fatturazione elettronica Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/fatturazione-elettronica/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Thu, 17 Dec 2020 17:11:56 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 La fatturazione elettronica fra privati https://www.alessandromanetti.com/la-fatturazione-elettronica-fra-privati/ Fri, 07 Dec 2018 15:01:58 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1569 A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i titolari di partita IVA, salvo alcune eccezioni, sono obbligati ad emettere le fatture di vendita in formato elettronico ed a recapitarle ai loro clienti attraverso il c.d. “Sistema di Interscambio” (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. La novità riguarda anche i professionisti. Dovranno essere emesse in formato elettronico tutte […]

L'articolo La fatturazione elettronica fra privati proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

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Fatturazione elettronicaA partire dal 1° gennaio 2019 tutti i titolari di partita IVA, salvo alcune eccezioni, sono obbligati ad emettere le fatture di vendita in formato elettronico ed a recapitarle ai loro clienti attraverso il c.d. “Sistema di Interscambio” (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. La novità riguarda anche i professionisti.

Dovranno essere emesse in formato elettronico tutte le fatture di vendita, sia quelle nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (B2B), che quelle nei confronti di consumatori finali (B2C).

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2019 saranno in formato elettronico anche le fatture emesse dai fornitori, salvo il caso che questi siano titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario, oppure piccoli produttori agricoli (queste categorie potranno continuare ad emettere fatture cartacee).

 

Che cos’è la fattura elettronica e in quali termini deve essere emessa?

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permetterà di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. Deve essere vista come un passo in avanti ed i vantaggi saranno sicuramente molti, anche se all’inizio, come sempre, i problemi e le perdite di tempo non mancheranno.

Le fatture dovranno essere emesse in formato digitale XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di agevolare il controllo delle informazioni in esse contenute.

I dati da indicare nelle fatture elettroniche sono gli stessi che vengono a tutt’oggi indicati nelle fatture cartacee. In più ci sarà solo l’onere di indicare il “codice destinatario” o l’indirizzo di “posta elettronica certificata” del cliente (pertanto, è necessario iniziare a procurarsi tali informazioni). Volendo, ma non è obbligatorio, può essere aggiunto anche l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’emittente.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse (cioè, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio) entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, come determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72. Tuttavia, allo stato attuale la questione è ancora dibattuta; pertanto, lo Studio fornirà in seguito ulteriori chiarimenti.

 

Che cos’è il Sistema di Interscambio?

Il Sistema di Interscambio è una sorta di “postino curioso” che, oltre a consegnare la fattura al destinatario, sottoporrà a preventiva verifica tutti i dati indicati nella stessa e la correttezza dell’indirizzo telematico del destinatario (codice univoco o indirizzo PEC). In pratica, una volta superata la validazione da parte del SdI saremo sicuri che le nostre fatture non presenteranno errori formali.

Soltanto dopo aver superato questa prima verifica il SdI recapiterà la fattura al destinatario e, quindi, la stessa potrà essere considerata effettivamente emessa. In caso di “scarto” della fattura da parte del SdI sarà necessario correggere gli errori segnalati e rinviare la fattura entro 5 giorni. Attenzione: le fatture scartate dallo SdI sono considerate come non emesse. Conseguentemente, è necessario monitorare periodicamente l’esito degli invii effettuati.

Come già detto, per consentire al SdI di recapitare correttamente le fatture elettroniche è necessario indicare nelle stesse il “codice destinatario” o l’indirizzo di “posta elettronica certificata” del cliente. Se quest’ultimo non ci fornisce né l’uno, né l’altra, la fattura elettronica potrà comunque essere emessa indicando, oltre ai consueti dati anagrafici del cliente, il codice 0000000 (cioè, 7 volte zero) nello specifico campo del codice destinatario.

Per consentire al SdI di recapitarci le fatture emesse dai fornitori, dovremo indicare a questi il nostro “codice destinatario”. Per tutti i clienti dello Studio il codice destinatario è il seguente:

USAL8PV

Questo codice verrà abbinato alla partita IVA di tutti i clienti dello Studio. Dopo tale abbinamento, lo Studio Vi invierà anche il Vostro “QR Code” personale, che conterrà tutti i dati necessari per consentire ai fornitori di emettere le fatture senza commettere errori nell’anagrafica.

