razionalizzazione Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/razionalizzazione/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Wed, 29 Jul 2020 06:46:40 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 Legge 124/2015 – Deleghe al Governo per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche https://www.alessandromanetti.com/legge-1242015-deleghe-al-governo-per-il-riordino-della-disciplina-delle-partecipazioni-societarie-delle-amministrazioni-pubbliche/ Fri, 04 Sep 2015 11:50:07 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=225 Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA. Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima […]

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riordinoCon la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA.

Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima stagione di riforme del settore pubblico.

Le deleghe che interessano di più il mondo degli organismi partecipati dagli Enti locali sono contenute agli artt. 7, 18 e 19 del testo di Legge; in particolare:

  • l’art. 7 prevede ai commi 1 e 2 le deleghe per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza;
  • l’art. 18 prevede il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
  • l’art. 19 prevede il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL) di interesse economico generale.

Vediamo di seguito le deleghe per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie, rimandando ad altro articolo quelle per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza e per il  riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL).

L’art. 18 delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (28/08/2015) un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche con la finalità prioritaria di assicurare la chiarezza dell disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (i princìpi indicati ai seguenti punti da 1 a 4 sono contenuti nell’art. 16 della Legge delega):

  1. elaborazione di un testo unico della materia;
  2. coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
  3. risoluzione delle antinomìe (compresenza di più disposizioni contraddittorie, ma che possono essere entrambe dimostrate o giustificate;
  4. indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure;
  5. distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa;
  6. ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale, con applicazione dei nuovi princìpi anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;
  7. precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti, nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;
  8. definizione dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l’autonomia rispetto agli enti proprietari;
  9. razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle diverse tipologie di società e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;
  10. promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso l’unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;
  11. attuazione dell’articolo 151, comma 8 del TUEL, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
  12. eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
  13. possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
  14. regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;
  15. con riferimento alle società partecipate dagli enti locali (si ritene tuttavia che anche i princìpi sopra indicati siano afferenti a tali società):
    • per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione, nonché di procedure, limiti e condizioni per l’assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
    • per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell’Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
    •  rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
    • promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
    • introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione e riduzione sopra esposti, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
    • introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
    • ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal TUEL, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell’esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l’adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

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Alcune novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 per le società partecipate dagli Enti locali https://www.alessandromanetti.com/alcune-novita-introdotte-dalla-legge-di-stabilita-2015-per-le-societa-partecipate-dagli-enti-locali/ Mon, 12 Jan 2015 10:50:18 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=298 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. “Legge di Stabilità 2015”, che è stata pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014 – S.O. n. 99, ha introdotto alcune novità che riguardano gli organismi partecipati dagli Enti locali; si tratta, in particolare di novità afferenti: il settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza […]

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tastiera_1 rielabLa Legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. “Legge di Stabilità 2015”, che è stata pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014 – S.O. n. 99, ha introdotto alcune novità che riguardano gli organismi partecipati dagli Enti locali; si tratta, in particolare di novità afferenti:

  1. il settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
  2. l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate in genere.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2015.

 

  1. Le novità per il settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica

Il comma 609 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 è intervenuto integrando la disciplina già prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. 138/2011; in particolare, al comma 1-bis di tale articolo, era già previsto che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (come la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all’utenza, l’affidamento della gestione e la relativa attività controllo) sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei definiti dalle Regioni. Il comma 609 della Legge di Stabilità 2015 ha aggiunto che la partecipazione degli Enti locali a tali enti di governo è obbligatoria e che qualora gli Enti locali non vi aderiscano entro il 1° marzo 2015, oppure, entro 60 giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all’Ente locale ad adempiere entro il termine di 30 giorni.

