riforma PA Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/riforma-pa/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Wed, 29 Jul 2020 06:46:40 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 Il decreto correttivo ed integrativo del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-decreto-correttivo-ed-integrativo-del-testo-unico-delle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Fri, 24 Feb 2017 16:00:25 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1339 Il Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 ha approvato in via preliminare il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. 175/2016, il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica. Il testo del decreto non è stato ancora diffuso, ma dal comunicato stampa effettuato al termine del Consiglio dei Ministri emergono diverse novità: per le partecipazioni […]

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Il Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 ha approvato in via preliminare il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. 175/2016, il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica.

Il testo del decreto non è stato ancora diffuso, ma dal comunicato stampa effettuato al termine del Consiglio dei Ministri emergono diverse novità:

  • per le partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico potrà essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione;
  • il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche devono effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni sembrerebbe slittato al 30 giugno 2017;
  • il termine entro il quale le società devono effettuare la ricognizione del personale al fine di evidenziare eventuali esuberi sembra slittato anch’esso al 30 giugno 2017;
  • è stato riaperto il termine per l’adeguamento degli statuti alla nuova disciplina contenuta nel Testo Unico, che era scaduto al 31 dicembre 2016; con il nuovo termine le società dovrebbero avere tempo fino al 31 luglio prossimo per adeguarsi.

Prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri sarà necessario il parere del Consiglio di Stato, quello delle Commissioni parlamentari competenti e, soprattutto, l’intesa con gli Enti locali. Quest’ultima appare quella più difficile da ottenere, perché gli Enti locali cercheranno verosimilmente di far abbassare i parametri previsti all’art. 20, comma 2 del Testo Unico, che condizionano il mantenimento o la dismissione delle loro partecipazioni. Lo slogan “da ottomila a mille” appare sempre più un miraggio…

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Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 sul Testo Unico delle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/gli-effetti-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-2512016-sul-testo-unico-delle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Wed, 30 Nov 2016 11:54:17 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1254 La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione. Fra gli articoli dichiarati incostituzionali è ricompreso anche l’art. 18, cioè la norma in attuazione della quale è stato emanato dal Governo il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico sulle società […]

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Hand of businessman playing chess

La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione.

Fra gli articoli dichiarati incostituzionali è ricompreso anche l’art. 18, cioè la norma in attuazione della quale è stato emanato dal Governo il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica”.

L’illegittimità costituzionale dell’art. 18 è stata dichiarata nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi “previo parere”, anziché “previa intesa”, in sede di Conferenza Unificata.

Al punto 9 della richiamata sentenza, la Corte afferma che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”.

Quindi, in sostanza, la Corte Costituzionale interverrà sul D.Lgs. 175/2016 solo se verrà impugnato.

Pertanto, per tale decreto e per gli altri già in vigore, il Governo potrà procedere ad acquisire l’intesa in sede di correttivo. Nelle more dell’attivazione della procedura per la ricerca dell’intesa, gli adempimenti e le scadenze contenute nei medesimi decreti rimangono comunque in vigore e devono essere rispettate.

Da ciò consegue che, salvi eventuali slittamenti del termine per effetto di nuove disposizioni di legge, tutte le società in controllo pubblico già costituite alla data del 23/09/2016 dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 entro il 31/12/2016.

Sebbene il D.Lgs. 175/2016 non preveda alcuna sanzione per l’eventuale mancato adeguamento entro tale data, si ritiene che, quantomeno, l’organo amministrativo sia tenuto ad elaborare ed inviare alle Amministrazioni pubbliche socie una proposta di statuto che recepisca le disposizioni del Testo Unico entro un termine congruo per fare in modo che gli organi deliberanti delle stesse (Consigli comunali nel caso dei Comuni) possano approvare il nuovo statuto entro il 31/12/2016 e, comunque, prima della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea della società.

Si evidenzia che alcuni commentatori hanno recentemente sostenuto che l’adeguamento dello Statuto, qualora non preveda una significativa modifica dell’oggetto sociale, non debba essere preventivamente approvato dall’organo deliberante dell’ente controllante (così come previsto dall’art. 7, comma 7, let. a) del Testo Unico). Tale posizione non è ritenuta condivisibile, in quanto: i) le modifiche da apportare allo Statuto implicano in molti casi anche scelte organizzative significative (come, per esempio, la possibilità di aprire la compagine societaria ad eventuali soci privati; (ii) l’esercizio del “controllo analogo” o, comunque, del “controllo” da parte dei soci si manifesta anche con l’approvazione preventiva degli atti fondamentali delle società pubbliche.

