superbonus Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/superbonus/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Fri, 03 Dec 2021 15:56:26 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.7 Il decreto antifrodi e le novità per il visto di conformità e per l’asseverazione delle spese https://www.alessandromanetti.com/decreto-antifrodi-e-novita-per-visto-di-conformita-e-asseverazione/ Fri, 03 Dec 2021 15:50:13 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2541 Con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, pubblicato nella G.U. dell’11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021, sono state introdotte diverse novità in materia di “visto di conformità” e di “asseverazione” delle spese sostenute, sia con riferimento al Superbonus, che […]

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Con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, pubblicato nella G.U. dell’11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021, sono state introdotte diverse novità in materia di “visto di conformità” e di “asseverazione” delle spese sostenute, sia con riferimento al Superbonus, che per gli altri Bonus diversi dal precedente. L’Agenzia delle entrate, con la recente circolare 16/E-2021 ha cercato di fare chiarezza sugli aspetti principali.

Superbonus

Per quanto riguarda il Superbonus il nuovo decreto ha esteso l’obbligatorietà del “visto di conformità” anche al caso in cui il beneficiario voglia beneficiare dello stesso nella propria dichiarazione dei redditi, obbligatorietà che in precedenza era prevista solo nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Le uniche ipotesi che consentono ancora ai contribuenti di non dotarsi del visto di conformità restano solo quelle di presentazione diretta della dichiarazione dei redditi precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate e di presentazione della dichiarazione tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

L’obbligo del visto di conformità sussiste per tutti (persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, imprese individuali, società e altri enti commerciali) con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12/11/2021 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).

Anche per la c.d. “asseverazione” delle spese sostenute, che l’art. 119, comma 13 del Decreto rilancio richiede obbligatoriamente anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, il nuovo decreto ha previsto delle novità. Per stabilire la congruità delle spese da asseverare il tecnico abilitato deve fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 06/08/2020, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del Ministro della transizione ecologica, in corso di emanazione. Nelle more dell’adozione di quest’ultimo, per asseverare le spese relative agli interventi rientranti nel Superbonus si dovrà continuare a fare riferimento al citato decreto del 06/08/2020, mentre per quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre fare riferimento ai valori riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato del luogo di effettuazione degli interventi. I modelli di asseverazione da utilizzare restano quelli allegati al decreto del 06/08/2020.

Bonus diversi dal Superbonus

Nel decreto anti-frodi ci sono novità importanti anche per tutti gli altri tipi di Bonus diversi dal Superbonus, cioè quelli per:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR);
  • efficienza energetica (art. 14 del D.L. 63/2013);
  • adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019).

Il nuovo decreto ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione delle spese sostenute qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

In questi casi, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12/11/2021.

Il visto di conformità è rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del Superbonus, quindi da professionisti abilitati (es. commercialisti) o dai C.a.f., secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.lgs. 241/1997.

Con l’asseverazione delle spese sostenute il tecnico deve attestare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme, facendo riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 06/08/2020, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, in corso di emanazione. Nelle more dell’adozione di tale decreto, la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

L’asseverazione delle spese sostenute è rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per il Superbonus, in forma libera in tutti i casi in cui il modello di asseverazione non sia normativamente già previsto.

Inoltre, contrariamente a quanto previsto per il Superbonus, per tutti i Bonus diversi da quest’ultimo la normativa non subordina la possibilità di asseverazione delle spese al raggiungimento di un determinato SAL; pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, siccome il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, l’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese sussiste anche quando il beneficiario vuole cedere le rate residue non fruite di un credito fiscale, il cui accordo di cessione si sia perfezionato dal 12/11/2021 in poi.

Infine, si ricorda che la normativa vigente non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito fra cedente e cessionario, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata (Agenzia delle entrate, risoluzione del 5 dicembre 2018, n. 84/E).

Maggiori controlli da parte dell’Agenzia delle entrate

Il nuovo decreto antifrodi ha dato la possibilità all’Agenzia delle entrate di sospendere gli effetti delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, entro cinque giorni lavorativi dall’invio e per un periodo non superiore a trenta giorni, nel caso in cui le stesse presentino determinati profili di rischio.