I suddetti enti di governo devono effettuare la relazione prescritta dall’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 e le loro deliberazioni sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli Enti locali. Secondo il combinato disposto dell’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 e delle nuove disposizioni contenute nel comma 609 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, la relazione deve:

  • dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
  • definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
  • indicare le eventuali compensazioni economiche previste;
  • motivare l’affidamento con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

Inoltre, al fine di assicurare da parte del soggetto affidatario del servizio pubblico locale la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari, la relazione di cui sopra deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento:

  • dei costi e dei ricavi di gestione del servizio;
  • degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento “in house”, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio.

Il piano economico-finanziario allegato alla relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall’istituto di credito stesso e iscritta nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

Nel caso di affidamento “in house”, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento del servizio, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio, nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario “in house”.

Si ritiene che l’accantonamento obbligatorio previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 3-bis del D.Lgs. 138/2011, come integrato dal comma 609 della Legge di Stabilità 2015, rappresenti un deciso passo in avanti verso l’incremento del generale livello qualitativo dei servizi pubblici locali. Tale previsione, infatti, ha la finalità di garantire che gli impegni assunti dagli Enti locali nei confronti delle proprie società “in house” di gestione di SPL trovino un concreto riscontro nei bilanci di previsione di tali enti e dovrebbe contribuire ad evitare tutte quelle spiacevoli situazioni, piuttosto frequenti nella realità, in cui, a causa della necessità per gli Enti locali di conseguire gli obiettivi del Patto di Stabilità, questi non onorino gli impegni assunti in sede di programmazione nei confronti delle proprie società “in house”, mettendo le stesse nella spiacevole situazione di non poter effettuare gli investimenti programmati.

Invece, relativamente alla redazione del bilancio consolidato fra Enti locali e società affidatarie “in house” di SPL a rilevanza economica, si ricorda che tale obbligo è già previsto dall’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 147-quater del TUEL; tuttavia, mentre secondo tali norme l’obbligo scatterebbe a partire dall’esercizio 2016 (tranne che per quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, per i quali è già scattato dal 2014), il testo del nuovo comma 1-bis dell’art. 3-bis del D.Lgs. 138/2011, come integrato dal comma 609 della Legge di Stabilità 2015, lascia intendere che l’obbligo scatta dal primo esercizio di affidamento del SPL a rete alla società “in house”.

Il comma 609 della Legge di Stabilità 2015, inoltre, ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 3-bis del D.Lgs. 138/2011, con il quale sono state disciplinate le modalità di successione degli affidatari dei SPL a rete. In pratica, è stato previsto che nel caso di un operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’art. 143, comma 8 del Codice degli Appalti, effettuata dall’Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

Infine, il comma 609 ha introdotto il nuovo comma 6-bis all’art. 3-bis del D.Lgs. 138/2011, secondo il quale le disposizioni di tale articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, s’intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’autorità indipendente.

 

  1. Il processo di razionalizzazione delle società partecipate in genere

Il comma 611 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2015 rappresenta un primo tentativo di dare attuazione al programma elaborato dall’ex Commissario alla “spending review” Prof. Cottarelli.

La nuova disposizione apre riconfermando la validità di quanto previsto:

  • dall’art. 3 commi 27-29 della Legge 244/2007, che prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di acquisire e detenere partecipazioni solo in quelle società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
  • dall’art. 1 comma 569 della Legge 147/2013, secondo il quale le partecipazioni incompatibili con le finalità istituzioni dell’Amministrazione dovevano essere cedute ad evidenza pubblica entro il 31/12/2014; si ricorda che decorso inutilmente tale termine, la partecipazione non alienata cesserà di avere ogni effetto. In tal caso, entro i dodici mesi successivi, la società dovrà liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437‐ter, secondo comma, del Codice Civile (in pratica, al valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici).

Il comma 611 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti locali, le C.C.I.A.A., le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono tenute ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015. Tale processo di razionalizzazione coinvolgerà le società, per esempio con procedure di fusione o di liquidazione, qualora l’Amministrazione pubblica abbia i diritti di voto sufficienti per assumere le necessarie decisioni in sede assembleare, mentre si limiterà a decisioni riguardanti le sole partecipazioni, per esempio deliberandone la cessione, in caso contrario.