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Le principali novità previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/le-principali-novita-previste-dal-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/ Sun, 31 Jan 2016 17:36:49 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1037 Lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo denominato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega contenuta all’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (la c.d. Riforma Madia della PA). […]

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grattacieli3Lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo denominato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega contenuta all’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (la c.d. Riforma Madia della PA).

Prima dell’emanazione da parte del Presidente della Repubblica il decreto legislativo dovrà completare l’intero iter di approvazione ed entrerà in vigore solo dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto uscito dal Consiglio dei Ministri rappresenta nel complesso un buon lavoro, che potrà sicuramente contribuire a ridurre il numero complessivo delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, stimolando l’aggregazione di quelle di minori dimensioni e contribuendo concretamente a rendere più razionale ed efficiente l’intero sistema.

L’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto è rappresentato dalle società previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche previste all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Per quanto riguarda le società quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31/12/2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle precedenti società, le disposizioni del decreto si applicano solo nei casi espressamente previsti dal decreto stesso. Inoltre, le disposizioni in commento non si applicano, nei 18 mesi successivi alla sua entrata in vigore, alle società che abbiano già deliberato la quotazione in mercati regolamentati delle proprie azioni con provvedimento comunicato alla Corte dei Conti.

Sono escluse dall’ambito di applicazione delle nuove norme, per espressa previsione: (i) gli enti associativi diversi dalle società, (ii) le fondazioni, (iii) le società costituite in forza di legge per la gestione di servizi di interesse generale (SIG) e di servizi di interesse economico generale (SIEG).

Al ricorrere di determinate esigenze di carattere pubblico, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze (per le società statali) o dell’organo di vertice dell’Amministrazione pubblica partecipante (per le altre società pubbliche) potrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del decreto per specifiche società. Questa previsione, tenuto conto dell’eterogeneità delle società in controllo pubblico, appare di buon senso.

Trattandosi di un testo unico, il decreto contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico che sono attualmente disseminate in decine di provvedimenti legislativi. Tuttavia, si osserva, che non tutte le norme esistenti in materia di società a partecipazione pubblica sono state ricondotte nell’ambito del testo unico. Forse, con minor fretta, poteva essere raggiunto un risultato addirittura migliore di quello conseguito.

Oltre a molte conferme, il decreto contiene diverse significative novità:

  1. tipi di società ammessi: in futuro le Amministrazioni pubbliche potranno partecipare solo a “società per azioni” e a “società a responsabilità limitata”; ci si chiede se sarà comunque consentita anche la partecipazione a “società consortili per azioni” e a “società consortili a responsabilità limitata”, in forza del fatto che tali società, ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile, non sono altro che delle S.p.a. o delle S.r.l. che perseguono scopi tipici dei consorzi;
  2. organo di controllo: nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, lo Statuto dovrà sempre prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni in controllo pubblico, invece, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale, con inevitabili incrementi di costi per le società;
  3. costituzione di nuove società o acquisizione di partecipazioni in società esistenti: è bene chiarire che il decreto non vieta né la costituzione di nuove società pubbliche, né l’acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma impone un iter più complesso sia per la loro costituzione, che per il loro monitoraggio. In particolare, per la costituzione di nuove società l’atto deliberativo dovrà essere analiticamente motivato e, per i soli Enti locali, sarà soggetto a forme di consultazione pubblica preventiva. Per gli Enti locali viene confermato che l’organo competente all’adozione dell’atto deliberativo è rappresentato dal Consiglio comunale, che sarà competente anche in materia di successive modifiche dell’oggetto sociale, per la trasformazione della società, per il trasferimento della sede sociale all’estero (caso molto raro nella prassi) e per la revoca dello stato di liquidazione;
  4. parere obbligatorio della Corte dei Conti: per procedere alla costituzione di una nuova società o all’acquisizione di partecipazioni in una società esistente, l’Amministrazione pubblica dovrà preventivamente inviare lo schema di atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’acquisizione di un parere obbligatorio, preventivo, ma non vincolante. La Corte dei Conti dovrà rilasciare il parere entro 30 giorni e potrà chiedere solo una volta chiarimenti all’Amministrazione richiedente. L’atto deliberativo per la costituzione di una nuova società o per l’acquisizione di una partecipazione in una società esistente dovrà essere motivato con specifico riferimento agli eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti;
  5. comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: l’atto deliberativo che dispone la costituzione di una nuova società o l’acquisizione di partecipazioni in una società esistente dovrà essere anche inviato all’A.G.C.M.;
  6. contabilità separata: le società in controllo pubblico che svolgono attività protette da diritti speciali o esclusivi e, contemporaneamente, attività in regime di economia di mercato, in futuro dovranno adottare sistemi di contabilità separata;
  7. crisi d’impresa: dopo le alterne posizioni assunte dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, viene fissato per legge il principio secondo il quale le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e a quelle sul concordato preventivo. Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società in controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le Amministrazioni pubbliche controllanti non potranno costituire nuove società, né acquisire partecipazioni in società già costituite o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita;
  8. crisi aziendale e piano di risanamento: le società a controllo pubblico dovranno adottare con deliberazione assembleare, su proposta dell’organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di prevenirne la formazione. Qualora da tale valutazione emergano uno o più indicatori di crisi, l’organo amministrativo dovrà adottare senza indugio un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per evitare l’aggravamento della crisi, per correggere gli effetti negativi e per eliminarne le cause. E’ importante richiamare l’attenzione sulle responsabilità dell’organo amministrativo: in caso di fallimento o concordato preventivo la mancata adozione di provvedimenti da parte di tale organo costituisce “grave irregolarità” ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile (denunzia al tribunale), con tutte le conseguenze negative che da ciò possono derivare. Un semplice piano di ripiano delle perdite da parte delle Amministrazioni pubbliche socie non può essere considerato un provvedimento adeguato, a meno che non sia accompagnato da un piano di “ristrutturazione aziendale”, dal quale risulti che sussistono concrete possibilità di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte dalla società;
  9. integrazione degli strumenti di governo societario: tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell’attività svolta, le società a controllo pubblico dovranno valutare se adottare ulteriori strumenti di governo societario rappresentati da: (i) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività sociale alle norme sulla concorrenza e a quelle di tutela della proprietà industriale o intellettuale; (ii) istituzione di un ufficio di controllo interno (internal auditing) a supporto dell’organo di controllo statutario; (iii) codici di condotta imprenditoriali; (iv) programmi di responsabilità sociale dell’impresa. L’adozione di tali strumenti non è obbligatoria, ma l’organo amministrativo dovrà dare conto obbligatoriamente nella relazione sulla gestione delle valutazioni e scelte effettuate;
  10. alienazione di partecipazioni: gli atti deliberativi che avranno ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni dovranno essere adottati dagli stessi soggetti competenti alla costituzione delle società o all’acquisto di partecipazioni (Consiglio comunale per gli Enti locali) e l’alienazione dovrà avvenire nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Tuttavia, rispetto al passato, è stata introdotta la possibilità di derogare a tale previsione; pertanto, quando ricorrano motivazioni specifiche e sia economicamente conveniente, l’Amministrazione alienante potrà procedere alla negoziazione diretta delle partecipazioni con un singolo acquirente;
  11. organo amministrativo: un’importante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui nelle società a controllo pubblico l’organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, che dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con successivo D.P.C.M.. Si tratta di una previsione di assoluto buon senso, tenuto conto che in molte società, soprattutto se “in house” l’organo amministrativo è un mero esecutore delle decisioni assunte dai soci pubblici. Tuttavia, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, saranno definiti con successivo D.P.C.M. i criteri in base ai quali l’Assemblea potrà derogare al suddetto principio e prevedere l’adozione di un organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione, che potrà comunque essere composto al massimo da 3 o 5 membri, ovvero, nonché deliberare l’adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile (sistema monistico e dualistico);