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Superbonus 110%: uso promiscuo delle unità immobiliari da parte dei professionisti https://www.alessandromanetti.com/interventi-su-unita-immobiliari-uso-promiscuo-professionisti/ Fri, 15 Oct 2021 07:19:22 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2536 Per le unità immobiliari utilizzate in modo promiscuo dai professionisti, cioè in parte ad uso abitativo e in parte ad uso professionale, vige nel nostro ordinamento il principio generale che ogni spesa relativa a tali unità è deducibile al 50%, a prescindere dalla dimensione dei locali destinati ai diversi usi. Su questo tema l’Agenzia delle […]

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CantierePer le unità immobiliari utilizzate in modo promiscuo dai professionisti, cioè in parte ad uso abitativo e in parte ad uso professionale, vige nel nostro ordinamento il principio generale che ogni spesa relativa a tali unità è deducibile al 50%, a prescindere dalla dimensione dei locali destinati ai diversi usi.

Su questo tema l’Agenzia delle Entrate si è espressa diverse volte in passato, con riferimento a detrazioni fiscali diverse dal Superbonus 110% (risposta n. 570 del 9 dicembre 2020, risposta n. 65 del 28 gennaio 2021, risposta n. 122 del 22 febbraio 2021, risposta n. 198 del 22 marzo 2021).

L’attuale posizione dell’Agenzia delle entrate

Recentemente, con la risposta all’interpello n. 919-173/2021, l’Agenzia ha ribadito la propria posizione, sottolineando che l’art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. 34/2020 esclude dal Superbonus 110% gli interventi effettuati dalle persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ed arrivando così a concludere che per gli immobili ad uso promiscuo, il superbonus 110% spetta sulla metà della spesa sostenuta, anche qualora le spese siano pagate dall’altro coniuge senza partita Iva.

Tuttavia, nell’interpello n. 919-173/2021 l’Agenzia richiama la propria Circolare n. 24/E del 2020, che al paragrafo 1.2 prevede, fra l’altro “La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.”.

In conclusione…

Ferma restando la verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, il contribuente:

  • per le spese sostenute sull’unità immobiliare di sua proprietà, potrà portare in detrazione fiscale solo la metà delle spese sostenute, prescindendo dalla distinzione fra interventi trainanti e trainati;
  • per le spese sostenute sulle parti comuni dell’edificio in cui è localizzata l’unità immobiliare di sua proprietà, potrà portare in detrazione l’intera spesa sostenuta.

Lo spostamento in altro luogo della sede dell’attività professionale nel caso sub 1) può risolvere il problema, a patto che risulti avvenuto in data antecedente all’inizio dei lavori. Nel caso sub 2), invece, lo spostamento dell’attività professionale presso altro luogo non è necessario.

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Come gestire correttamente la detrazione del 110% delle spese per l’efficientamento energetico degli edifici https://www.alessandromanetti.com/gestire-correttamente-la-detrazione-del-110/ Wed, 03 Feb 2021 11:12:18 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2270 L’obiettivo di questo articolo è quelle di riepilogare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate per gestire correttamente la detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico. Per una trattazione più generale dell’argomento si rimanda all’articolo dell’8 agosto 2020. Limitazione a due unità immobiliari per gli interventi trainanti L’Agenzia delle entrate ha […]

L'articolo Come gestire correttamente la detrazione del 110% delle spese per l’efficientamento energetico degli edifici proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

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CantiereL’obiettivo di questo articolo è quelle di riepilogare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate per gestire correttamente la detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico. Per una trattazione più generale dell’argomento si rimanda all’articolo dell’8 agosto 2020.

Limitazione a due unità immobiliari per gli interventi trainanti

L’Agenzia delle entrate ha confermato nella circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.2.5) che la limitazione delle due unità immobiliari riguarda solamente gli interventi trainanti, mentre per gli interventi trainati il beneficio del superbonus non trova alcuna limitazione numerica.

Soggetti che detengono la proprietà di tutte le unità immobiliari di un edificio condominiale

Nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 2.1.4) viene confermata l’esclusione dalla possibilità di fruire della detrazione del 110% per gli interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario (o in comproprietà con altri soggetti). La Legge di Bilancio 2021, approvata successivamente all’emanazione della suddetta circolare, ha introdotto una deroga per gli edifici detenuti da un unico proprietario (o in comproprietà con altri soggetti) composti fino a quattro unità immobiliari.

