definizione agevolata Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/definizione-agevolata/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Mon, 09 Jan 2023 16:16:15 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 La definizione agevolata delle controversie tributarie e l’accordo conciliativo https://www.alessandromanetti.com/definizione-agevolata-controversie-tributarie/ Mon, 09 Jan 2023 16:16:07 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2644 L'articolo illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 in tema di definizione agevolata delle controversi tributarie.

L'articolo La definizione agevolata delle controversie tributarie e l’accordo conciliativo proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

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La Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto nuove disposizioni che dovrebbero andare a ridurre il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, a determinate condizioni, anche quello in cui sono parte gli enti territoriali (soprattutto Comuni e Province).

Queste disposizioni sono contenute all’art. 1, commi da 186 a 218 della Legge 29/12/2022, n. 197, che è stata pubblicata sulla G.U. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. e che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023.

Quali sono le nuove misure di riduzione del contenzioso tributario previsti dalla Legge di bilancio 2023?

Si tratta principalmente della “definizione agevolata” delle controversie pendenti in ogni stato di grado e di giudizio e di un rilancio del c.d. “accordo conciliativo” che il contribuente e l’Agenzia delle entrate possono sottoscrivere fuori udienza.

In cosa consiste la “definizione agevolata” delle controversie?

Come anticipato, tutte le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tranne casi particolari, possono essere definite mediante la presentazione di un’apposita istanza ed il versamento di una somma di denaro.

Per poter usufruire di questa possibilità è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e che il processo sia ancora in corso alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata.

Relativamente alla somma da versare per beneficiare di questa opportunità, la regola generale prevede che questa sia pari al valore della controversia; tuttavia, ci sono diversi casi in cui l’importo può essere minore:

  • in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, l’importo da versare scende al 90% del valore della controversia;
  • in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o nell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata entro il 1° gennaio 2023, l’importo da versare per definire la controversia scende al 40% in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e al 15% in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
  • per le controversie tributarie pendenti in Cassazione, nelle quali l’Agenzia è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il versamento sarà solo del 5% del valore della controversia.

Quindi, in definitiva, maggiori sono le probabilità di vittoria del contribuente, minore sarà l’importo da versare per chiudere il contenzioso.

Purtroppo, l’importo da versare non è compensabile in F24 con altri crediti tributari.

Dall’importo dovuto per la definizione agevolata possono essere comunque scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non possono invece essere restituite le somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata.

Per le controversie definibili in via agevolata, tutti i termini di impugnazione, anche incidentale, che scadono fra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023 sono sospesi per nove mesi.

Come si perfeziona la “definizione agevolata” delle controversie tributarie?

La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con:

  • la presentazione entro il 30 giugno 2023 di una domanda al giudice, che è esente da bollo (una domanda per ciascun atto impugnato);
  • con il versamento dell’importo dovuto entro il 30 giugno 2023 (qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda).

Con la presentazione della domanda il processo viene sospeso fino al 10 luglio 2023. Entro questa data il contribuente deve depositare copia della domanda di definizione e l’attestazione dell’avvenuto versamento degli importi dovuti o della prima rata (in caso di versamento rateale).

Gli effetti della definizione, regolarmente perfezionata, prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 1° gennaio 2023.

L’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 e può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

L’importo da versare per perfezionare la “definizione agevolata” può essere rateizzato?

Il versamento rateale è ammesso solo per importi superiori a 1.000 euro e può essere effettuato in massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023, da versare entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Quali sono gli effetti della “definizione agevolata” delle controversie tributarie?

Con il perfezionamento della definizione agevolata il processo tributario viene dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio e, in caso di più coobbligati, giova in favore di tutti.

Tutte le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

La “definizione agevolata” può essere applicata alle controversie con gli enti territoriali?

L’art. 1, comma 205 della Legge di bilancio 2023 prevede la possibilità (ma non l’obbligo) per gli enti territoriali (Comuni, Province, ecc.) di approvare entro il 31 marzo 2023 le modalità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, sulla base delle regole e dei princìpi visti in precedenza.

Quindi, in futuro, sarà possibile definire in via agevolata solo le controversie tributarie con gli enti territoriali che hanno deciso di cogliere questa opportunità (verosimilmente solo gli enti di medio-grandi dimensioni).  

In cosa consiste l’istituto della “conciliazione”?

In alternativa alla definizione agevolata prevista all’art. 1 commi 186 e seguenti della Legge di bilancio 2023, le controversie pendenti in primo e secondo grado al 1° gennaio 2023, che hanno ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, salvo alcune eccezioni, entro il 30 giugno 2023 mediante un accordo conciliativo ex art. 48 del D.lgs. 546/1992.

Questo tipo di accordo, per espressa previsione del comma 207 della Legge di bilancio 2023, potrà essere stipulato prevedendo sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Il versamento delle somme dovute (oppure, in caso di rateizzo, il versamento della prima rata) deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Anche in questo caso è esclusa la possibilità di compensare nel modello F24 gli importi dovuti con eventuali crediti fiscali.

L’eventuale rateizzo può prevedere un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate previste nel piano di rateizzo, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo e l’ufficio competente iscrive a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, applicando la sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. 471/97, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

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