  12. definizione dei compensi: entro il 30 aprile 2016 per le società in controllo pubblico verranno definiti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze degli specifici indicatori quantitativi e qualitativi, in modo da individuare fino a 5 fasce per la classificazione di tali società. Per ogni fascia verrà individuato un limite massimo per la determinazione del trattamento economico annuo complessivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti dell’organo di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere € 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Il compenso riconosciuto dovrà comunque tenere conto anche di quello corrisposto da altre pubbliche amministrazioni. Il suddetto decreto stabilità anche i criteri per la remunerazione variabile agganciata ai risultati effettivamente raggiunti;
  13. indennità di fine mandato e patti di non concorrenza: è vietato corrispondere agli amministratori e ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero, di stipulare patti o accordi di non concorrenza;
  14. aspettativa non retribuita: coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con una società a partecipazione pubblica e sono al tempo stesso anche amministratori di tale società, dovranno rinunciare ai compensi riconosciuti per l’incarico di amministratore, altrimenti dovranno essere collocati in aspettativa non retribuita con sospensione dell’iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza;
  15. responsabilità degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo: saranno soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, ma anche alla giurisdizione della Corte dei Conti per eventuali danni erariali; a tal fine, il decreto afferma che costituisce “danno erariale” il danno, patrimoniale e non, subìto dagli enti partecipanti;
  16. denuncia di gravi irregolarità: in deroga alle previsioni del Codice Civile, nelle società in controllo pubblico ciascuna Amministrazione pubblica socia può presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale competente, a prescindere dall’entità della partecipazione;
  17. monitoraggio, indirizzo e coordinamento: il Ministero dell’Economia e delle Finanze costituirà un’apposita struttura, dotata di poteri ispettivi, per il controllo e monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni del decreto, che fornirà anche orientamenti sulla loro applicazione, promuovendo buone pratiche presso le società a partecipazione pubblica e adottando nei confronti delle stesse direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile. Le Amministrazioni pubbliche e le loro società dovranno inviare alla nuova struttura tutte le informazioni dalla stessa richieste e copia dei principali strumenti di governo societario, compresi i bilanci d’esercizio (quest’ultima previsione risulta un inutile aggravio per le società pubbliche, visto che i bilanci, non solo sono depositati annualmente presso il Registro delle Imprese, ma sono anche pubblicati sul sito internet delle società ai sensi del D.Lgs. 33/2013);
  18. affidamenti diretti e partecipazione di soggetti privati: anticipando, di fatto, il recepimento della Direttiva 2014/24/UE, relativa agli appalti dei settori ordinari, il decreto introduce nell’ordinamento italiano un’eccezione al principio secondo il quale nelle società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti non vi può essere partecipazione di soggetti privati. Infatti, come previsto dall’art. 12 della suddetta Direttiva, in futuro sarà ammessa in tali società anche la partecipazione di soggetti privati, purché tale circostanza sia prevista da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. Dal testo della norma non si riesce però a capisce se questa partecipazione “ininfluente” dei privati sia sempre permessa o se sia consentita solo nei casi in cui la legge preveda tale partecipazione. La prima soluzione sembrerebbe quella più logica e più aderente ai princìpi previsti all’art. 12 della Direttiva UE;
  19. affidamenti diretti e fatturato con soggetti terzi: sempre nel solco dei princìpi previsti dall’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, il decreto ammette che società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti in futuro potranno svolgere la propria attività in via non prevalente anche con soggetti diversi dai soci pubblici. Gli statuti di tali società dovranno prevede che almeno l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni pubbliche socie, mentre la parte rimanente (quindi non più del 20%) potrà essere realizzata con soggetti terzi, ma solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale svolta dalla società. Finisce così l’era, iniziata con l’art. 13 del Decreto Bersani, della prassi secondo cui le società “in house” dovevano operare “esclusivamente” con le Amministrazioni pubbliche socie, nonostante che tale avverbio fosse stato espunto da tempo dal testo dell’art. 13. Tuttavia, deve essere fatta attenzione al fatto il superamento del limite dell’80% costituisce “grave irregolarità” ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile, anche se è prevista la possibilità di sanare lo sforamento;
  20. società a partecipazione mista pubblico-privata: il decreto conferma la gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, la cui partecipazione non potrà essere inferiore al 30%, e afferma che il socio pubblico dovrà mantenere una posizione di controllo sulla società mista. Il socio privato dovrà inoltre assumere un rischio significativo dalla partecipazione alla società e il flusso dei benefici derivante dalla realizzazione dell’opera o del servizio non dovrà andare sproporzionalmente a favore del socio privato. Inoltre, la durata della partecipazione del socio privato alla società non potrà essere superiore alla durata dell’appalto e della concessione. Infine, lo statuto della società partecipata dovrà contenere tutte le previsioni necessarie a regolamentare il rapporto con il socio privato, comprese quelle per lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. Eventuali patti parasociali potranno avere una durata anche superiore a 5 anni, in modo da coprire tutta la durata dell’appalto o della concessione;
  21. rapporto di lavoro: il decreto conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in controllo pubblico è regolato dalle norme del Capo I, Titolo II, Libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi. Alle società a partecipazione pubblica si applicheranno le norme in materia di mobilità, integrazione salariale anche straordinaria e relativi obblighi contributivi di cui alla L. 223/91 e gli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 22/2015;