Edifici a prevalente destinazione residenziale

Negli edifici a prevalente destinazione residenziale tutte le unità immobiliari che lo compongono possono fruire della detrazione del 110%, ivi comprese quelle non residenziali anche se possedute da imprese o professionisti, per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni del condominio. Nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (risposta 4.4.2) è stato affermato che per stabilire se un edificio è a prevalente destinazione residenziale si deve verificare che più del 50% della superficie complessiva delle unità immobiliari sia destinata ad abitazione. In tale conteggio si deve tener conto anche delle categorie abitative escluse dal superbonus (cioè, quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

Parametro per il conteggio del limite di spesa massimo agevolabile

L’Agenzia delle entrate ha confermato nella circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E (risposta 4.4.4) che per la determinazione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale, quale parametro per il conteggio del limite di spesa massimo agevolabile, si deve tener conto anche delle pertinenze e delle unità iscritte nella categoria A/1 presenti nell’edificio e, per gli edifici a prevalente destinazione abitativa, nel conteggio devono essere considerate anche le unità immobiliari non residenziali (immobili strumentali o merce di proprietà delle imprese).

Soggetti che svolgono attività d’impresa o professionale

In linea di principio, questi soggetti non possono usufruire della detrazione del 110%; tuttavia, nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 2.1.6) è stato affermato che per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio, la detrazione del 110% può essere fruita anche per le unità immobiliari detenute da soggetti che svolgono un’attività d’impresa o professionale, a prescindere dalla tipologia di immobile (merce, strumentale o patrimonio), a condizione che vi stata la partecipazione alla ripartizione delle spese.

Interventi trainanti e trainati

La detrazione del 110% spetta per gli interventi “trainanti”; agli interventi “trainati” si applica l’aliquota del 110% solo se vengono fatti unitamente a quelli “trainanti”. Secondo l’art. 2, comma 5 del decreto interministeriale del 06/08/2020 è necessario che le date di sostenimento degli interventi “trainati” siano ricomprese fra la data di inizio e fine dei lavori degli interventi “trainanti”.

Deliberazioni dell’assemblea condominiale

Le deliberazioni dell’assemblea condominiale aventi per oggetto l’approvazione degli interventi rientranti nel superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (art. 119, comma 9-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Il “cappotto” eseguito solo su uno degli edifici che compongono il condominio

L’Agenzia delle entrate ha confermato nella circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.4.5) che, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio (il c.d. “cappotto”) la detrazione del 110% spetta anche se l’intervento è eseguito su uno solo degli edifici che compongono il condominio, sempre a condizione che sia rispettati i seguenti requisiti:

  • incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • miglioramento delle due classi energetiche, da verificarsi con gli apposite A.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.

Sostituzione dell’impianto di climatizzazione centralizzato del condominio

Nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.1.2) è stato affermato che qualora si intenda sostituire l’impianto di climatizzazione centralizzato del condominio che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio, la sostituzione si qualifica comunque come interventi trainante, consentendo di fruire della detrazione a tutte le unità immobiliari che compongono il condominio, ivi comprese quelle non servite dall’impianto.

Installazione di impianti fotovoltaici

L’installazione di impianti fotovoltaici costituisce un intervento trainato, sia nel caso in cui si esegua uno degli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel caso di interventi antisismici indicati al comma 4 della stessa disposizione. L’Agenzia delle entrate ha chiarito nella circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesiti 4.3.2 e 4.3.3) che:

  1. l’installazione dell’impianto fotovoltaico è agevolata se è effettuata sulle parti comuni dell’edificio condominiale, sulle singole unità immobiliari che compongono il condominio, nonché sulle pertinenze delle predette unità immobiliari. La detrazione spetta anche nel caso in cui l’installazione dell’impianto sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio (ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto);
  2. il limite di potenza dell’impianto fotovoltaico è in ogni caso di 20 kw, da riferirsi all’edificio condominiale se l’impianto è a servizio del condominio, ovvero alla singola unità immobiliare all’interno del condominio se l’impianto riguarda solamente una singola unità immobiliare.