Il processo di razionalizzazione dovrà tenere conto della necessità di sciogliere e liquidare le società, oppure di cedere le partecipazioni societarie che:

  1. non sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione pubblica;
  2. risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Inoltre, il processo di razionalizzazione delle società potrà avvenire anche mediante operazioni di fusione o d’internalizzazione delle funzioni, mediante aggregazione di società di SPL a rilevanza economica, e dovrà tenere conto della necessità di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo (per esempio, sostituendo il consiglio di amministrazione con un amministratore unico e sostituendo, ove possibile, il collegio sindacale con il revisore unico), delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Ai sensi del comma 612 i presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle Province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano entro il 31/03/2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, esponendo in dettaglio i dettaglio i risparmi conseguibili.

Il suddetto piano è corredato di un’apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e deve essere pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.

Entro il 31/03/2016 gli organi di cui sopra devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013; pertanto, la mancata pubblicazione del piano di razionalizzazione e della relazione sui risultati conseguiti rileva ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 46 di tale decreto.

Ai sensi del comma 613, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono, per la loro attuazione, né l’abrogazione, né la modifica della previsione normativa che ha imposto la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.

Nell’attuazione dei piani operativi di razionalizzazione si applicano le previsioni della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in merito:

  • alla possibilità̀ di attivare processi di mobilità del personale fra società pubbliche (art. 1 commi da 563-568 e 568-ter);
  • alla possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali (art. 1 comma 568-bis); in particolare:
  • in caso di scioglimento: gli atti e le operazioni poste in essere in favore delle Amministrazioni pubbliche in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
  • in caso di alienazione: ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. In caso di alienazione di quote di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% alla data del 06/03/2014 deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

In conclusione si osserva quanto segue:

  • nonostante che il legislatore non abbia previsto specifiche sanzioni, l’eventuale mancata attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche potrà portare la magistratura contabile a rilevare eventuali profili di responsabilità erariale, soprattutto nel caso in cui dalla gestione delle società partecipate possano emergere perdite d’esercizio che determinino effetti negativi sugli equilibri di bilancio dell’Amministrazione pubblica socie delle stesse;
  • l’ambito oggettivo di applicazione dei commi 611-614 della Legge di Stabilità 2015 è rappresentato dalle “società”; pertanto, si ritiene che con tale termine il legislatore abbia voluto limitarne l’ambito applicativo a tutti quei soggetti previsti e disciplinati dalle norme contenute nel Titolo V “delle Società” del Libro V del Codice Civile. Qualora tale interpretazione dovesse essere confermata anche dalle Autorità competenti, potrebbero rimanere esclusi dal processo di razionalizzazione altri tipi di organismi partecipati, come i consorzi, le fondazioni, le associazioni, che sono disciplinati da norme diverse da quelle delle società e a cui il Codice Civile riconosce una funzione ben diversa rispetto a queste ultime. Ciò non deve comunque far perdere di vista che, a prescindere dalla stretta interpretazione delle norme in commento, la tendenza in atto è quella di una generale riduzione degli organismi partecipati, a prescindere dalla loro forma giuridica;
  • il processo di razionalizzazione sopra illustrato dovrà essere avviato anche da quelle Amministrazioni pubbliche che nel corso degli anni precedenti avevano autonomamente avviato ed implementato azioni analoghe, prescindendo dall’esistenza di uno specifico obbligo giuridico. In tal caso, tuttavia, è ragionevole aspettarsi che le ulteriori iniziative da inserire nel piano operativo di razionalizzazione siano molto limitate.