  22. reclutamento del personale: il decreto conferma le previsioni già contenute nell’art. 18 comma 2 del D.L. 112/2008, con alcune significative modifiche. In particolare, in futuro le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale delle società pubbliche dovranno garantire il rispetto, oltre ai princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di quelli previsti all’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, fra cui, quelli di economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, così come era già previsto fino ad oggi per le società di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 18 comma 1 del D.L. 112/2008). La competenza in materia di validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale resta confermata alla giurisdizione ordinaria;
  23. riassorbimento di personale: il decreto introduce il principio secondo il quale, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi in precedenza esternalizzati, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate, prima di effettuare nuove assunzioni, a riassorbire le unità di personale che erano transitate alla società in controllo pubblico al momento dell’esternalizzazione. Il riassorbimento, che può essere disposto solo nei limiti delle necessità dell’Amministrazione interessata, dovrà avvenire con l’utilizzo delle procedure di mobilità previste dal D.Lgs. 165/2001. Potranno comunque essere portati a conclusione i processi di mobilità del personale fra società pubbliche di cui all’art. 1 commi 565-568 della L.147/2013, che siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  24. ricollocazione del personale: per favorire la riduzione del numero della società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e, al contempo, attenuare gli effetti negativi sull’occupazione che questa riduzione finirà per produrre, è previsto che in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento in favore della società in controllo pubblico interessata dai processi di razionalizzazione, al personale già impiegato nell’appalto o nella concessione cessata si applicherà la disciplina prevista per il trasferimento d’azienda. Sarà quindi necessario che nei bandi di gara sia indicato l’obbligo per nuovo appaltatore di accollarsi il personale dell’affidatario cessato;
  25. ricognizione straordinaria del personale: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le società in controllo pubblico dovranno effettuare una ricognizione del personale al fine di individuare eventuali eccedenze. L’elenco del personale eccedente, completo dei relativi profili professionali, dovrà essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo modalità da stabilire con successivo decreto. Le società in controllo pubblico che vorranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato saranno obbligate fino al 31/12/2018 ad attingere dal suddetto elenco. Qualora non siano presenti i profili professionali ricercati, previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, le società potranno comunque reclutare direttamente il personale necessario con selezione ad evidenza pubblica. Eventuali rapporti di lavoro stipulati in violazione della nuova disciplina saranno considerati nulli e per l’organo amministrativo costituiranno “grave irregolarità”;
  26. piani annuali di razionalizzazione: il decreto introduce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, pena l’applicazione di sanzioni. Qualora ricorrano i presupposti, le Amministrazioni predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno appositi piani di razionalizzazione, che prevedano il riassetto, la fusione o la liquidazione delle società. In particolare, dovranno essere comprese in tali piani le società che: (i) svolgano attività incompatibili con quelle consentite dall’art. 4 del decreto, (ii) siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, (iii) svolgano attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate dalla stessa Amministrazione o dai suoi enti strumentali, (iv) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000, (v) abbiano prodotto un risultato economico negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. L’esistenza di tali circostanze è motivo di alienazione delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del decreto. L’inclusione nel piano potrà avvenire anche nel caso in cui vi sia l’esigenza di contenere i costi di funzionamento e di aggregare le società esistenti. I piani, una volta adottati, dovranno essere inviati alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  27. monitoraggio dei piani di razionalizzazione: entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato adottato il piano di razionalizzazione, l’Amministrazione pubblica dovrà dare conto di quanto realizzato, approvando una specifica relazione, che dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ prevista l’applicazione di sanzioni in caso mancata adozione della relazione;
  28. revisione straordinaria delle partecipazioni: il decreto introduce anche l’obbligo di alienazione delle partecipazioni che non soddisfano le condizioni previste, detenute alla data della sua entrata in vigore dalle Amministrazioni pubbliche. Per tale ragione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Amministrazioni dovranno adottare un provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate entro 1 anno. Il provvedimento deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’adozione di tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui all’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014. La mancata adozione dell’atto ricognitivo o la mancata alienazione delle partecipazioni entro 1 anno decorrente dalla data di adozione di tale atto è sanzionata con l’impossibilità per l’Amministrazione pubblica di esercitare i propri diritti di socio nei confronti della società partecipata e la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter del Codice Civile (previsione questa che finirà per rappresentare in molti casi l’unica alternativa possibile per quelle partecipazioni poco o per niente appetibili per il mercato);
  29. agevolazioni fiscali: in caso di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni, il decreto conferma le agevolazioni fiscali già previste all’art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013;
  30. trasparenza: il decreto conferma l’impostazione dell’ANAC, secondo cui le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 33/2013;
  31. arbitrati: le disposizioni relative al ricorso ad arbitrati si applicano anche alle concessioni e agli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, qualora sia parte della controversia una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata ad una a controllo pubblico, che abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse pubbliche;
  32. adeguamento degli statuti societari: il decreto prevede l’obbligo di adeguare gli statuti delle società in controllo pubblico già costituite alla data della sua entrata in vigore entro il 31/12/2016;
  33. società quotate: le Amministrazioni pubbliche possono mantenere le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati già detenute al 31/12/2015.

