personale società pubbliche Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/personale-societa-pubbliche/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Fri, 13 Mar 2020 17:50:39 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 La ricognizione del personale delle società pubbliche dopo il decreto Milleproroghe 2020 https://www.alessandromanetti.com/la-ricognizione-delle-spese-di-personale-delle-societa-pubbliche-dopo-il-decreto-milleproroghe-2020/ Fri, 13 Mar 2020 17:49:45 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1782 Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “Decreto milleproroghe 2020”), convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di personale delle società a controllo pubblico. Non pago del fallimento del precedente tentativo di riduzione dei dipendenti delle società in controllo pubblico della fine del 2017, […]

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Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “Decreto milleproroghe 2020”), convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di personale delle società a controllo pubblico.

Non pago del fallimento del precedente tentativo di riduzione dei dipendenti delle società in controllo pubblico della fine del 2017, con la previsione contenuta all’art. 1, comma 10-novies del Decreto Milleproroghe, il legislatore ha modificato l’art. 25 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) introducendo un nuovo obbligo di ricognizione del personale in servizio e di segnalazione delle eventuali eccedenze.

Tuttavia, mentre il tentativo del 2017 era abbinato al divieto per le società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo i nominativi dall’elenco degli esuberi, il tentativo odierno appare più limitato: con la modifica dell’art. 25 è stato riproposto l’obbligo di ricognizione e segnalazione delle eccedenze, ma non il divieto di cui sopra. Pertanto, ad oggi le società in controllo pubblico possono continuare ad effettuare nuove assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, attraverso proprie procedure selettive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi e delle modalità stabilite dall’art. 19 del D.lgs. 175/2016.

Scendendo nei particolari della disciplina contenuta nel nuovo art. 25, ci accorgiamo che questa prevede che entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 le società a controllo pubblico dovranno effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche al fine di agevolare l’attività di revisione delle partecipazioni (la norma, in realtà, fa erroneamente riferimento all’art. 24 del D.lgs. 175/2016, relativo all’attività di revisione “straordinaria” delle partecipazioni, attività che è stata conclusa alla fine del 2017! Sarebbe stato più corretto fare riferimento all’art. 20, relativo alla razionalizzazione “periodica” delle partecipazioni). Si tratta quindi di una ricognizione che le società in controllo pubblico dovranno necessariamente effettuare, anche se non avranno personale in esubero da dichiarare. Per come è scritta la norma, infatti, pare non ci sia altra strada che appuntarsi fin da ora in agenda la convocazione di una seduta del Consiglio di Amministrazione per la fine di settembre 2020, in modo da lasciare a verbale che l’attività di ricognizione è stata correttamente svolta.

L’elenco del personale eventualmente eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti da ciascun lavoratore, dovrà essere trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Speriamo che questa volta il decreto venga emanato entro tempi tali da consentire alle Regioni di poter svolgere la propria attività di ricollocamento regionale del personale.

Infatti, in base a quanto stabilito dal nuovo comma 2 dell’art. 25, le Regioni hanno l’obbligo di formare e gestire l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti, nonché quello di agevolare i processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità che verranno stabilite dal decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative. In pratica, le Regioni dovranno agevolare la riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate. Ma per fare questo le Regioni avranno tempo solo fino al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui sono stati dichiarati gli esuberi; infatti, trascorso tale termine, gli elenchi dei lavoratori non ricollocati dovranno essere trasmessi all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), che gestirà gli elenchi d’intesa con ciascuna regione territorialmente competente. Questo passaggio probabilmente implicherà un allagamento dell’area geografica in cui il lavoratore in esubero potrà essere ricollocato.

Infine, tenuto conto che le disposizioni del D.lgs. 175/2016 si applicano solo agli organismi costituiti in forma societaria, anche consortile e cooperativa, il comma 10-decies dell’art. 1 del Decreto Milleproroghe ha previsto espressamente che l’obbligo di ricognizione sopra illustrato, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, dovrà essere applicato anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico degli Enti locali, che alla data del 1° marzo 2020 risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

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I limiti alle assunzioni di personale nelle società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/gli-elenchi-del-personale-in-esubero-delle-societa-in-controllo-pubblico/ Mon, 08 Jan 2018 13:34:32 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1517 Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del […]

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Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del personale in esubero che sarà formato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ma andiamo con ordine.

L’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) stabilisce che entro il 30 settembre 2017 le società a controllo pubblico avrebbero dovuto effettuare una ricognizione del personale in servizio, al fine di individuare eventuali eccedenze, anche in relazione alle scelte effettuate dalle Amministrazioni pubbliche controllanti ai sensi dell’art. 24 (mantenimento della partecipazione, cessione, ovvero scioglimento e messa in liquidazione della società). Sarebbe stato opportuno che le società avessero formalizzato gli esiti, positivi o negativi, della ricognizione attraverso l’adozione di una deliberazione dell’organo amministrativo. In caso di esito positivo (presenza di personale eccedente rispetto alle effettive esigenze), l’art. 25 prevede che l’elenco del personale, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, deve essere trasmesso alla Regione di competenza, che ha l’onere di formare e gestire l’elenco degli esuberi per sei mesi, agevolando processi di mobilità in ambito regionale. Decorsi sei mesi, l’elenco del personale non ricollocato passerà in gestione all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) e, conseguentemente, la possibilità di ricollocamento si sposterà dal livello regionale a quello nazionale.