Miglioramento di due classi energetiche

In relazione al requisito richiesto del miglioramento di almeno due classi energetiche, quale condizione per beneficiare della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica, si pone il dubbio se, in caso di interventi realizzati in un condominio servito da un’unica centrale termica, il miglioramento delle due classi debba essere verificato per ogni singolo edificio o per il condominio nel suo complesso e se l’A.P.E. debba riguardare tutti i singoli edifici o il condominio nel suo complesso.

L’Agenzia delle entrate nella circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E (risposta 5.2.4) ha distinti due diversi casi:

1) se la sostituzione dell’impianto termico centralizzato consente il miglioramento di due classi energetiche dell’intero condominio, potranno accedere alla detrazione del 110% tutti i condòmini (sulla quota di spese comuni, nonché su eventuali ulteriori interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari) e l’A.P.E. ante e post intervento riguarderà l’intero fabbricato;

2) se la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consente il miglioramento di due classi energetiche per l’intero condominio, ma solo per alcune unità immobiliari nelle quali sono eseguiti ulteriori interventi trainanti o trainati, potranno accedere alla detrazione del 110% solamente i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetti dei predetti ulteriori interventi. Il doppio passaggio di classe energetica dovrà essere comprovato da apposite A.P.E., ante e post intervento, redatte per i singoli edifici oggetto degli interventi. Per le altre unità immobiliari  per le quali la sostituzione dell’impianto centralizzato non ha consentito il miglioramento delle due classi energetiche, è comunque possibile accedere all’ecobonus “ordinario” nella misura del 65%.

Intervento “trainante” condominiale e intervento “trainato” sul singolo appartamento

(risposta 5.2.5) Si pone il dubbio se in questi casi il miglioramento di due classi energetiche del condominio e non del singolo appartamento consenta ugualmente di conseguire la detrazione sugli interventi “trainati” eseguiti su quest’ultimo. L’Agenzia delle entrate nella circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E ha dato risposta positiva (risposta 5.2.5).

Scelta fra detrazione, sconto in fattura o cessione del credito

Dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 agosto 2020 e dalle Faq pubblicate dal Ministero delle Finanze emerge che la scelta fra detrazione, sconto in fattura o cessione del credito è rimessa al singolo condòmino. Quindi, in uno stesso condominio si potranno avere situazioni differenziate.

Nella circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 5.1.5) l’Agenzia che precisato che in presenza dell’opzione per lo sconto in fattura per interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale, la fattura deve essere emessa nei confronti del solo condominio e non dei singoli condomini, i quali tuttavia potranno godere della detrazione in base alla quota di spesa a loro imputata (per millesimi o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale).

Compenso straordinario all’amministratore straordinario

Nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (risposta 4.4.1) è stato confermato che il compenso straordinario attribuito all’amministratore del condominio per la gestione della pratica del 110% non è ammesso fra le spese che danno diritto alla detrazione, né all’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, in quanto non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.

Soggetti incapienti

Per usufruire della detrazione non è necessario avere dei redditi fiscali, in quanto con lo sconto in fattura o la cessione della detrazione il vantaggio può essere anche conseguito dai c.d. “incapienti” (cioè, da coloro che non hanno imposte da versare all’Erario).

Bonifico parlante

Le spese devono essere sostenute con “bonifico parlante”, sul quale gli istituti di credito o le poste italiane effettuano una ritenuta dell’8%. In caso di mancato utilizzo del bonifico parlante la spesa può essere detratta solo se l’impresa che ha eseguito i lavori fornisce al committente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara di avere ricevuto il pagamento e che i corrispettivi sono stati correttamente contabilizzati ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Per i pagamenti effettuati nei confronti di Amministrazioni pubbliche (es. versamento degli oneri di urbanizzazione) il bonifico parlante non è necessario, ma è comunque importante conservare la documentazione attestante la spesa sostenuta.