Si raccomanda, prima di assumere qualsiasi decisione in merito alle società a partecipazione pubblica, di attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Alessandro Manetti

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Legge 124/2015 – Deleghe al Governo per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche https://www.alessandromanetti.com/legge-1242015-deleghe-al-governo-per-il-riordino-della-disciplina-delle-partecipazioni-societarie-delle-amministrazioni-pubbliche/ Fri, 04 Sep 2015 11:50:07 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=225 Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA. Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima […]

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riordinoCon la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA.

Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima stagione di riforme del settore pubblico.

Le deleghe che interessano di più il mondo degli organismi partecipati dagli Enti locali sono contenute agli artt. 7, 18 e 19 del testo di Legge; in particolare:

  • l’art. 7 prevede ai commi 1 e 2 le deleghe per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza;
  • l’art. 18 prevede il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
  • l’art. 19 prevede il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL) di interesse economico generale.

Vediamo di seguito le deleghe per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie, rimandando ad altro articolo quelle per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza e per il  riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL).

L’art. 18 delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (28/08/2015) un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche con la finalità prioritaria di assicurare la chiarezza dell disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (i princìpi indicati ai seguenti punti da 1 a 4 sono contenuti nell’art. 16 della Legge delega):

  1. elaborazione di un testo unico della materia;
  2. coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
  3. risoluzione delle antinomìe (compresenza di più disposizioni contraddittorie, ma che possono essere entrambe dimostrate o giustificate;
  4. indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure;
  5. distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa;
  6. ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale, con applicazione dei nuovi princìpi anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;
  7. precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti, nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;
  8. definizione dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l’autonomia rispetto agli enti proprietari;
  9. razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle diverse tipologie di società e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;
  10. promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso l’unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;
  11. attuazione dell’articolo 151, comma 8 del TUEL, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
  12. eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
  13. possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
  14. regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;
  15. con riferimento alle società partecipate dagli enti locali (si ritene tuttavia che anche i princìpi sopra indicati siano afferenti a tali società):
    • per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione, nonché di procedure, limiti e condizioni per l’assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
    • per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell’Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
    •  rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
    • promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
    • introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione e riduzione sopra esposti, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
    • introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
    • ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal TUEL, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell’esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l’adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

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Legge 124/2015 – Le deleghe al Governo per il riordino dei Servizi Pubblici Locali (SPL) https://www.alessandromanetti.com/legge-1242015-le-deleghe-al-governo-per-il-riordino-dei-servizi-pubblici-locali-spl/ Fri, 04 Sep 2015 10:40:57 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=212 Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA. Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima […]

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books 1Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA.

Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima stagione di riforme del settore pubblico.

Le deleghe che interessano di più il mondo degli organismi partecipati dagli Enti locali sono contenute agli artt. 7, 18 e 19 del testo di Legge; in particolare:

  • l’art. 7 prevede ai commi 1 e 2 le deleghe per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza;
  • l’art. 18 prevede il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
  • l’art. 19 prevede il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL) di interesse economico generale.

Vediamo di seguito le deleghe per il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL), rimandando ad altro articolo l’analisi di quelle per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza e di quelle di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie.