E’ opportuno che il suddetto codice destinatario e, successivamente, anche il QR Code, siano riportati sulla Vostra carta intestata, nell’eventuale sito internet aziendale e che, in ogni caso, siano portati a conoscenza dei fornitori.

 

Come si emettono/inviano le fatture elettroniche e come si ricevono quelle dei fornitori?

In commercio esistono molti software che consentono di emettere ed inviare le fatture elettroniche e la stessa Agenzia delle Entrate ne ha messo a disposizione uno.

Tuttavia, nutrendo scarsa fiducia nei potenti mezzi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di supportare adeguatamente i clienti dello Studio, dal 1° gennaio gli stessi avranno a disposizione il software “FattureWeb” di Sistemi. Si tratta di un’applicazione web molto semplice, che consente di emettere le fatture elettroniche, di stamparle in formato .pdf, di tenere memoria dell’anagrafica dei clienti, di gestire lo scadenziario delle fatture emesse e di avere altri servizi di supporto. Per i professionisti consente anche di emettere i “preavvisi o progetti di notula”. Le credenziali necessarie per accedere a FattureWeb Vi verranno inviate in seguito.

La trasmissione delle fatture emesse (vendite) e la ricezione di quelle ricevute (acquisti) avverrà invece attraverso il portale “Sportello Cloud” di Sistemi. Anche in questo caso si tratta di un’applicazione web che permetterà di inviare le fatture elettroniche e di accertare il loro stato (consegnata, scartata, ecc.), nonché di ricevere le fatture elettroniche emesse dai fornitori. Fatture Web e Sportello Cloud sono applicazioni integrate; pertanto, una volta emessa la fattura con la prima applicazione, la stessa sarà pronta nella seconda per l’invio. Sportello Cloud effettua anche l’archiviazione e conservazione digitale delle fatture, come previsto dalla normativa vigente. Le credenziali necessarie per accedere allo Sportello Cloud Vi verranno inviate in seguito.

FattureWeb e Sportello Cloud sono applicazioni web; pertanto, non necessitano di installazioni in locale, né di aggiornamenti; sono accessibili in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo che disponga di un collegamento ad Internet.

 

Come si emettono le fatture nei confronti dei clienti residenti all’estero?

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo l’emissione di fatture a clienti residenti o stabiliti in Italia; pertanto, se il cliente non è residente in Italia si può continuare ad emettere nei suoi confronti una fattura cartacea.

Tuttavia, al fine di evitare di dover trasmettere all’Agenzia delle Entrate il c.d. “esterometro” (comunicazione delle operazioni effettuate da e verso operatori non residenti che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019) è vivamente consigliato di emettere comunque, anche nei confronti dei clienti non residenti, una fattura elettronica con il codice identificativo XXXXXXX (cioè, 7 volte X). In questo caso, l’inoltro al SdI permetterà all’Agenzia delle Entrate di effettuare i necessari controlli ed eviterà l’onere di presentazione del c.d. “esterometro”. Al cliente dovrà comunque essere inviata la fattura cartacea con le consuete modalità.

 

Come si conservano le fatture elettroniche?

Come già anticipato, per i clienti dello Studio l’archiviazione e conservazione digitale delle fatture elettroniche ai sensi di legge è garantita dal software Sportello Cloud.

 

Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica?

Gli unici soggetti esonerati dall’emissione delle fatture elettroniche sono i titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario, nonché i piccoli produttori agricoli (già esonerati per legge dall’emissione delle fatture).

Attenzione: questi soggetti sono esonerati soltanto dall’emissione della fattura elettronica (di vendita), ma riceveranno in ogni caso fatture elettroniche dai loro fornitori (per le quali non hanno però l’obbligo di archiviazione e conservazione digitale, a meno che non comunichino il codice destinatario o l’indirizzo PEC per riceverle tramite il SdI).

E’ da valutare caso per caso l’opportunità anche per i soggetti in regime dei minimi e forfettario di emettere comunque le fatture di vendita in formato elettronico; infatti, una volta che il sistema sarà a regime e tutte le aziende si saranno abituate alla gestione e contabilizzazione delle fatture elettroniche, quelle ricevute in forma cartacea saranno probabilmente viste come un’eccezione alla regola, in grado di determinare solo inutili perdite di tempo.

