle principali novità introdotte dal Testo unico clicca qui.

Alessandro Manetti

 

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La disciplina delle società a controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/formazione_seminari_enti_locali_partecipati/la-disciplina-delle-societa-a-controllo-pubblico/ Fri, 13 Nov 2015 22:14:30 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?page_id=568 L'articolo La disciplina delle società a controllo pubblico proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

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La disciplina delle società a controllo pubblico - 13 settembre 2023

in modalità videoconferenza tramite la piattaforma ZOOM

Il seminario affronta i diversi aspetti della disciplina delle società a controllo pubblico introdotta dal D.lgs. 175/2016 e gli obblighi a carico delle Amministrazioni pubbliche socie delle stesse.

Nel corso del seminario verrà effettuato un inquadramento generale del tema affrontato, saranno analizzate nel dettaglio le diverse disposizioni del Testo Unico (D.lgs. 175/2016) e la posizione della prevalente giurisprudenza sulle diverse criticità che caratterizzano la gestione delle società in controllo pubblico e gli obblighi a carico delle Amministrazioni pubbliche derivanti dal possesso delle partecipazioni societarie. Verranno inoltre illustrate le novità in materia di “in house providing” e gli strumenti d’indirizzo e controllo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche controllanti per dare concreta attuazione al c.d. “controllo analogo”, nonché i principali obblighi a carico delle società in materia di appalti, anticorruzione e trasparenza. Nel corso del seminario saranno inoltre analizzati casi concreti e best practice, offrendo ai partecipanti la possibilità di porre quesiti e, dopo il seminario, di rimanere in contatto con il docente attraverso i principali social network, in modo da restare sempre aggiornati sui cambiamenti in atto.

A chi si rivolge: dirigenti e funzionari di Amministrazioni pubbliche, dirigenti e funzionari di società a controllo pubblico

Modalità di svolgimento del seminario: videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM

Data del seminario: 13 settembre 2023

Orari: 10.00-13.00 / 15.00-17.00

Docenti: Dott. Alessandro Manetti

Programma del seminario:  scarica il programma del seminario

Quota di partecipazione: euro 200,00, oltre IVA se dovuta, a partecipante (riduzione del 20% per ogni partecipante ulteriore al primo appartenente allo stesso ente)

Iscrizione: per iscriversi al seminario è necessario compilare il format posto alla fine di questa pagina e versare la quota d’iscrizione entro il 10° giorno antecedente alla data del seminario mediante bonifico bancario a beneficio del conto corrente intestato a Excell-Enti S.r.l. (partner organizzativo), con sede in Prato (PO), via Piero delle Francesca n. 39, codice fiscale e partita IVA 02306500972, in essere presso Fineco Bank – IBAN IT76E0301503200000003625147.

Per le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nelle more di completamento del procedimento di spesa, la partecipazione al seminario è comunque consentita previo invio di copia della determinazione d’impegno di spesa all’indirizzo info@excell-enti.com.

Numero minimo di partecipanti: 5

Qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per il seminario, si procederà alla restituzione immediata della quota d’iscrizione.

Codice seminario: A16

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