Con l’art. 19 il Governo è stato delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (28/08/2015) un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di SPL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (alcuni dei quali contenuti nel precedente art. 16 e comuni anche a quella della riforma della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e a quella del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie):

  1. elaborazione di un testo unico della materia;
  2. coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
  3. risoluzione delle antinomìe (compresenza di più disposizioni contraddittorie, ma che possono essere entrambe dimostrate o giustificate;
  4. indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure;
  5. riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, dell’individuazione delle attività di interesse generale, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
  6. soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l’efficienza del servizio;
  7. individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell’Unione europea, tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;
  8. definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  9. individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell’ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione (in house providing), e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
  10. introduzione, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l’aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l’eliminazione del controllo pubblico;
  11. individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l’aggravio sui cittadini e sulle imprese;
  12. definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
  13. revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;
  14. previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la   modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull’inconferibilità di incarichi o cariche (D.Lgs. 39/2013);
  15. revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
  16. individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei servizi, di garantire l’eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;
  17. previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;
  18. introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;
  19. promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all’articolo 18 (riordino della disciplina delle partecipazioni societarie), per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;
  20. previsione di termini e modalità per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
  21. definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
  22. armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;
  23. definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale
  24. definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei princìpi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

Si tratta di princìpi e criteri già noti al mondo dei SPL a rilevanza economica (ora chiamati SPL di interesse economico generale, per maggiore aderenza alla disciplina comunitaria), ma sparpagliati in varie disposizioni normative; pertanto, il maggiore sforzo richiesto all’Esecutivo sarà quello di riordinare le disposizioni oggi esistenti in un solo testo unico, di risolvere le antinomìe esistenti e di intervenire disciplinando meglio gli aspetti che, nel corso degli ultimi anni, hanno creato le maggiori incertezze agli addetti ai lavori (si pensi, per esempio, alla disciplina del subentro di un nuovo gestore a quello uscente).

Il decreto legislativo per il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL) dovrà essere adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato – Regioni e del parere del Consiglio di Stato.

 

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grafico_1 rielabCon la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA.

Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima stagione di riforme del settore pubblico.

Le deleghe che interessano di più il mondo degli organismi partecipati dagli Enti locali sono contenute agli artt. 7, 18 e 19 del testo di Legge; in particolare:

  • l’art. 7 prevede ai commi 1 e 2 le deleghe per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza;
  • l’art. 18 prevede il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
  • l’art. 19 prevede il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL) di interesse economico generale.

Vediamo di seguito le deleghe per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza, rimandando ad altro articolo l’analisi di quelle per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie e della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL).

I commi 1 e 2 dell’art.  7 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, contengono le deleghe al Governo per la semplificazione alla normativa prevista in materia di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013), la cui attuazione pratica si è rivelata molto complessa, soprattutto per gli organismi partecipati dalla PA, anche a detta dell’ANAC (VEDI deliberazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

In particolare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (28/08/2015), uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 33/2013, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il contenuto di tali decreti dovrà rispettare i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dall’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi (nuovi rispetto a quelli finora in vigore):

a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente di appartenenza delle informazioni concernenti:

  1. le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
  2. il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
  3. il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
  4. le determinazioni dell’organismo di valutazione;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 124/2007 e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;

g) individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 190/2012, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all’aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture – Uffici territoriali delhttp://www.alessandromanetti.com/wp-admin/post.php?post=199&action=edit Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, e successive modificazioni.

I decreti legislativi delegati dovranno essere adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato – Regioni e del parere del Consiglio di Stato.

Si tratta quindi di una serie di deleghe che consentiranno al Governo di riformare buona parte del D.Lgs. 33/2013 e che, speriamo vivamente, consentiranno di superare tutte le problematiche applicative di una normativa che è stata pensata per i ministeri e che, successivamente, è stata estesa senza gli opportuni adattamenti anche alle Regioni, agli Enti locali e ai loro organismi partecipati, senza tenere conto delle peculiarità che tali enti presentano rispetto a quelli dell’amministrazione centrale  (si pensi, per esempio, alle difficoltà che molte società pubbliche prive di dirigenza hanno incontrato nell’individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

Rimane comunque l’amarezza per l’ennesima occasione sprecata dal nostro legislatore di approvare un buon testo normativo fin dall’inizio; la disciplina della trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013, infatti, finora ha creato soprattutto problemi agli addetti ai lavori e, forse anche per questo, è stata per il momento scarsamente utile ai cittadini; nella maggior parte dei casi, infatti, le società pubbliche hanno adattato la struttura del sito istituzionale a quella indicata nell’allegato 1 al D.Lgs. 33/2013, pubblicando solo parzialmente i dati e le informazioni previste dalla norma.

 

 

L'articolo Legge 124/2015 – Le deleghe al Governo per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

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