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Il “programma Cottarelli” di razionalizzazione degli organismi partecipati https://www.alessandromanetti.com/il-programma-cottarelli-di-razionalizzazione-degli-organismi-partecipati/ Tue, 14 Oct 2014 14:45:47 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=387 Il Commissario straordinario alla “spending review” Prof. Carlo Cottarelli, era stato incaricato di predispone entro il 31/7/2014 un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle Amministrazioni locali incluse nell’elenco ISTAT, che dovrà essere reso esecutivo attraverso l’approvazione di specifiche disposizioni da inserire nella prossima Legge di […]

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DSC_0762 rielabIl Commissario straordinario alla “spending review” Prof. Carlo Cottarelli, era stato incaricato di predispone entro il 31/7/2014 un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle Amministrazioni locali incluse nell’elenco ISTAT, che dovrà essere reso esecutivo attraverso l’approvazione di specifiche disposizioni da inserire nella prossima Legge di Stabilità. In particolare, il programma avrebbe dovuto individuare specifiche misure: a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione di tali organismi, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale; c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

Il programma reso pubblico all’inizio del mese di agosto 2014, contiene un’analisi interessante della situazione degli organismi partecipati dagli Enti locali, ma poche soluzioni veramente efficaci per giungere entro breve tempo alla riduzione del loro numero e, soprattutto, per contenere gli effetti negativi che la liquidazione delle società partecipate potrà avere sugli attuali livelli occupazionali.

In estrema sintesi, i suggerimenti del Commissario Cottarelli si concentrano soprattutto sui seguenti punti:

  • i futuri vincoli alla creazione di nuovi organismi partecipati dovrebbero essere più stringenti rispetto a quelli sulle partecipate già esistenti, almeno in termini di tempistica di implementazione;
  • è necessario definire un elenco di settori di attività per i quali il requisito di “stretta necessarietà” per il conseguimento degli obiettivi istituzionali di un ente locale, previsto all’art. 3 comma 27 della L. 244/2007, sia sempre verificato (in automatico), essendo sufficiente che l’organismo partecipato svolga una o più delle attività previste nell’elenco; per le attività in esso non previste, invece, la valutazione in merito alla sussistenza del requisito dovrebbe essere affidata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), con conseguente obbligo di dismissione della partecipazione in caso di esito negativo della verifica;
  • drastica riduzione della possibilità di effettuare affidamenti in house; previsione questa che è destinata a scontrarsi frontalmente con la giurisprudenza comunitaria e con la recente Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 sugli appalti pubblici (si ricorda che tutti i tentativi effettuati in questa direzione in anni passati sono stati censurati dalla Corte Costituzionale o rimossi dallo stesso legislatore);
  • accorciamento del periodo transitorio di entrata a regime della disposizione di cui all’art. 1 commi 550-552 della Legge di Stabilità 2014, secondo le quali gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione, delle aziende speciali, istituzioni o società che chiudono l’esercizio con un risultato d’esercizio o un saldo finanziario negativo (è previsto che la disposizione entri a pieno regime solo dal 2017);
  • maggiori limitazioni alla possibilità di detenere partecipazioni indirette, che trova la sua ragione nel fatto che, in assenza di un potere di intervento diretto e di minori poteri di governance, i rischi per la finanza pubblica sono più elevati; tali limitazioni potrebbero essere attuate mediante un rafforzamento del vincolo previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 (il c.d. “Decreto Bersani”), che vieta la detenzione di partecipate per gli organismi strumentali, estendendo il divieto almeno ai servizi pubblici privi di rilevanza economica e prevedendo la partecipazione indiretta solo nel caso in cui la controllata di secondo livello abbia un forte legame gestionale con la partecipata diretta;
  • maggiori limitazioni alla detenzione di partecipazioni da parte dei piccoli Comuni, ammettendo la possibilità di partecipazioni in forma aggregata solo nei casi in cui la popolazione totale dei Comuni raggiunga una certa soglia o, in casi eccezionali, previa specifica autorizzazione;
  • cessione delle c.d. “micro-partecipazioni”, cioè di partecipazioni largamente minoritarie in società essenzialmente private, nelle quali la presenza dell’Amministrazione Pubblica risulta difficile da giustificare in termini di rilevanza nel perseguimento di interessi generali, e introduzione di un divieto di partecipare in società in cui il pubblico, nel suo complesso, non raggiunga almeno una quota del 10 – 20%;
  • messa in liquidazione delle c.d. “scatole vuote”, cioè di quegli organismi che al 31/12/2013 avevano dimensioni ridotte in termini di fatturato e/o di dipendenti;
  • disincentivi al mantenimento di partecipazioni in società in perdita sistemica, come disincentivi economici agli amministratori, revoca degli stessi, messa in liquidazione obbligatoria dell’organismo o cessione obbligatoria in caso di partecipazione non maggioritaria;
  • definizione di un preciso cronoprogramma per l’introduzione di criteri di benchmarking, che porti alla definizione di costi e rendimenti standard;
  • necessità di avviare processi di aggregazione degli organismi (quindi, meno organismi, ma di dimensioni maggiori di quelle attuali), da incentivare attraverso l’affidamento dei servizi su aree territoriali di estensione abbastanza ampie da renderne non accessibile l’offerta a micro-aziende;
  • ulteriore limitazione dei compensi degli amministratori e valorizzazione degli elementi di competenza e indipendenza nella scelta degli amministratori;
  • previsione che gli statuti degli organismi partecipati fissino per gli amministratori con deleghe un limite al cumulo delle cariche (in società pubbliche e private), in ragione della necessità di tempi minimi per lo svolgimento dell’incarico;
  • estensione alle partecipate locali del divieto di erogazione di gettoni di presenza, oggi applicato alle società controllate dallo Stato;
  • estensione alle partecipate locali della disciplina applicata agli amministratori delle società controllate dal MEF, che impone tetti differenziati per fasce di retribuzioni, da individuare tenendo conto del valore della produzione, degli investimenti e del numero dei dipendenti, nel limite massimo rappresentato dalla retribuzione del Primo Presidente della Corte di Cassazione;
  • definire le regole per collegare la componente variabile dei compensi degli amministratori a indicatori di performance predeterminati, chiari e riscontrabili, prevedendo, come oggi già previsto per le società controllate dal MEF, un rapporto minimo del 30% e massimo del 50% tra la componente variabile e quella fissa della retribuzione;
  • prevedere il divieto di inserite clausole contrattuali che prevedano al momento della cessazione della carica la corresponsione di benefici economici;
  • prevedere che il compenso dei componenti del Collegio Sindacale sia predeterminato ex ante dall’Assemblea in misura fissa e onnicomprensiva, escludendo, ad esempio, gettoni di presenza o rinvii a tariffari;
  • introduzione di un tetto specifico alla remunerazione dei dirigenti apicali degli organismi partecipati; in particolare, il trattamento economico dei dirigenti, dei direttori generali o comunque degli amministratori con funzioni apicali e gestionali non dovrebbe comunque superare il trattamento economico del Segretario Generale dell’Amministrazione locale di maggioranza ovvero del Direttore Generale della stessa, qualora istituito;
  • necessità di redigere un testo unico sulle partecipate locali che raccolga e renda più facilmente interpretabile la complessa normativa che si è accavallata negli anni e che, fra l’altro, chiarisca il significato di termini quali “servizio pubblico locale” o “partecipata strumentale” che sono usati nella normativa senza mai essere stati definiti chiaramente;
  • esclusione dai vincoli del Patto di Stabilità interno delle entrate provenienti dalle dismissioni degli organismi partecipati e delle spese in conto capitale sostenute a valere su queste risorse, in modo da incentivare la dismissioni delle partecipazioni non strategiche;
  • creazione di un fondo che rimborsi gli enti partecipanti per il versamento dell’IVA (gli effetti sulla finanza pubblica sarebbero nulli) sul valore degli immobili ceduti o trasferiti in seguito ad eventuali retrocessione o assegnazioni di beni alle Amministrazioni pubbliche socie.

L'articolo Il “programma Cottarelli” di razionalizzazione degli organismi partecipati proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

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