revvedimento operoso 2016 Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/revvedimento-operoso-2016/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Sun, 17 Jan 2016 18:02:38 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 Il ravvedimento operoso dal 1° gennaio 2016 https://www.alessandromanetti.com/il-ravvedimento-operoso-dal-1-gennaio-2016/ Fri, 15 Jan 2016 14:47:04 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1006 Dal 1° gennaio 2016 sarà più vantaggioso per i contribuenti sanare i mancati versamenti delle imposte attraverso il ravvedimento operoso: sono state infatti ridotte sia le sanzioni che gli interessi. Le nuove sanzioni varranno anche per il passato, in virtù del rispetto del principio di legalità, e sono così articolate: versamenti effettuati con un ritardo […]

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portatileDal 1° gennaio 2016 sarà più vantaggioso per i contribuenti sanare i mancati versamenti delle imposte attraverso il ravvedimento operoso: sono state infatti ridotte sia le sanzioni che gli interessi.

Le nuove sanzioni varranno anche per il passato, in virtù del rispetto del principio di legalità, e sono così articolate:

  • versamenti effettuati con un ritardo fino a 14 giorni: sanzione giornaliera dello 0,1%;
  • versamenti effettuati con un ritardo da 15 a 30 giorni: sanzione fissa dell’1,5%;
  • versamenti effettuati con un ritardo da 31 a 90 giorni: sanzione dell’1,67%;
  • versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore: sanzione del 3,75%;
  • versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore: sanzione del 4,29% (questa possibilità di ravvedimento è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sono quindi esclusi i tributi comunali);
  • versamenti effettuati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore: sanzione del 5% (questa possibilità di ravvedimento è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sono quindi esclusi i tributi comunali).

Gli interessi legali per il ritardato versamento dal 1° gennaio 2016 sono stabiliti nella misura dello 0,20% annuo (in precedenza erano dello 0,50%).

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