 

Per ulteriori approfondimenti potete contattare lo Studio in qualsiasi momento.

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L’obbligo di fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della PA https://www.alessandromanetti.com/lobbligo-di-fatturazione-elettronica-per-i-subappaltatori-e-subcontraenti-della-pa/ Mon, 02 Jul 2018 09:46:28 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1535 Il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica da parte dei distributori di carburante presso impianti stradali di distribuzione previsto all’art. 1, comma 917, lettera a) della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ma ha lasciato invariato il termine del […]

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Il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica da parte dei distributori di carburante presso impianti stradali di distribuzione previsto all’art. 1, comma 917, lettera a) della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ma ha lasciato invariato il termine del 1° luglio 2018 per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di soggetti appaltatori di lavori, servizi o forniture, previsto alla lettera b) dello stesso comma.

Finora sono stati forniti scarsi chiarimenti ufficiali con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30/04/2018 e con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 – Prot. n. 89757/2018.

Secondo la lettera b) della norma suddetta, dal 1° luglio 2018 sono soggette a fatturazione elettronica tutte le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica. Le fatture elettroniche emesse dovranno riportare in uno dei seguenti campi “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate” lo stesso Codice Unitario Progetto (CUP) e lo stesso Codice Identificativo Gara (CIG) che vengono riportati nelle fatture emesse dall’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione pubblica. Anche le prestazioni di natura intellettuale sono soggette a fatturazione elettronica.

Quindi, se l’impresa A è titolare di un contratto con la P.A., l’impresa B, fornitore dell’impresa A, è tenuta a fatturare elettronicamente tutte le prestazioni o cessioni di beni effettuate all’impresa A, riportando nelle fatture i codici CIG e CUP richiesti dall’Amministrazione pubblica appaltante.

Per quanto attiene ai fornitori degli organismi “in house”, è necessario ricordare che gli affidamenti diretti di cui sono beneficiari tali organismi non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 50/2016; quindi, non essendo degli appaltatori, i loro fornitori non possono essere considerati dei subappaltatori. Tuttavia, gli organismi “in house” sono comunque dei contraenti della PA, in quanto, di norma, stipulano con l’Amministrazione pubblica affidante un contratto o convenzione. Quindi, i loro fornitori possono essere considerati dei subcontraenti della PA.

Tuttavia, la norma sopra richiamata prevede anche l’obbligo di indicare nelle fatture elettroniche emesse dai subappaltatori o dai subcontraenti nei confronti del soggetto appaltatore o contraente della PA il codice identificativo della gara (CIG) e il codice unitario del progetto (CUP) richiesti dall’Amministrazione pubblica appaltante; secondo l’ANAC, agli affidamenti diretti agli organismi “in house” sono esclusi dall’acquisizione del CIG ed il CUP (Faq A8 e C4, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 136/2010).

In conseguenza di ciò, al momento si sta formando un orientamento dottrinale secondo il quale, non essendo possibile rispettare il precetto normativo che obbliga subappaltatori e/o subcontraenti a riportare nelle fatture emesse nei confronti dall’appaltatore o del contraente della P.A. il CIG e CUP chiesto dall’Amministrazione pubblica affidante, l’obbligo di fatturazione elettronica non sarebbe applicabile per carenza del requisito oggettivo.

Questa interpretazione, che francamente non appare molto in linea con le intenzioni del legislatore e con la necessità di estendere progressivamente la fatturazione elettronica a tutti i settori dell’economia italiana, se troverà conferme ufficiali, consentirà ai fornitori degli organismi “in house” di rimandare, di fatto, l’emissione delle prime fatture elettroniche al 1° gennaio 2019, data in cui l’obbligo scatterà, salvo proroghe, per tutti gli operatori economici.

Infine, è da tenere presente che nei casi non infrequenti in cui l’Amministrazione pubblica affidante, nonostante non ricorra l’obbligo, abbia richiesto il CIG e CUP per l’affidamento diretto al proprio organismo “in house”, a parere di chi scrive, l’obbligo di fatturazione elettronica per i subcontraenti di quest’ultimo decorre inevitabilmente dal 1° luglio 2018.

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