Condomini minori

L’art. 1129, comma 1 del Codice civile prevede l’obbligo della nomina dell’Amministratore condominiale qualora i condòmini siano superiori a otto. Per i condomini minori la nomina dell’amministratore è facoltativa e per beneficiare della detrazione non è obbligatorio che il condominio abbia il codice fiscale. In questi casi l’impresa che esegue i lavori può emettere fatture cointestate a tutti i condòmini o fatture intestate a ciascun condòmino per la propria quota parte di spesa. Il pagamento delle fatture può essere fatto cumulativamente da parte di tutti i condòmini, da ciascun condòmino per la propria quota parte o da solo da un condòmino per conto di tutti. Ogni condòmino deve essere in possesso di tutta la documentazione atta a dimostrare il proprio diritto alla detrazione.

Asseverazione del tecnico abilitato

L’asseverazione deve essere redatta attraverso il portale dell’ENEA per ogni stato di avanzamento e al termine dei lavori; con l’asseverazione il tecnico dichiara:

  1. il rispetto dei requisiti richiesti dall’allegato A al decreto interministeriale del 06/08/2020;
  2. la congruità delle spese sostenute rispetto a criteri indicati al punto 13 di tale allegato (per le spese sostenute prima del 06/08/2020 è necessario fare riferimento ai prezziari regionali, ai listini delle CCIAA o, in mancanza, ai prezzi correnti di mercato);
  3. l’avvenuto miglioramento di due classi energetiche dell’immobile (o il miglioramento di una sola classe se quella di partenza era A3);
  4. che il massimale della sua polizza assicurativa è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori a cui si riferiscono (tale massimale non può essere inferiore a euro 500.000).

All’asseverazione del tecnico abilitato devono essere allegati:

  1. l’attestazione di prestazione energetica ante e post intervento (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
  2. il computo metrico;
  3. la copia della sua polizza assicurativa;
  4. la copia di un suo valido documento d’identità.

L’asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Dopo la trasmissione dell’asseverazione, l’ENEA rilascia il “codice univoco identificativo della domanda”, da utilizzare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Visto di conformità

Il “visto di conformità” è obbligatorio solo se il contribuente opta per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione. Il visto di conformità è un “visto leggero”, che implica attività di controllo formale e non di merito da parte del soggetto che lo appone. Per il rilascio del visto è obbligatoria, fra le altre cose, l’abilitazione ad Entratel.

Spese per professionisti

Le spese sostenute per le progettazioni, asseverazioni, attestazioni, visto di conformità sono tutte agevolabili, ma a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Per la loro quantificazione, tenuto conto della necessità di garantire un equo compenso, si deve fare riferimento:

  • per le spese di progettazione: ai valori massimi di cui al D.M. della Giustizia 17 giugno 2016;
  • per asseverazioni, attestazioni e visto di conformità: a quanto indicato nel D.M. 140/2012 (in assenza di altre specifiche indicazioni).

Le suddette prestazioni professionali possono essere contrattualizzate e fatturate con differenti modalità:

  • modalità diretta: il mandato viene conferito direttamente al professionista dal committente dei lavori, il quale fattura direttamente al committente. E’ la modalità più coerente con la normativa vigente, ma più complessa per i professionisti che, nella maggior parte dei casi, si troveranno nella necessità di gestire il credito nascente dall’opzione per lo sconto in fattura chiesto dal committente;
  • modalità indiretta: si basa sul concetto di mandato senza rappresentanza; in pratica, il professionsita fattura al general contractor, che poi riaddebita l’imnporto delle prestazioni professionali al committente. Si tratta di una strada percorribile solo a condizione che le prestazioni siano “passanti” per il general contractor (quindi, sulle prestazioni professionali non ci deve essere alcun ricarico da parte di quest’ultimo e anche dal punto di vista contrattuale il meccanismo deve essere chiarito molto bene);
  • modalità mista: il mandato viene conferito direttamente al professionista dal committente dei lavori, ma con delega di pagamento al general contractor. Quindi, il professionsita fattura al committente, ma la fattura viene pagata dal general contractor, che poi riaddebita l’importo al committente ex art. 15 del D.P.R. 633/1972 (somme anticipate in nome e per conto del cliente).

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La “comunicazione relativa allo sconto in fattura o alla cessione del credito” deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate al più tardi entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. La comunicazione viene trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministrazione condominiale per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici. La comunicazione non può essere trasmessa prima che siano trascorsi cinque giorni dall’avvenuto rilascio da parte dell’ENEA del “codice univoco identificativo della domanda”.

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