Per agevolare il ricollocamento del personale dichiarato in esubero al comma 4 dell’art. 25 del T.U. è previsto che fino al 30 giugno 2018 (termine che verrà verosimilmente prorogato) le società a controllo pubblico possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco del personale in esubero gestito dalla Regione di competenza. La violazione di questa disposizione comporta la nullità dei rapporti di lavoro instaurati e costituisce una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile.

L’art. 16, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 100/2017 ha modificato l’art. 25 del T.U., prevedendo che il suddetto obbligo decorre dalla data di pubblicazione del decreto con cui dovevano essere stabilite le modalità di formazione dell’elenco degli esuberi (previsto al comma 1 dell’art. 25), decreto che è stato pubblicato prima di Natale sulla G.U. del 23/12/2017. Quindi, fino a tale data le società in controllo pubblico hanno potuto effettuare liberamente le assunzioni del personale necessario, sia a tempo determinato, che indeterminato, previa adozione di un provvedimento (verosimilmente un regolamento, da pubblicare obbligatoriamente sul sito internet della società) che garantisca che la selezione dei candidati avvenga nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’art. 19, comma 2, del T.U.. Dopo tale data, invece, le società in controllo pubblico potranno effettuare l’assunzione del personale a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco regionale degli esuberi, mentre nulla cambia per le assunzioni a tempo determinato, che rimangono svincolate dall’elenco.

Nel caso in cui le società abbiano necessità di effettuare l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile nell’elenco regionale, le stesse possono essere autorizzate dalla Regione di competenza e, successivamente, dall’Anpal, ad effettuare procedure di assunzione proprie.

E’ chiaro che il procedimento ideato dal legislatore ha come primo effetto immediato quello di bloccare le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico e, più in generale, effetti contrattivi sulla spesa per il personale. Infatti, il decreto del 9 novembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato pubblicato solo in data 23 dicembre 2017 ed è quindi entrato in vigore da tale data. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che trascorreranno alcuni mesi prima che l’Anpal comunichi le modalità di gestione dei dati e le Regioni riescano a formare l’elenco del personale in esubero. Di conseguenza, alle società che hanno necessità di effettuare assunzioni per garantire la continuità dei servizi non rimarrà altro che aspettare, oppure, nell’attesa, procedere con assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, deve essere tenuto presente che anche questi tipi di assunzioni sono soggette a limitazioni: il D.Lgs. 81/2015 (il c.d. “jobs act”), oltre a prevedere una durata che non può superare 36 mesi complessivi, stabilisce che i contratti a tempo determinato possono essere stipulati nel limite del 20% delle assunzioni a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio (salvo si tratti di assunzioni necessarie per svolgere nuove attività), limite che può essere aumentato fino al 30% dalla contrattazione collettiva.

L’art. 2 del decreto del 9 novembre scorso stabilisce che, al fine di consentire la formazione degli elenchi degli esuberi, le società in controllo pubblico:

  • entro il 29 novembre 2017: avrebbero dovuto individuare e dichiarare le eccedenze di personale;
  • entro il 10 dicembre 2017: le società che hanno personale in eccedenza avrebbero dovuto darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (ovvero, in caso di loro assenza, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) e alle rispettive associazioni di categoria;
  • entro il 20 dicembre 2017: le società a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, avrebbero dovuto inviare alla Regione competente, tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall’Anpal, i dati relativi ai lavoratori eccedenti (generalità, dati del contatto, data di assunzione, tipologia contrattuale, contratto collettivo applicato, categoria, qualifica e livello di inquadramento, esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida, nonché i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza).

Si tratta ovviamente di termini già scaduti alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 23 dicembre scorso, che dimostra ancora una volta – come se ciò fosse ancora necessario – i paradossi del sistema legislativo italiano.

Paradossale anche il ruolo attribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che, a fini di monitoraggio, entro il prossimo 15 gennaio 2018 dovranno trasmettere all’Anpal, in forma aggregata, parte dei suddetti dati dei lavoratori eccedenti (che molto probabilmente non hanno ancora), mentre tale Agenzia subentrerà nella gestione degli elenchi a partire dal 31 marzo 2018.

Secondo l’art. 3 del nuovo decreto il diritto dei lavoratori a rimanere iscritti nell’elenco degli esuberi viene meno se cessa il rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, ad eccezione del caso in cui i lavoratori siano cessati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la propria persona o nell’ambito di un licenziamento collettivo. In questi ultimi due casi, i lavoratori verranno cancellati dall’elenco solo se vengono successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

Le modalità con cui le società in controllo pubblico attingeranno i nominativi del personale dagli elenchi dei lavoratori eccedenti saranno definite dall’Anpal, nell’apposita sezione del suo sito istituzionale.

In conclusione, si rileva che ci troviamo di fronte al solito pasticcio all’italiana, nel quale sono stati fissati obiettivi temporali troppo ambiziosi, che non hanno fatto i conti con i tempi tecnici necessari per la pubblicazione del decreto e che daranno il via, come sempre, ad un turbinio di proroghe, generando il consueto smarrimento fra gli addetti ai lavori e la sensazione di avere compiuto l’ennesimo sforzo inutile. Si è persa così un’altra occasione per fare qualcosa di buono.

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