elenco istat Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/elenco-istat/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Mon, 16 Nov 2015 07:46:06 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 L’aggiornamento dell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni https://www.alessandromanetti.com/laggiornamento-dellelenco-istat-delle-pubbliche-amministrazioni/ Fri, 09 Oct 2015 16:45:11 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=402 Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 è stato pubblicato l’elenco annuale ISTAT 2015 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dalle PA, previsto dall’art. 1 c. 3 della Legge 196/2009. L’elenco include nella categoria delle “Altre amministrazioni locali” numerosi nuovi soggetti, quali aziende speciali, consorzi, […]

L'articolo L’aggiornamento dell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

]]>
DSC_0735_rielabSulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 è stato pubblicato l’elenco annuale ISTAT 2015 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dalle PA, previsto dall’art. 1 c. 3 della Legge 196/2009.

L’elenco include nella categoria delle “Altre amministrazioni locali” numerosi nuovi soggetti, quali aziende speciali, consorzi, fondazioni, società commerciali che sono considerati dall’ISTAT delle vere e proprie “amministrazioni pubbliche”, sulla base del procedimento istruttorio definito in base al Regolamento UE n. 549/2013.

L’inclusione nell’elenco ISTAT non è indolore, in quanto ai soggetti ivi presenti si applicano tutta una serie di ulteriori specifiche limitazioni che il legislatore ha previsto nel corso degli ultimi anni per le amministrazioni pubbliche, che hanno lo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. A solo titolo di esempio, basti pensare che, come già detto in precedenza, l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014, vieta alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e a quelle incluse nell’elenco ISTAT di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza: i) incarichi di studio e di consulenza; ii) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo (esclusi quelli di membri delle giunte).

Contro l’inclusione nell’elenco ISTAT può essere effettuata opposizione, secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 169 della Legge 228/2012; tuttavia, l’esito positivo dell’opposizione non è affatto scontato, in considerazione del fatto che l’inclusione dell’elenco avviene in base alla definizione di “amministrazione pubblica” fornita dal paragrafo 20.05 del citato Regolamento UE n. 549/2013, secondo il quale “Il settore delle amministrazioni pubbliche comprende tutte le unità delle amministrazioni pubbliche e tutte le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e sono controllate da unità delle amministrazioni pubbliche. Comprende inoltre altri produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, come definiti nei paragrafi da 20.18 a 20.39.”.

L'articolo L’aggiornamento dell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

]]>
Il divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza https://www.alessandromanetti.com/il-divieto-di-conferimento-dincarichi-dirigenziali-a-soggetti-in-quiescenza/ Sun, 19 Oct 2014 14:16:21 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=394 L’art. 6 del D.L. 90/2014 ha modificato l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 in materia di divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 5 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico […]

L'articolo Il divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

]]>
finance 1L’art. 6 del D.L. 90/2014 ha modificato l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 in materia di divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 5 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, nonché alle autorità indipendenti, non possono attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:

  • incarichi di studio e di consulenza;
  • incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui sopra e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi.

Sono consentiti solo gli incarichi e le collaborazioni svolte a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

La presente disposizione non trova quindi applicazione diretta a tutti gli organismi partecipati dagli enti locali, ma solo a quelli compresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione dell’ISTAT, nonché relativamente agli incarichi che vengono conferiti presso la società non dal suo organo amministrativo, ma direttamente dall’amministrazione controllante, ipotesi piuttosto infrequente nella pratica.

Si ritiene, a titolo di esempio, che non rientri fra le ipotesi vietate dall’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 il conferimento a un soggetto collocato in quiescenza dell’incarico retribuito di amministratore di una società non compresa nell’elenco ISTAT di cui sopra, ciò perché la nomina ad amministratore non viene effettuata dall’amministrazione controllante, ma dall’assemblea dei soci, organo sociale nettamente distinto dalla precedente, ancorché composto dai suoi rappresentanti.

L'articolo Il divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

]]>